I quorum dell’assemblea negli enti del Terzo settore

Tra le clausole statutarie che si copiano da un modello all’altro ci sono quasi sempre quelle sui quorum assembleari, salvo accorgersi, quando arriva il momento di modificare lo statuto o di sciogliere l’ente, che la clausola scelta rende la delibera impossibile oppure invalida. Vale la pena rimettere in ordine le regole.

Il Codice del Terzo settore non disciplina i quorum. L’art. 24 regola il diritto di voto e le deleghe, l’art. 25 elenca le competenze inderogabili dell’assemblea, ma per le maggioranze occorre risalire, attraverso il rinvio dell’art. 3, comma 2, all’art. 21 c.c., che distingue tre livelli. Per le deliberazioni ordinarie in prima convocazione serve la presenza di almeno la metà degli associati e il voto della maggioranza, mentre in seconda convocazione la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Per le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto occorrono, «se in essi non è altrimenti disposto», la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nelle delibere sul bilancio e sulla responsabilità degli amministratori, questi ultimi non votano.

Sulle deliberazioni ordinarie lo statuto ha ampia libertà, e la seconda convocazione senza quorum costitutivo è una scelta legittima e diffusa, che consente di approvare il bilancio e rinnovare gli organi anche quando la partecipazione è scarsa.

Le modifiche statutarie sono il terreno più delicato. La lettera dell’art. 21 consentirebbe di derogare liberamente ai tre quarti, e molti statuti ne hanno approfittato rendendo valida in seconda convocazione la delibera presa con qualunque numero di presenti. Il Ministero del lavoro la pensa diversamente. Con la circolare n. 20 del 27 dicembre 2018 e poi con la nota n. 6214 del 9 luglio 2020 ha affermato che lo statuto di un ETS deve prevedere un quorum costitutivo rafforzato in qualsiasi convocazione, perché il principio democratico non tollera che una ristretta minoranza di soci cambi le regole dell’ente. Nella nota del 2020 è stata respinta persino la proposta di quattro convocazioni con quorum rafforzato nelle sole prime tre, osservando che l’impossibilità di modificare lo statuto può tradursi in impossibilità di funzionamento e quindi in causa di estinzione.

La posizione è discutibile sul piano civilistico, perché svuota la clausola di derogabilità dell’art. 21, ma è quella con cui gli uffici del RUNTS leggono gli statuti. Il Ministero non indica una soglia minima e la scelta va calibrata sull’ente. Per un’associazione di trenta soci attivi i tre quarti restano praticabili, per un’APS con centinaia di tesserati poco presenti rischiano di paralizzarla, e un quorum costitutivo della metà o di un terzo degli associati, accompagnato da una maggioranza qualificata dei presenti, appare un compromesso ragionevole. Ciò che non è ammesso è una seconda convocazione libera.

Per lo scioglimento la questione è ancora più netta, perché il comma 3 dell’art. 21 non fa salva alcuna diversa disposizione statutaria. La maggioranza dei tre quarti si calcola sugli associati e non sui presenti, e la prudenza suggerisce di riprodurla. Le linee guida sulla devoluzione trasmesse con la nota n. 9981 del 22 giugno 2026 confermano che lo scioglimento richiede una delibera con quorum rafforzato, corredata da inventario e situazione patrimoniale.

Nel computo contano le regole dell’art. 24. Votano gli iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, salvo diversa previsione statutaria, e ciascun associato ha un voto, mentre agli associati che siano enti del Terzo settore lo statuto può attribuirne fino a cinque in proporzione ai loro associati o aderenti. Le deleghe sono ammesse fino a tre per associato, cinque negli enti con almeno cinquecento associati, e non possono andare ad amministratori e controllori. Dopo la legge n. 104/2024, salvo espresso divieto statutario, gli associati possono intervenire con mezzi di telecomunicazione e votare per via elettronica, purché ne sia verificabile l’identità. Chi partecipa a distanza concorre al quorum, e per gli enti con una base ampia è lo strumento più concreto per raggiungere maggioranze rafforzate altrimenti irrealistiche.

Un’ultima avvertenza. Con la nota n. 3877 del 19 marzo 2021 il Ministero ha chiarito che gli uffici del RUNTS verificano la conformità del testo statutario al Codice, non la regolarità della convocazione e delle maggioranze dell’assemblea che lo ha approvato. Una modifica deliberata senza il quorum richiesto può quindi superare indenne l’iscrizione e restare impugnabile da qualunque associato davanti al giudice civile.

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