
Il Codice del Terzo Settore ha riorganizzato in modo sistematico la normativa che disciplina gli enti non profit, con l’intento di valorizzare l’impegno civico dei cittadini e promuovere finalità di interesse generale. Tuttavia, accanto al riconoscimento del loro ruolo sociale, il legislatore ha introdotto un sistema di controlli e sanzioni volto a garantire che l’attività degli enti si svolga nel pieno rispetto dei principi di legalità, trasparenza e correttezza. Questa particolare attenzione nasce dalla natura stessa degli ETS: da un lato, molti di essi gestiscono risorse pubbliche; dall’altro, raccolgono fondi da cittadini che, in spirito di liberalità, decidono di contribuire alle loro attività. È quindi doveroso che tali enti rispondano a standard elevati di trasparenza e tracciabilità, affinché chi li sostiene possa verificare in che modo vengono utilizzate le risorse donate.
Proprio per questo, i controlli sugli ETS si sviluppano su più livelli: si va dall’attività di vigilanza degli organi pubblici fino alla possibilità, per ogni cittadino interessato, di consultare i documenti depositati nel Registro Unico. In questo contesto, il ruolo degli amministratori è centrale, poiché a loro spetta il compito di assicurare che l’ente operi in modo trasparente, corretto e coerente con la propria missione.
È importante sottolineare che gli amministratori degli ETS non rispondono più semplicemente secondo la regola del “buon padre di famiglia”, come previsto dal Codice civile per le associazioni tradizionali. Il Codice del Terzo Settore ha infatti innalzato il livello di diligenza richiesto, essi devono agire con competenza, prudenza e attenzione, tenendo conto della complessità dell’ente, delle dimensioni delle attività svolte e dei fondi gestiti. Non è più sufficiente prendere decisioni ragionevoli: è necessario possedere, o acquisire, gli strumenti e le conoscenze adeguate per affrontare le sfide gestionali e organizzative proprie del Terzo Settore, soprattutto perché il compimento di un passo falso può portare a diverse sanzioni, che riassumerò qui sotto:
Uno dei cardini del Codice è il divieto di perseguire finalità lucrative. Gli ETS, infatti, non possono distribuire utili, nemmeno in modo indiretto, a favore di fondatori, associati o amministratori. Questo significa, ad esempio, che non sono ammessi compensi sproporzionati, retribuzioni ingiustificatamente elevate (oltre il 40% rispetto ai contratti collettivi di riferimento), acquisti a prezzi non congrui o cessioni di beni e servizi a condizioni di favore se non strettamente connesse all’attività istituzionale. In caso di violazione, i rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro.
Altrettanto importante è la corretta gestione del patrimonio. In caso di scioglimento, l’ente ha l’obbligo di devolvere il patrimonio residuo ad altri enti del Terzo Settore, ma attenzione, solo dopo aver ottenuto il parere positivo dell’Ufficio del RUNTS. Qualsiasi atto di devoluzione compiuto in violazione di questa procedura è nullo, e comporta una sanzione da 1.000 a 5.000 euro per i responsabili.
Anche l’identità dell’ente deve essere chiara e trasparente: le sigle “ETS”, “ODV” o “APS” possono essere utilizzate solo da soggetti iscritti nel Registro. L’uso indebito di queste denominazioni da parte di enti non iscritti è punito con una sanzione da 2.500 a 10.000 euro, raddoppiata se l’uso ha l’obiettivo di ottenere denaro o altri vantaggi da terzi.
Un altro aspetto fondamentale riguarda gli obblighi di trasparenza. Ogni anno gli enti devono depositare il bilancio di esercizio e, se superano 1 milione di euro di ricavi, anche il bilancio sociale, oltre ai rendiconti delle raccolte fondi. Questi documenti devono essere presentati entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Devono inoltre essere comunicate al RUNTS eventuali modifiche statutarie e variazioni negli organi di amministrazione entro 30 giorni. In caso di inadempienza, l’Ufficio del Registro può diffidare l’ente, assegnando un termine da 30 a 180 giorni per sanare l’irregolarità. Se l’ente non adempie entro tale termine, può essere cancellato dal Registro, con conseguente perdita della qualifica di ETS e dei relativi benefici, inclusi quelli fiscali.
Il rispetto delle condizioni di iscrizione riguarda anche la composizione associativa. Le ODV e le APS, ad esempio, devono mantenere un numero minimo di associati (sette persone fisiche o tre enti dello stesso tipo). Se questo requisito viene meno, l’ente ha un anno di tempo per regolarizzarsi; in caso contrario, è prevista la cancellazione dal RUNTS, salvo richiesta di iscrizione in un’altra sezione del Registro.
I controlli sul rispetto di tutte queste disposizioni sono affidati principalmente agli Uffici territoriali del RUNTS, ma coinvolgono anche l’Amministrazione finanziaria, che può revocare i benefici fiscali in caso di violazioni, e le amministrazioni pubbliche, che verificano l’uso corretto delle risorse erogate. In alcuni casi, anche le reti associative e i Centri di Servizio per il Volontariato (CSV), se autorizzati, possono svolgere funzioni di monitoraggio interno. In presenza di gravi irregolarità nei CSV, gli Organismi Territoriali di Controllo possono segnalare la situazione all’Organismo Nazionale, che ha il potere di diffidare o revocare l’accreditamento.
