Chi nomina gli amministratori? La designazione dell’organo di amministrazione tra ETS e ODV

Una delle domande che ricorre più spesso quando si mette mano allo statuto di un ente del Terzo settore riguarda un aspetto che sembra scontato ma che scontato non è: chi decide chi amministra? La risposta immediata è “l’assemblea”, ed è corretta come regola generale, ma il Codice del Terzo settore costruisce attorno a questa regola una serie di eccezioni, facoltà e vincoli che cambiano sensibilmente a seconda della veste giuridica dell’ente.  Il punto di partenza è l’articolo 25 del D.Lgs. 117/2017, che colloca tra le competenze inderogabili dell’assemblea la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali. È una previsione che vale per tutte le associazioni del Terzo settore, riconosciute e non riconosciute, e che riguarda, in via generale, anche l’organo di amministrazione. In altre parole, salvo le deroghe che la stessa norma consente per gli enti di dimensioni maggiori ai sensi dell’art. 25, comma 2, il baricentro decisionale resta l’assemblea dei soci. Chi guida l’ente lo fa perché i soci lo hanno scelto, e questa è la fisiologia democratica su cui poggia l’intera architettura associativa del Codice.

Attorno a questo principio, però, l’articolo 26 (normante il consiglio direttivo) introduce due precisazioni che è bene tenere distinte. La prima, contenuta nel comma 2, riguarda un requisito soggettivo: la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra le persone fisiche associate oppure tra le persone indicate dagli enti giuridici associati. Si tratta più di una regola di composizione, che di procedura, di fatto ci dice “chi” può sedere in maggioranza nel consiglio, non “come” ci arriva. La seconda precisazione, al comma 5, apre invece uno spazio di flessibilità che molti statuti non sfruttano e che vale la pena conoscere. La nomina di uno o più amministratori, sempre una quota minoritaria, può infatti essere attribuita dallo statuto a soggetti esterni alla compagine associativa: altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, enti pubblici di cui all’art. 4 comma 3 (enti religiosi civilmente riconosciuti), oppure i lavoratori o gli utenti dell’ente stesso. È il meccanismo che consente, per esempio, a una fondazione partner o a un ente pubblico territoriale di esprimere un proprio rappresentante nel consiglio direttivo, oppure di dare voce diretta in seno all’amministrazione a chi lavora nell’ente o ne fruisce i servizi.

Il quadro cambia in modo significativo quando l’ente è un’organizzazione di volontariato. Qui interviene l’articolo 34, che detta una regola specifica e più stringente rispetto a quella generale dell’art. 26. Mentre per la generalità degli ETS il vincolo soggettivo riguarda la maggioranza degli amministratori, per le ODV riguarda la totalità, ne consegue che, tutti gli amministratori (e non solo la maggioranza) devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. In una ODV non è ammessa quella quota minoritaria di amministratori “esterni” che l’art. 26 comma 5 consente agli altri ETS, viene meno la possibilità che un soggetto terzo, estraneo alla base associativa, esprima un componente del consiglio.

C’è di più, l’articolo 34 pone un requisito soggettivo anche in capo a chi effettua la designazione. Quando una ODV associa altri enti, questi possono sì indicare componenti dell’organo di amministrazione, ma devono attingere dai “propri” associati: la persona indicata deve appartenere alla base associativa dell’ente designante. È un doppio filtro di appartenenza che restringe ulteriormente le maglie: non basta che l’amministratore provenga da un ente associato, occorre che sia esso stesso legato alla compagine di quell’ente. Il legame con la base sociale, diretto o indiretto, diventa così una condizione necessaria per l’intero organo amministrativo, e non solo per la sua parte prevalente.

Sul “come” avviene questa indicazione, invece, la norma resta volutamente generica e lascia autonomia all’ente. Facciamo un esempio concreto. Immaginiamo una ODV che associa, oltre a persone fisiche, due associazioni di volontariato del territorio. Lo statuto della ODV può seguire due strade. Può stabilire che l’indicazione dei componenti del consiglio da parte degli enti associati avvenga previa delibera delle rispettive assemblee, formalizzando così il passaggio interno; oppure può non prevedere nulla su questo punto, lasciando che siano gli statuti dei singoli enti associati a stabilire se serva o meno una delibera assembleare per esprimere l’indicazione. Entrambe le soluzioni sono legittime, perché il verbo “indicare” utilizzato dal legislatore è sufficientemente ampio da coprirle: ciò che non può mai venir meno è il vincolo sostanziale, ossia che la persona indicata appartenga alla base associativa dell’ente che la designa.

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