
Recentemente è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 18 del 2026, che introduce una novità attesa nel panorama degli enti del Terzo settore, ossia la possibilità di redigere il bilancio in forma aggregata per gli enti di minori dimensioni. Si tratta di un intervento che si inserisce in un quadro normativo già delineato dal Codice del Terzo Settore e che va a completare il sistema degli schemi di bilancio previsti per gli ETS.
In particolare, l’articolo 13 del Codice stabilisce che gli enti del Terzo settore siano tenuti a redigere il bilancio di esercizio composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale con l’indicazione dei proventi e degli oneri e relazione di missione, documento quest’ultimo volto a illustrare le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità attraverso cui vengono perseguite le finalità statutarie. Lo stesso articolo, già prima dell’intervento del decreto, prevedeva al comma 2-bis la possibilità, per gli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro, di redigere un rendiconto per cassa con indicazione delle entrate e delle uscite anche in forma aggregata.
Il sistema risultava tuttavia incompleto sotto il profilo operativo, poiché, se da un lato gli schemi per il rendiconto per cassa e per il bilancio ordinario erano già stati definiti con il Decreto Ministeriale 5 marzo 2020, mancava ancora un modello specifico per il bilancio in forma aggregata previsto dalla norma. Tale lacuna è stata colmata proprio dal nuovo Decreto Ministeriale 18 febbraio 2026, che fornisce finalmente agli enti uno schema di riferimento chiaro.
Il decreto individua anzitutto il perimetro soggettivo di applicazione, stabilendo che possono avvalersi del bilancio in forma aggregata tutti gli enti del Terzo settore, indipendentemente dal possesso della personalità giuridica, purché presentino ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro. Questo elemento rappresenta un passaggio particolarmente significativo, poiché introduce una differenza rispetto alla disciplina del rendiconto per cassa, per il quale la presenza della personalità giuridica costituisce invece un limite all’adozione del relativo schema.
Sotto il profilo strutturale, il modello aggregato mantiene l’impostazione per aree di attività già nota nella disciplina del bilancio degli ETS, distinguendo tra attività di interesse generale, attività diverse, raccolta fondi, attività finanziarie e patrimoniali e attività di supporto generale. Tale articolazione consente comunque di cogliere la dinamica gestionale dell’ente, permettendo la determinazione dei risultati delle singole aree fino alla formazione dell’avanzo o del disavanzo complessivo di esercizio, includendo anche le operazioni relative a investimenti e finanziamenti.
Rimangono fermi alcuni obblighi già previsti dalla normativa, tra cui quello di dimostrare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, nonché l’obbligo di predisporre uno specifico rendiconto per le raccolte fondi occasionali corredato da una relazione illustrativa, a garanzia della trasparenza nei confronti dei terzi e dei soggetti interessati.
Un aspetto particolarmente rilevante riguarda infine la decorrenza della nuova disciplina. Gli enti di minori dimensioni non potranno infatti avvalersi del modello aggregato per il bilancio relativo all’esercizio 2025, ma solo a partire da quello riferito al 2026.
Nuovo schema di bilancio in forma aggregata: 26A0141400100010110001.pdf
