I “non soci” possono partecipare alle attività dell’APS? Il doppio binario fiscale e la figura dell’iscritto

È una delle domande che i consigli direttivi pongono più spesso, e quasi sempre con una punta di preoccupazione: alle nostre iniziative partecipano persone che non sono socie, possiamo continuare a farle partecipare? La risposta, nella sua prima parte, è rassicurante, in quanto né il Codice del Terzo settore né la prassi amministrativa pongono un divieto per gli enti di rendere le proprie attività fruibili anche da soggetti terzi non associati. La partecipazione dei non soci è ammessa. Ciò che cambia non è la possibilità in sé, ma il regime fiscale applicabile all’attività in ragione di chi ne fruisce, ed è qui che occorre fare attenzione.

Per le associazioni di promozione sociale, come del resto per la generalità degli ETS, opera infatti una fiscalità a “doppio binario”: il trattamento ai fini IVA e quello ai fini delle imposte dirette seguono regole autonome, non necessariamente coincidenti, e vanno analizzati separatamente, distinguendo in entrambi i casi le operazioni rese agli associati da quelle rese a terzi.

Sul versante IVA, le attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS rese dietro corrispettivo nei confronti degli associati beneficiano di un regime di esclusione dal campo di applicazione dell’imposta, tali operazioni non richiedono l’apertura della partita IVA né l’emissione di fattura, ed è sufficiente il rilascio di una ricevuta semplice. Il quadro cambia quando a pagare è un terzo: l’attività di interesse generale resa dietro corrispettivo specifico a un non associato assume rilevanza ai fini IVA, e occorrerà verificare se ricorrano i presupposti per una delle esenzioni di cui all’art. 10 del D.P.R. 633/1972 oppure se debba applicarsi l’aliquota ordinaria.

Sul versante delle imposte dirette, l’art. 85, comma 1, del CTS decommercializza le attività svolte dalle APS in diretta attuazione degli scopi istituzionali, dietro corrispettivo specifico, verso associati e loro familiari conviventi. Per le stesse attività rese a terzi si applica invece il test di commercialità dell’art. 79, commi 2 e 2-bis, che ci dice che l’attività è commerciale, e concorre alla formazione del reddito, se genera una marginalità rispetto ai costi effettivi; il comma 2-bis concede però un margine di tolleranza, per cui l’attività può considerarsi non commerciale se i ricavi non superano di oltre il 6 per cento i costi effettivi (computando anche i costi di supporto generale, tributari e finanziari in quota parte) per non oltre tre periodi d’imposta consecutivi.

Molte associazioni, a questo punto, si chiedono se non convenga creare una figura intermedia: il “sostenitore”, il “simpatizzante”, l’amico dell’associazione che partecipa senza votare. La strada esiste ed è quella dell’iscritto, richiamato dall’art. 85, comma 1, del CTS tra i destinatari delle operazioni agevolate. Ma attenzione: non basta inventare la categoria nello statuto per ottenere il beneficio. La circolare n. 1/E del 2026 ha chiarito che l’agevolazione può estendersi a soggetti diversi dagli associati, gli iscritti, appunto, benché privi dei diritti di partecipazione e voto in assemblea, solo a condizione che questi esprimano un legame forte e duraturo con l’associazione, ad esempio attraverso il versamento della quota di iscrizione al pari degli associati e il tesseramento all’organizzazione nazionale di riferimento, in un contesto organizzativo nazionale nel quale emerga la partecipazione degli enti periferici alla vita democratica dell’ente nazionale. La ratio è chiara: la norma agevola i proventi che provengono da chi è comprovatamente inserito nell’organizzazione, non dalla generalità degli utenti delle attività.

In assenza di questo inquadramento, il mero fruitore esterno resta un terzo a tutti gli effetti fiscali, con le conseguenze viste sopra su entrambi i binari. La sintesi operativa per un consiglio direttivo è quindi questa: aprire le attività ai non soci si può, ma occorre saperlo e organizzarsi di conseguenza tenendo distinte le entrate da soci e da terzi, monitorando la marginalità delle attività verso l’esterno e, se si vuole valorizzare una platea stabile di simpatizzanti, costruire la figura dell’iscritto in modo sostanziale e non di facciata.

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