Attività di interesse generale remunerate nelle ODV: cosa dice davvero l’articolo 33 CTS

Le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore “tipizzati”, cioè dotati di una qualifica espressamente riconosciuta dal Codice del Terzo Settore. Il Titolo V del CTS dedica loro una disciplina specifica, in particolare negli articoli 32 e 33: il primo definisce i requisiti necessari per ottenere la qualifica, mentre il secondo individua le risorse economiche di cui le ODV possono disporre. È proprio sull’articolo 33 che si concentra questa analisi.

Il comma 2 dell’articolo 33 elenca le fonti di finanziamento delle ODV: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni, rendite patrimoniali, raccolte fondi e attività diverse ai sensi dell’articolo 6. Colpisce, però, che il comma non menzioni le attività di interesse generale, lasciando intendere (almeno in apparenza) che queste debbano essere svolte gratuitamente. Tale impressione viene corretta dal comma 3, che stabilisce che per le attività di interesse generale le ODV possano ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tali attività siano svolte come attività secondarie e strumentali nei limiti dell’articolo 6.

La prima parte del comma è chiara: le attività di interesse generale, se svolte nella loro forma tipica, possono essere remunerate solo tramite rimborso spese. Tuttavia, contrariamente a quanto spesso sostenuto, il comma non vieta che le attività di interesse generale siano svolte dietro corrispettivo; afferma invece che, qualora ciò avvenga, esse devono rispettare i limiti previsti per le attività diverse. Questo passaggio è cruciale e spesso frainteso.

Dire che un’attività di interesse generale diventi “diversa” (quasi un mutamento di specie) solo perché svolta dietro corrispettivo sarebbe illogico: significherebbe far dipendere la natura dell’attività non dalla sua sostanza, ma dalla modalità di svolgimento. Un soccorso sanitario, ad esempio, rimane un’attività di interesse generale indipendentemente dal fatto che sia remunerato o meno, perché rientra tra gli scopi riconosciuti dal legislatore. La normativa, infatti, non prevede alcun automatismo che trasformi un’attività di interesse generale in attività diversa solo perché remunerata.

Il comma 3 non afferma che l’attività cambia natura, ma che, se svolta dietro corrispettivo, sempre nel caso specifico delle ODV, deve essere conteggiata nei limiti quantitativi delle attività diverse. L’attività rimane dunque di interesse generale sul piano sostanziale, ma è soggetta ai limiti dell’articolo 6 sul piano quantitativo. In pratica, nel verificare il rispetto dei limiti delle attività diverse, occorre sommare ai ricavi delle attività diverse anche i ricavi derivanti dalle attività di interesse generale svolte dietro corrispettivo.

Questa distinzione non è affatto marginale, perché sul piano fiscale l’attività continua a essere qualificata come attività di interesse generale e non diventa automaticamente commerciale. La sua eventuale commercialità si determina applicando l’articolo 79 del Codice: l’attività diventa commerciale solo se, per più di tre periodi d’imposta consecutivi, i ricavi superano di oltre il 6% i costi effettivi. Anche quando l’attività deve rispettare i limiti dell’articolo 6, la fiscalità resta dunque regolata dagli articoli 79 e 79-bis.

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