APS in regime forfettario: documenti da rilasciare e fiscalità di attività di interesse generale e attività diverse

Per un’associazione di promozione sociale che ha optato per il regime forfettario dell’art. 86 del Codice del Terzo settore, la gestione quotidiana delle entrate passa da due domande. Che documento rilascio? Questa entrata pesa ai fini fiscali? La risposta cambia a seconda che l’attività sia di interesse generale o diversa e, per le prime, a seconda che sia rivolta ai soci o a terzi. Conviene quindi tenere separati i tre casi, perché ognuno segue una logica propria sia sul piano IVA sia su quello delle imposte dirette.

Il primo caso, e il più frequente, è quello delle attività di interesse generale svolte nei confronti dei soci. Sul versante IVA queste attività continuano a restare fuori dal campo di applicazione dell’imposta anche quando sono svolte dietro corrispettivo specifico. Il D.Lgs. 186/2025 ha infatti prorogato al 1° gennaio 2036 il loro ingresso nel campo IVA, cioè il passaggio dal regime di esclusione a quello di esenzione. Ne deriva che l’APS può gestire queste entrate con il solo codice fiscale, senza che sia necessaria la partita IVA. Sul binario IRES opera invece l’art. 85 CTS, in forza del quale queste attività sono sempre non commerciali e non concorrono al test di commercialità. I corrispettivi specifici versati da soci, tesserati o familiari conviventi per le attività di interesse generale svolte in diretta attuazione degli scopi statutari sono decommercializzati per legge. Non generano quindi reddito d’impresa e non erodono il plafond del regime forfettario. Quanto al documento da rilasciare, è sufficiente una semplice ricevuta non fiscale intestata al socio, che conviene comunque numerare per avere una traccia ordinata degli incassi (esente da bollo ai sensi dell’art. 82, comma 5, CTS).

Il quadro cambia quando la medesima attività di interesse generale è rivolta a terzi estranei alla compagine associativa. Ai fini IVA l’erogazione di servizi verso terzi è un’operazione rilevante. Tuttavia, applicando il regime forfettario dell’art. 86, l’APS non addebita l’IVA in rivalsa sulle fatture (e, specularmente, non detrae l’IVA sugli acquisti). È inoltre esonerata dalla certificazione dei corrispettivi e dalla memorizzazione e trasmissione telematica. Non servono quindi registratore telematico né scontrino. Ai fini IRES, invece, l’attività verso terzi concorre al test di commercialità dell’art. 79, commi 2 e 2-bis, CTS. Se i corrispettivi percepiti non superano i costi effettivi di diretta e indiretta imputazione, l’attività non genera reddito imponibile. La norma ammette una tolleranza fino al 6% in più dei costi, per non più di tre periodi d’imposta consecutivi. Se invece i corrispettivi eccedono questo margine, l’attività diventa commerciale, i ricavi concorrono al plafond degli 85.000 euro e il reddito si determina applicando il coefficiente di redditività del 3%. Nella gestione pratica l’APS rilascia una fattura con aliquota a zero, e in fattura va inserita la dicitura che si tratta di un’operazione effettuata ai sensi dell’art. 86 del CTS e quindi non soggetta a rivalsa dell’imposta. Nel tracciato della fattura elettronica si utilizza il codice natura N2.2 (operazioni non soggette, altri casi).

Le attività diverse dell’art. 6 CTS seguono un percorso più lineare. Sono rilevanti ai fini IVA, ma vale quanto visto per le attività verso terzi. Essendo in regime art. 86, l’APS emette fattura senza addebitare la rivalsa IVA, con la stessa dicitura e lo stesso codice N2.2. Sul piano delle imposte dirette, salvo il caso dell’art. 85, comma 6, sono sempre commerciali. Concorrono quindi al plafond degli 85.000 euro e alla base imponibile IRES, determinata forfettariamente con il coefficiente del 3%. Accanto alla soglia del regime forfettario va tenuto d’occhio anche il rispetto dei limiti di secondarietà e strumentalità fissati dal D.M. 107/2021, perché si tratta di due controlli distinti che non si sovrappongono.

In sintesi, nel regime forfettario il documento da rilasciare dipende da chi riceve la prestazione. Al socio va una ricevuta non fiscale. Al terzo, per l’attività di interesse generale come per quella diversa, va una fattura senza IVA con il riferimento all’art. 86 e il codice N2.2. La fiscalità dipende invece dalla natura dell’entrata. È decommercializzata se viene dai soci ai sensi dell’art. 85, ed è soggetta al test dell’art. 79 se viene da terzi per attività di interesse generale. Nelle attività diverse è di regola commerciale. È da questa classificazione, fatta con attenzione all’inizio e verificata alla fine dell’esercizio, che dipende la corretta tenuta del plafond e quindi la permanenza nel regime.

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