
Capita, soprattutto negli enti che vivono di eventi, sponsorizzazioni o di un bar sociale, di chiudere l’esercizio e scoprire che le attività diverse hanno pesato più del consentito, anche dopo aver messo nel conto il valore del lavoro volontario. La conseguenza non è la cancellazione immediata dal RUNTS, ma un percorso preciso, che conviene conoscere prima che serva.
Occorre prendere le mosse dall’art. 6 del d.lgs. n. 117/2017, che ammette le attività diverse se previste dallo statuto e se secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, rinviando i criteri al decreto ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021. Il decreto le considera secondarie quando, in ciascun esercizio, ricorre almeno una di due condizioni, ossia che i relativi ricavi non superino il 30% delle entrate complessive dell’ente oppure il 66% dei costi complessivi. I costi figurativi entrano soltanto nel secondo parametro. L’art. 3, comma 3, consente di aggiungere ai costi il valore delle ore prestate dai volontari iscritti nel registro, calcolato sulla retribuzione oraria lorda dei contratti collettivi, le erogazioni gratuite di denaro, beni o servizi al loro valore normale e la differenza tra valore normale e costo effettivo dei beni e servizi acquistati per l’attività statutaria. Proventi e oneri del distacco di personale restano fuori da entrambi i calcoli.
Il superamento si ha dunque solo quando falliscono entrambi i test. Prima di prenderne atto conviene rifare i conti, perché molte eccedenze nascono da errori di classificazione. Un’attività di interesse generale svolta dietro corrispettivo, anche con modalità commerciali, resta attività di interesse generale e non va tra le diverse, come il Ministero ha ribadito con la nota n. 7741 del 15 maggio 2026. Il calcolo dei costi figurativi, d’altra parte, richiede volontari regolarmente iscritti e ore effettivamente documentate, e un registro tenuto male può far perdere proprio la voce che avrebbe salvato il rapporto.
Se, fatte queste verifiche, entrambi i limiti risultano superati, entra in gioco l’art. 4 del decreto. L’ente deve segnalarlo all’ufficio del RUNTS competente entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio ed eventualmente agli enti autorizzati ai controlli ai sensi dell’art. 93, comma 5, del Codice. Nell’esercizio successivo deve poi portare il rapporto sotto la soglia di una misura almeno pari allo sforamento, applicando il medesimo criterio di calcolo. Se nell’anno del superamento i ricavi delle attività diverse sono stati pari al 76% dei costi complessivi, cioè dieci punti oltre il 66%, l’anno dopo non dovranno superare il 56%. Il rientro è quindi più severo del semplice ritorno nei limiti, perché all’anno di eccesso deve seguire un anno di contenimento, e il riferimento al medesimo criterio induce a ritenere che la verifica vada condotta con lo stesso parametro utilizzato, senza passare all’altro.
Le conseguenze del mancato rispetto sono nette. In caso di omessa segnalazione o di mancato rientro l’ufficio del RUNTS dispone la cancellazione dell’ente ai sensi dell’art. 50 del Codice. Non si tratta di una semplice perdita di qualifica, perché la cancellazione con prosecuzione dell’attività obbliga a devolvere, previo parere dell’ufficio, il patrimonio incrementale accumulato durante l’iscrizione, secondo le linee guida trasmesse con la nota n. 9981 del 22 giugno 2026. L’omessa segnalazione, in altre parole, costa quanto il mancato rientro e trasforma un problema rimediabile in uno definitivo.
Dal superamento non discende invece, di per sé, alcuna conseguenza fiscale. La natura commerciale o non commerciale dell’ente si valuta con i criteri dell’art. 79, comma 5, che confrontano proventi commerciali ed entrate non commerciali secondo regole proprie. I due piani restano distinti, anche se un ente che sfora stabilmente i limiti dell’art. 6 farà bene a controllare anche la propria qualifica fiscale.
Sul piano operativo, l’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto per cassa, indicando il criterio utilizzato (art. 13, comma 6, del Codice e art. 3, comma 2, del decreto), mentre l’organo di controllo, dove presente, ne monitora il rispetto ai sensi dell’art. 30, comma 7. Il momento giusto per intervenire, però, non è la chiusura del bilancio. Tenere d’occhio le due percentuali in sede di preventivo e a metà esercizio consente di correggere la rotta quando c’è ancora tempo, ridimensionando un evento o valorizzando correttamente il lavoro dei volontari.
