Registrazione dell’Atto Costitutivo/Statuto e imposta di registro: cosa succede prima dell’iscrizione al RUNTS

Tra i passaggi più delicati nella nascita di un ente del Terzo settore c’è un intervallo temporale che spesso viene sottovalutato, quello che separa la stipula dell’atto costitutivo dall’effettiva iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. In questa finestra l’ente non ha ancora acquisito la qualifica di ETS, eppure ha già l’esigenza di registrare l’atto costitutivo o lo statuto, e si pone quindi il problema di come coordinare questo adempimento con le agevolazioni in materia di imposta di registro e imposta di bollo previste dall’art. 82 del Codice del Terzo settore. Il tema è tornato al centro del confronto durante il webinar “La nuova fiscalità del Terzo settore. Dialogo con l’Agenzia delle Entrate“, organizzato dal Forum Nazionale del Terzo Settore lo scorso 22 aprile 2026, nel quale il Tavolo Tecnico Legislativo ha rivolto una serie di quesiti interpretativi all’Ufficio Controlli enti non commerciali e del Terzo settore dell’Agenzia delle Entrate.

Il nodo, a ben vedere, è di quelli che nascono dalla struttura stessa del sistema. L’art. 82 CTS riserva agli enti del Terzo settore un regime di favore in materia di imposta di registro e di bollo, ma quelle agevolazioni presuppongono la qualifica di ETS, e tale qualifica si acquisisce soltanto con l’iscrizione al RUNTS, che è cronologicamente successiva alla registrazione dell’atto. Al momento in cui l’atto va registrato, insomma, l’ente non è ancora formalmente un ente del Terzo settore. Il quesito posto in sede di webinar chiedeva perciò di chiarire i riferimenti applicativi delle disposizioni contenute nell’art. 82, commi 3 e 5 CTS, tenuto conto che sul punto l’Agenzia delle Entrate si era già espressa in passato, con riferimento alle ONLUS, attraverso la Circolare n. 38/E del 2011.

Nella risposta fornita durante l’incontro, l’Agenzia ha richiamato la nota del Ministero del Lavoro n. 4314 del 18 maggio 2020, adottata sentita l’Agenzia delle Entrate. Con quella nota è stato confermato che la Circolare n. 38/E del 2011 continua a ritenersi applicabile nella parte in cui prevede che, al momento della registrazione dell’atto costitutivo o dello statuto, il relativo tributo non sia dovuto in attesa dell’iscrizione al RUNTS. L’agevolazione, in altri termini, non viene meno per il solo fatto che, all’atto della registrazione, l’iscrizione non sia ancora perfezionata, il tributo non è dovuto proprio in ragione dell’iscrizione che l’ente si appresta a conseguire. A questa impostazione si accompagna però un onere in capo all’ente, che non va trascurato: sarà l’ente stesso a dover informare l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate dell’avvenuta iscrizione al RUNTS, e a doverlo fare nel più breve tempo possibile. È il presupposto che chiude il cerchio, giustificando a posteriori il trattamento agevolato applicato in sede di registrazione.

L’Agenzia ha inquadrato questa soluzione in una linea di continuità con il sistema previgente. Come avveniva per l’acquisizione della qualifica di ODV (quando occorreva registrare l’atto costitutivo e successivamente richiedere il riconoscimento alla Regione competente) anche oggi la sequenza degli adempimenti resta articolata in più fasi: richiesta del codice fiscale, registrazione dello statuto e, infine, presentazione dell’istanza di iscrizione presso il Ministero del Lavoro. Il meccanismo, letto in questa chiave, non introduce un regime nuovo, ma adatta al RUNTS una logica già sperimentata, in cui l’agevolazione segue la qualifica che l’ente sta acquisendo, a condizione che il percorso di iscrizione giunga effettivamente a compimento.

Per chi assiste enti in fase costitutiva, il punto pratico è duplice. Da un lato, in sede di registrazione dell’atto costitutivo o dello statuto, l’ente in via di iscrizione al RUNTS può beneficiare del trattamento agevolato senza dover attendere il perfezionamento dell’iscrizione; dall’altro, occorre presidiare con attenzione l’adempimento informativo verso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate una volta ottenuta l’iscrizione, curando che avvenga tempestivamente. Resta inteso che si tratta di un’indicazione emersa nel dialogo con l’Agenzia in sede di webinar, che conferma un orientamento già consolidato e non introduce una novità normativa, come è stato ricordato più volte nel corso dello stesso incontro.

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