Il socio di APS tra beneficiario, volontario e lavoratore

Il Codice del Terzo settore non definisce chi sia il socio. Per il volontario il legislatore ha dedicato un intero titolo e una definizione puntuale all’art. 17. Dell’associato invece non dà una nozione e si limita a rinviare all’autonomia statutaria. Il primo riferimento normativo è l’art. 21 del d.lgs. 117/2017, che rimette all’atto costitutivo e allo statuto la determinazione dei «diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti; i requisiti per l’ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori». Le modalità concrete con cui il socio partecipa alla vita dell’ente si ricavano poi dagli articoli successivi. Fra questi c’è l’art. 24, che al primo comma stabilisce che fanno parte dell’assemblea tutti coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, salvo diversa previsione dell’atto costitutivo o dello statuto.

Il socio viene quindi descritto attraverso ciò che può fare e ciò che deve fare. Sul piano dei diritti, vota in assemblea e così esprime la propria volontà sulle decisioni più rilevanti della vita associativa. Approva l’operato del consiglio direttivo attraverso il bilancio ed eventualmente l’azione di responsabilità. Può essere eletto alle cariche associative e concorrere alla governance dell’ente. Fruisce delle attività che l’associazione realizza in conformità alle proprie finalità istituzionali. Sul piano dei doveri viene prima di tutto il rispetto dello statuto, al quale l’associato si vincola con l’atto di adesione. Ad esso si affiancano il dovere di partecipazione, espresso anzitutto con l’esercizio del voto, e il versamento della quota associativa, quale contributo al sostentamento dell’organizzazione.

Proprio questa assenza di una definizione permette di prendere una posizione precisa. Il socio, in quanto solo socio, è il beneficiario dell’attività. È colui che partecipa alla vita democratica dell’ente e ne riceve i servizi, ma che non contribuisce a realizzarli. Nel momento in cui da destinatario diventa anche autore dell’attività, l’iscrizione al libro degli associati non basta più a descriverne la posizione. Occorre chiedersi a quale titolo presti la propria opera, e le strade possibili sono soltanto due. O lo fa gratuitamente, e allora è un socio volontario. Oppure lo fa dietro compenso, e allora è un socio lavoratore. Una terza via non esiste.

Il socio volontario è colui che, avendo aderito all’ente e versato la quota associativa, risulta iscritto nel libro degli associati e partecipa alla vita democratica dell’organizzazione. Al contempo presta la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze. In quanto volontario va iscritto nel registro dei volontari e assicurato ai sensi dell’art. 18 CTS contro gli infortuni, le malattie connesse all’attività e la responsabilità civile verso terzi. Qui sta il punto che nella pratica viene spesso trascurato. La qualifica di volontario discende da ciò che la persona fa concretamente, non dall’iscrizione nel registro. Il socio che presta con continuità la propria opera gratuita, senza essere stato iscritto, è comunque un volontario di fatto. Ne deriva che l’ente è inadempiente sia rispetto alla tenuta del registro sia, ed è l’aspetto più delicato, rispetto alla copertura assicurativa. In caso di infortunio questa lacuna ricadrebbe interamente sull’associazione e su chi la amministra.

La seconda strada è quella del socio lavoratore, prevista dall’art. 36 CTS. La norma, dedicata alle risorse delle APS, stabilisce che queste «possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati». Lo possono fare fatto salvo quanto disposto dall’art. 17, comma 5, e solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità istituzionali. Lo stesso articolo fissa anche un limite quantitativo. Il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può superare il cinquanta per cento del numero dei volontari o il cinque per cento del numero degli associati. Il confronto con le organizzazioni di volontariato è significativo. Nelle ODV il lavoro retribuito è ammesso soltanto nei limiti necessari al regolare funzionamento dell’ente o a qualificarne e specializzarne l’attività. Le APS godono invece di una facoltà più ampia e possono attingere per le proprie esigenze lavorative anche alla compagine associativa.

Le due qualifiche però non si sommano. L’art. 17, comma 5, sancisce l’incompatibilità della qualità di volontario con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività. Il socio può dunque scegliere di operare come volontario, prestando la propria attività gratuitamente, oppure come lavoratore, ricevendo un compenso per le funzioni svolte. Non può in alcun caso rivestire entrambe le posizioni nei confronti del medesimo ente. Se percepisce un compenso per una specifica funzione, la sua posizione è necessariamente quella di lavoratore, e non potrà essere computato tra i volontari dell’ente per nessun’altra attività, neppure per quelle che svolge gratuitamente.

La tripartizione che ne risulta è semplice e consente di inquadrare ogni associato senza zone grigie. Il socio che si limita a fruire delle attività è un beneficiario. Il socio che le realizza gratuitamente è un volontario, iscritto o da iscrivere nel registro e assicurato. Il socio che le realizza dietro compenso è un lavoratore, nei limiti e alle condizioni dell’art. 36. Verificare in quale di queste posizioni si trovi ciascun associato non è un esercizio teorico. Da questa verifica dipendono la regolarità del registro dei volontari, la copertura assicurativa e il rispetto dei limiti al lavoro retribuito.

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