Patrimonio minimo e personalità giuridica: perché opere, servizi e crediti non bastano

Quando un ente del Terzo settore punta ad acquisire la personalità giuridica attraverso l’iscrizione al RUNTS, uno dei presupposti da presidiare con maggiore attenzione è la consistenza del patrimonio minimo richiesto dall’art. 22 del Codice del Terzo settore. La questione sembra lineare finché il patrimonio è costituito da denaro; diventa più insidiosa quando l’ente intende soddisfare il requisito con beni di natura diversa, e in particolare con i cosiddetti intangible assets, ovvero, beni immateriali quali la proprietà intellettuale. È proprio su un caso di questo tipo che si è pronunciato il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in riscontro a un quesito sollevato dalla Regione Campania, riguardante enti che accompagnavano l’istanza di iscrizione con la dichiarazione di possedere un patrimonio minimo consistente esclusivamente o prevalentemente in beni immateriali costituiti da proprietà intellettuale, come nell’esempio di un progetto o di un percorso formativo.

Il punto di partenza è il dato normativo. L’art. 22, comma 4 CTS, accanto al riferimento a una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni, prevede in alternativa che il patrimonio possa essere costituito da beni diversi dal denaro. È in questa apertura che si insinua la domanda: fin dove arriva la nozione di “beni diversi dal denaro”? Può comprendere l’apporto di opere e servizi, o il conferimento di crediti?

La risposta ministeriale muove da un orientamento già maturato in dottrina, richiamato in modo puntuale. Secondo le posizioni riportate, la formulazione adottata dal legislatore escluderebbe la possibilità di dotare l’ente di un patrimonio costituito da prestazioni di opera o di servizi oppure da crediti; e ciò perché tali prestazioni non sarebbero facilmente monetizzabili. Il ragionamento trova un ancoraggio tecnico nella nozione stessa di bene: il rinvio operato dall’art. 22 CTS richiama la definizione di beni come cose che possono formare oggetto di diritti ai sensi dell’art. 810 c.c., una nozione che comprende i beni immateriali in senso proprio (si pensi a brevetti e marchi) ma non i diritti che hanno per oggetto un comportamento soggettivo, quali appunto le prestazioni d’opera. Anche l’eventuale copertura mediante polizza assicurativa o fideiussione bancaria non muta il quadro, così come non lo muta il conferimento di crediti.

Il Ministero ha condiviso queste conclusioni, valorizzandone la coerenza con la peculiarità stessa degli enti del Terzo settore. Si tratta di soggetti privi di scopo di lucro, orientati non all’interesse dei singoli associati, come accade per gli enti in forma societaria, ma al perseguimento del cosiddetto bene comune nelle sue molteplici declinazioni. Proprio questa vocazione giustifica l’esigenza di tutele particolari anche sotto il profilo delle garanzie patrimoniali: un patrimonio effettivamente consistente e realizzabile è la condizione che rende credibile la responsabilità limitata connessa alla personalità giuridica.

Da qui discende un profilo operativo che merita attenzione, perché chiama in causa in primo luogo il notaio. Prima di presentare l’istanza di iscrizione al RUNTS o quella diretta a far conseguire la personalità giuridica a un ente già iscritto, il notaio è tenuto a verificare in via preliminare la sussistenza dei requisiti di legge, incluso quello relativo al patrimonio minimo costituito nei modi di legge; ove accerti che tali requisiti non sussistono, può esimersi dal deposito, dandone comunicazione motivata ai committenti. L’ufficio che riceve l’istanza, dal canto suo, pur potendo segnalare la questione al notaio attraverso interlocuzioni preliminari, rimette in ultima analisi a quest’ultimo la valutazione, riservando eventualmente alla sede di controllo la verifica sulla regolarità del patrimonio minimo. In quella sede, qualora vi siano ragionevoli motivi per ritenere che il patrimonio si sia ridotto al di sotto della soglia di legge, l’ente potrà essere invitato a ricostituirlo, con la precisazione che gli incrementi dovranno avvenire in denaro o in altri beni adeguatamente periziati, restando esclusa la possibilità di ricorrere a opere o servizi.

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