Trasporto sanitario di emergenza e urgenza: che cosa prevede davvero l’art. 57 del Codice del Terzo settore

Nell’architettura del Titolo VII del Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017), l’art. 57 occupa una posizione singolare. Non è una norma di principio come l’art. 55, né una clausola generale come l’art. 56, ma l’articolo in parola, disciplina un servizio specifico, il trasporto sanitario di emergenza e urgenza. Ed è, al tempo stesso, l’unico caso in cui il legislatore italiano ha sottratto in modo esplicito e circoscritto un servizio all’applicazione della normativa sui contratti pubblici. Il perimetro soggettivo della norma è chiuso e va letto in senso cumulativo: i tre requisiti devono ricorrere tutti insieme. Le Linee guida ministeriali li riassumono così. Possono essere affidatarie le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, aderenti a una rete associativa nazionale ai sensi dell’art. 41, comma 2, del Codice, e accreditate secondo la normativa regionale in materia, ove esistente. Su ciascun requisito vale la pena fermarsi.

  • Il primo: solo organizzazioni di volontariato e solo esse. Le associazioni di promozione sociale, che l’art. 56 ammette, restano fuori dall’art. 57.
  • Il secondo: l’adesione a una rete associativa nazionale non è un adempimento formale, ma risponde all’esigenza che il servizio sia svolto da soggetti strutturati, capaci di monitoraggio e di assistenza tecnica verso i propri associati.
  • Il terzo: l’accreditamento regionale è richiesto “ove esistente”, il che significa che nessuna Regione è obbligata a istituirlo, ma che dove esiste diventa condizione di ammissibilità.

Sull’iscrizione al RUNTS conviene un’avvertenza. Il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 3082 del 20 aprile 2026, ha riconosciuto, in tema di coprogettazione, la persistenza del regime transitorio dell’art. 101, comma 3, del Codice, ritenendo legittima la partecipazione delle onlus iscritte alla relativa anagrafe e non ancora al RUNTS. Si tratta però di un’apertura calibrata sulla peculiare vicenda delle onlus e sui termini di migrazione fissati dal d.m. 106/2020: non è un allentamento del requisito dei sei mesi di iscrizione, che per le organizzazioni di volontariato resta puntuale e verificabile. È invece sul perimetro oggettivo che si concentra la maggior parte del contenzioso. Per “emergenza” si intende l’intervento che deve avvenire con immediatezza per imminente pericolo di vita; per “urgenza”, quello la cui omissione determinerebbe un peggioramento delle condizioni del paziente. Il criterio interpretativo è restrittivo: i trasporti sanitari ordinari  (l’esempio classico è quello dei pazienti dializzati)  non rientrano nell’art. 57. La giurisprudenza ha però chiarito che restrizione non vuol dire formalismo. Rientra nell’ambito applicativo il trasporto in ambulanza “qualificato”, cioè quello con personale formato a bordo, destinato a pazienti a rischio concreto di peggioramento durante il tragitto (CGUE, C-465/17, Falck; C-424/18). Il Consiglio di Stato ha aggiunto che «non necessariamente l’emergenza deve esistere ab initio», potendo concretizzarsi, secondo una ragionevole valutazione prognostica, nel corso stesso del trasporto (sez. III, 3 agosto 2020, n. 4905). E con la sentenza n. 249 del 2024 ha ricondotto tra i mezzi di soccorso di emergenza-urgenza anche le automediche, valorizzandone la connessione funzionale con il sistema 118: non conta solo chi viene trasportato, ma anche il trasporto del personale sanitario e dei mezzi di soccorso. Va poi ricordato che l’esclusione di un servizio dal perimetro dell’art. 57 non lo espelle dall’amministrazione condivisa. Le Linee guida suggeriscono di leggere il rapporto tra gli artt. 56 e 57 come rapporto tra genere e specie: un trasporto sanitario non emergenziale, pur ascrivibile ai servizi sociali di interesse generale, resta convenzionabile ai sensi dell’art. 56, alle condizioni più stringenti lì previste. Il cuore interpretativo della norma sta in tre parole: «in via prioritaria». Secondo le Linee guida, la locuzione introduce una sorta di presunzione legale di «maggior favore rispetto al mercato»: soddisfatte le condizioni dell’art. 57, è il legislatore stesso ad aver operato il bilanciamento tra esigenze solidaristiche, equilibrio dei bilanci pubblici e tutela della concorrenza. L’amministrazione non deve quindi ripetere la comparazione di convenienza che l’art. 56 le impone. Da questo non segue però un monopolio. Priorità non è esclusività: la norma non chiude le vie alternative di affidamento, in linea con quanto lasciato intendere dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 255 del 2020. Il TAR Campania (Napoli, sez. V, n. 7355/2021) l’ha letta come fonte di un onere argomentativo invertito: la Regione che scelga strade diverse deve motivare perché l’art. 57 non può dare i risultati attesi, tipicamente per assenza di una rete adeguata di organizzazioni di volontariato. Sul versante opposto, il Consiglio di Stato (sez. III, 14 maggio 2019, n. 3131) ha ritenuto legittimo che una legge regionale renda addirittura obbligatorio il ricorso a questa modalità. La competenza, del resto, è regionale: sono le Regioni e i loro enti strumentali a decidere se e come attivare l’art. 57, con esiti molto diversi da territorio a territorio.

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