
Gli Enti Filantropici rappresentano una delle categorie più significative del Terzo Settore italiano, definite con chiarezza dal Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017). Queste realtà non si limitano a svolgere attività di interesse generale: la loro identità è profondamente legata alla vocazione erogativa, ovvero alla capacità di destinare risorse per finalità di beneficenza. La normativa, disciplinando questi enti in maniera puntuale, offre strumenti giuridici e fiscali che ne sostengono la missione e ne garantiscono la trasparenza.
Per acquisire la qualifica di ente filantropico, è necessario rispettare requisiti stringenti. La forma giuridica ammessa è limitata: solo associazioni riconosciute o fondazioni possono fregiarsi di questa qualifica. Questo vincolo comporta che l’ente possieda autonomia patrimoniale perfetta, escludendo associazioni non riconosciute e fondazioni bancarie soggette a norme specifiche. La denominazione sociale deve chiaramente indicare la dicitura “ente filantropico”, evitando ogni uso improprio, mentre l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore è condizione essenziale per il riconoscimento ufficiale.
La missione degli Enti Filantropici è sostanzialmente erogativa: essi sono istituiti per destinare risorse – denaro, beni o servizi, compresi investimenti – a categorie di persone svantaggiate o a iniziative di interesse generale così come definite dall’articolo 5 del CTS. Le erogazioni possono comprendere anche strumenti come il microcredito a favore di soggetti in grave difficoltà economica, sempre nell’ottica di promuovere la beneficenza.
La gestione degli enti filantropici deve essere coerente con la loro natura. Le fonti di finanziamento derivano principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni, lasciti testamentari, rendite patrimoniali e raccolta fondi, mentre la maggioranza delle entrate non può derivare da corrispettivi specifici. Gli atti costitutivi e gli statuti devono indicare chiaramente i principi di gestione del patrimonio e le modalità di erogazione. Pur potendo svolgere attività diverse da quella principale, queste devono essere strumentali e secondarie, finalizzate a finanziare la missione filantropica, senza superare il 30% delle entrate complessive o il 66% dei costi complessivi. L’esercizio di attività di interesse generale in forma d’impresa con corrispettivo risulta incompatibile con la vocazione erogativa.
Dal punto di vista fiscale, gli Enti Filantropici rientrano di norma tra gli ETS non commerciali. Il loro regime fiscale di favore comprende diverse agevolazioni: i redditi degli immobili destinati ad attività non commerciali sono esenti dall’IRES, a condizione che tali proventi siano reinvestiti nello svolgimento di attività di interesse generale. Le erogazioni liberali in denaro o natura godono di benefici fiscali significativi per i donatori: le persone fisiche possono usufruire di detrazione IRPEF fino al 30% dell’importo, con un limite massimo di 30.000 euro, mentre persone fisiche, enti e società possono dedurre dal reddito complessivo fino al 10% delle somme donate, con possibilità di riportare eventuali eccedenze nei quattro periodi d’imposta successivi. L’applicazione dei benefici è subordinata all’uso di strumenti di pagamento tracciabili. Gli Enti Filantropici godono inoltre di disposizioni agevolative in materia di imposte indirette e tributi locali, con esenzioni per trasferimenti a titolo gratuito, imposte fisse per atti costitutivi o modifiche statutarie e esenzione dall’imposta di bollo per la documentazione richiesta o prodotta dagli ETS.
La gestione dei patrimoni e delle risorse degli Enti Filantropici richiede elevata trasparenza. Come tutti gli ETS, essi devono redigere il bilancio di esercizio, e in caso di superamento della soglia di ricavi di un milione di euro, redigere anche il bilancio sociale. Per gli EF, il bilancio sociale deve includere obbligatoriamente l’elenco e gli importi delle erogazioni effettuate, specificando i beneficiari, ogni qualvolta l’ente rientri nella soglia dimensionale prevista dalla normativa. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Nota 8017 del 3 luglio 2023, ha chiarito che la “specialità” degli Enti Filantropici non impone la redazione del bilancio sociale indipendentemente dalle dimensioni dell’ente, ma richiede che, se redatto, esso contenga informazioni dettagliate sulle erogazioni effettuate.
In sintesi, gli Enti Filantropici rappresentano i pilastri del Terzo Settore italiano, con una chiara identità giuridica, una missione erogativa strutturata e regole fiscali e di trasparenza ben definite. La combinazione di autonomia patrimoniale, benefici fiscali e obblighi di rendicontazione rende gli EF strumenti essenziali per promuovere la beneficenza in maniera efficace, sicura e trasparente, consolidando così la fiducia di donatori, beneficiari e della collettività.
