
Capita spesso, lavorando sugli statuti di fondazioni di partecipazione o di associazioni nate su impulso istituzionale, di trovarsi davanti a consigli composti da membri designati da comuni, regioni o aziende sanitarie, da organizzazioni sindacali e da associazioni di categoria. La domanda è sempre la stessa, ossia se un ente così costruito possa iscriversi al RUNTS.
Occorre prendere le mosse dall’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 117/2017, che esclude dal Terzo settore le amministrazioni pubbliche, le formazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche e le associazioni di datori di lavoro, “nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti”. La funzione antielusiva è evidente, perché la norma impedisce che la qualifica venga ottenuta per interposta persona da chi non potrebbe ottenerla direttamente.
La presenza di soggetti esclusi negli organi, però, non è di per sé ostativa. Il Ministero del lavoro, con la nota n. 2243 del 4 marzo 2020 (richiamata da ultimo dalla nota n. 13041 del 14 agosto 2026), ammette che pubbliche amministrazioni ed enti esclusi partecipino agli ETS, purché non esercitino un’influenza dominante né dispongano della maggioranza dei voti nelle sedi in cui si adottano le decisioni determinanti. Il parametro è l’art. 2359 c.c., adattato a enti privi di capitale, sicché conta l’effetto della partecipazione e non la quota.
Il punto decisivo è la sommatoria. Secondo il Ministero il controllo di diritto ricorre quando lo statuto riserva la maggioranza dei voti nell’assemblea, nell’organo di indirizzo o in quello amministrativo a un soggetto escluso oppure a un insieme di soggetti esclusi, «anche appartenenti a diverse tipologie di essi». Nessuno deve avere la maggioranza da solo. In un consiglio di nove membri con tre consiglieri designati da enti locali diversi, uno dall’azienda sanitaria, uno da un sindacato e uno da un’associazione di categoria, gli esclusi esprimono sei voti su nove e l’ente non può essere ETS, anche se quei soggetti sono eterogenei o portatori di interessi contrapposti. Sul piano civilistico l’impostazione è discutibile, perché la sommatoria di soggetti distinti presupporrebbe un’azione concertata, ma è quella applicata dagli uffici del RUNTS ed è su di essa che conviene costruire gli statuti.
Nel fare i conti il consigliere designato si imputa al designante. La qualificazione della nomina come «mera designazione», che esclude il controllo, il Codice la riserva alle sole ex IPAB, e clausole di indipendenza o di assenza di vincolo di mandato, pur utili, non sottraggono quei membri al computo. La verifica va poi condotta su ogni organo seguendo le catene di nomina, perché chi domina l’organo di indirizzo che nomina gli amministratori controlla anche questi ultimi.
La maggioranza numerica, d’altra parte, non esaurisce l’analisi. Un diritto di veto sul bilancio o sulle modifiche statutarie, quorum costruiti per rendere indispensabile il voto dei designati o il voto prevalente di un presidente nominato da un ente escluso in un consiglio paritario producono lo stesso risultato. Rilevano anche il controllo di fatto, desumibile dalle deliberazioni, e quello esterno fondato su accordi che consentano al soggetto escluso di determinare gli indirizzi gestionali, come può accadere con convenzioni che vadano oltre la regolazione del servizio. Il solo finanziamento pubblico, anche prevalente, non basta.
Le eccezioni sono tassative e riguardano la protezione civile, i corpi volontari dei vigili del fuoco di Trento, Bolzano e Valle d’Aosta e le associazioni e fondazioni ex IPAB. Quanto al perimetro, la nota del 2026 ha chiarito che ordini e collegi professionali sono amministrazioni pubbliche, per cui i loro designati si sommano a quelli pubblici, mentre per le associazioni professionali o di categoria occorre guardare allo statuto nel suo complesso, dato che non ogni associazione di imprenditori o professionisti è un soggetto escluso. Dove la presenza degli esclusi è strutturalmente maggioritaria resta l’impresa sociale, poiché l’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 112/2017 vieta il controllo soltanto a pubbliche amministrazioni, enti lucrativi e società con unico socio persona fisica, non a sindacati e associazioni di categoria.
