
Nel panorama italiano si contano numerose associazioni culturali che svolgono attività formative, come corsi di musica o teatro, e che stanno valutando di entrare a far parte degli enti del Terzo Settore, o che risultano già iscritte al RUNTS. Queste realtà si trovano così soggette non solo ai vantaggi derivanti dalla qualifica, ma anche alle responsabilità e agli adempimenti che essa comporta.
In particolare, questo articolo vuole trattare il caso di tutte quelle associazioni che di fatto svolgono corsi formativi e didattici musicali, ma che incontrano difficoltà nell’inquadrare correttamente i professionisti e i docenti. Oltre ai nuovi obblighi connessi alla qualifica, infatti, l’ultimo decennio ha portato un ripensamento legislativo significativo riguardante le figure coinvolte nei rapporti di lavoro legati ai settori dello spettacolo, della cultura e della musica.
È noto, per chi si trova a capo o lavora all’interno di un’“associazione musicale”, che negli anni scorsi (fino al 2016) figure come i docenti potevano essere inquadrate legittimamente con contratti di lavoro autonomo, come prestatori di lavoro autonomo occasionale, collaboratori a progetto o mini co.co.co.; in sintesi, con forme contrattuali ben distanti dal lavoro subordinato. Tale scelta era comprensibile anche alla luce delle difficoltà pratiche e organizzative legate all’inquadramento da dipendente. Tuttavia, dal 1° gennaio 2016 molte di queste forme di collaborazione non risultano più applicabili per i docenti di musica. Sorge quindi spontanea la domanda: come incide questo ripensamento normativo sulla loro posizione e sulla gestione delle figure impiegate dalle associazioni culturali?
Sebbene l’argomento sia complesso (e sarà approfondito in articoli specifici), sinteticamente le strade percorribili sono tre:
- l’articolo 47, comma 1, del Jobs Act;
- l’articolo 67, comma 1, lettera m) del TUIR;
- il lavoro autonomo, occasionale o continuativo.
La prima strada è quella dell’articolo 47, comma 1, del Jobs Act, che prevede che: “A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.”
In sostanza, per tutte le prestazioni di natura personale che presentano carattere di ripetitività e continuità (ad esempio, lezioni di pianoforte o di canto svolte in modo regolare nel tempo) e in cui le modalità esecutive siano organizzate dal committente (ad esempio, l’associazione che stabilisce orari e luoghi della docenza), si applica la disciplina del lavoro subordinato, indipendentemente dal tipo di contratto formalmente utilizzato.
La seconda strada che si può percorrere è quella prospettata dall’articolo 67 del TUIR, tema delicato e rivolto a specifiche figure operanti nel settore dello spettacolo e della musica. Tale articolo introduce un regime di favore, permettendo che i compensi percepiti da determinate categorie possano essere qualificati come “redditi diversi”. In sintesi, l’articolo 67 prevede che le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi erogati a figure come collaboratori tecnici e direttori artistici per prestazioni non professionali, svolte da cori, bande e compagnie filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, possano essere ricondotti ai redditi diversi. Inoltre, per importi inferiori a 10.000 euro annui, tali compensi non concorrono alla formazione del reddito e non sono soggetti a contribuzione previdenziale.
Tuttavia, qui risiede un nodo cruciale: non si tratta di una soluzione alternativa al lavoro subordinato, ma di una strada percorribile solo nel rispetto di precisi requisiti. Il TUIR, infatti, specifica:
- A chi: la misura riguarda esclusivamente i direttori artistici, ossia coloro che detengono la responsabilità organizzativa della manifestazione artistica, e i collaboratori tecnici, come i tecnici del suono e della luce. Sono quindi escluse le figure dei docenti e di chi svolge attività didattiche o formative, gli addetti di segreteria, gli artisti esecutori, i custodi e i guardarobieri.
- Da chi: l’articolo 67 indica non solo chi può ricevere il compenso, ma anche chi può erogarlo, e cioè cori, bande e compagnie filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche. Non basta, dunque, essere un’APS che svolge corsi di musica: occorre dimostrare di svolgere attività coristica o bandistica dilettantistica.
- Quando: la norma specifica infine che tali compensi o rimborsi possono essere riconosciuti solo in occasione di una manifestazione artistica. Si tratta quindi di prestazioni legate a un singolo evento (concerto, spettacolo, saggio) e non di rapporti continuativi.
Infine, la terza strada percorribile è quella delle prestazioni di lavoro autonomo occasionale. Affinché una prestazione possa essere qualificata come tale, oltre all’assenza di subordinazione e alla presenza di un rapporto sinallagmatico (prestazione a fronte di corrispettivo), devono sussistere due ulteriori requisiti:
- Mancanza di continuità e abitualità: l’attività deve essere sporadica e non protratta nel tempo. La valutazione deve essere effettuata caso per caso.
- Mancanza di coordinamento: il prestatore non deve essere stabilmente inserito nell’organizzazione del committente. La prestazione può anche essere svolta presso la sede dell’associazione, ma non deve implicare un’integrazione continuativa nel contesto organizzativo.
Se uno di questi requisiti viene meno, la prestazione non può più essere considerata occasionale. In tal caso, potrà rientrare nella disciplina del lavoro subordinato (se è presente il coordinamento) oppure del lavoro autonomo abituale, con conseguente obbligo di apertura della partita IVA.
