
A differenza di altre misure e disposizioni fiscali che sono strettamente legate alla natura commerciale dell’ente, nel caso della raccolta fondi il test di prevalenza non riveste un ruolo centrale, pur mantenendo una sua rilevanza. Questo perché, a partire dal 2026, qualora un ente venga qualificato come commerciale, i ricavi derivanti dalla raccolta fondi concorreranno in ogni caso alla formazione del reddito d’impresa, esattamente come qualsiasi altro introito prodotto da un ente di natura commerciale.
Nel caso in cui, invece, la raccolta fondi sia svolta da un ETS qualificato come non commerciale, per comprenderne il trattamento fiscale è necessario esaminare due aspetti distinti ma complementari: la natura civilistica con cui viene svolta l’attività e la sua qualificazione fiscale.
Dal punto di vista civilistico, l’articolo 7 del Codice del Terzo Settore definisce la raccolta fondi come “l’insieme di attività e iniziative poste in essere da un ETS al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale”. Tra le modalità previste rientrano: donazioni, eventi, manifestazioni pubbliche, crowdfunding, nonché la vendita di beni e servizi di modico valore.
La norma distingue due modalità civilistiche attraverso cui può essere realizzata la raccolta fondi:
- Continuativa: organizzata e sistematica nel tempo (ad esempio, un portale di donazioni online permanente).
- Occasionale: sporadica, legata a specifiche occasioni o ricorrenze (es. cene di beneficenza, giornate nazionali, eventi celebrativi).
Dal punto di vista fiscale, le attività di raccolta fondi si distinguono in due categorie principali:
- Raccolta fondi di natura erogativa (senza sinallagma): si tratta di campagne fondate su donazioni, lasciti o contributi a titolo completamente gratuito, senza alcuna controprestazione da parte dell’ente. In questo caso, i proventi ricevuti non costituiscono reddito imponibile e non sono soggetti a IVA, poiché manca un corrispettivo. Un esempio emblematico è quello delle casette Ronald.
- Raccolta fondi di natura corrispettiva: qui l’ente offre beni o servizi in cambio di un contributo, configurando un rapporto sinallagmatico. In tali casi, i proventi possono concorrere alla formazione del reddito. Un esempio è l’organizzazione di un evento sportivo o una cena di gala, come l’evento golf Ronald.
Per quanto riguarda la tassazione, occorre valutare congiuntamente la natura dell’attività e la sua modalità di svolgimento:
- Occasionale + Erogativa: non è tassata, poiché si tratta di entrate liberali senza controprestazione.
- Occasionale + Corrispettiva: anch’essa non è tassata, a condizione che si tratti di eventi pubblici svolti in modo occasionale, come cene o raccolte durante manifestazioni, anche se il contributo richiesto supera i costi effettivi.
- Continuativa + Erogativa: non è tassata, come nel caso di donazioni continuative tramite sito web o piattaforme online.
- Continuativa + Corrispettiva: in questo caso si apre una possibile area di tassazione, in quanto l’attività assume carattere commerciale. È il caso, ad esempio, di un e-commerce gestito dall’ente per la vendita di bomboniere, gadget o altri beni solidali.
Un ulteriore aspetto da considerare riguarda il rapporto tra le attività di raccolta fondi e il regime forfettario previsto dall’articolo 80 del Codice del Terzo Settore. Questo articolo limita l’applicazione del regime forfettario ai ricavi derivanti dalle attività elencate negli articoli 5 e 6 del Codice, che si riferiscono rispettivamente alle attività di interesse generale e alle attività diverse strumentali. Tuttavia, le attività di raccolta fondi sono disciplinate separatamente, all’articolo 7, il quale non viene richiamato dall’articolo 80. Di conseguenza, le attività di raccolta fondi continuative che presentano natura corrispettiva (e quindi potenzialmente commerciale) rischiano di restare escluse dal regime forfettario, costringendo l’ente a gestire tali proventi secondo le regole ordinarie del reddito d’impresa, anche attraverso una contabilità separata.
Questo elemento genera un’incertezza interpretativa rilevante e rende necessario un chiarimento da parte dell’Amministrazione finanziaria. In particolare, occorrerebbe stabilire se le attività di raccolta fondi continuativa possano essere incluse nel regime forfettario mediante un’interpretazione estensiva della norma, oppure se debbano essere escluse in via definitiva, richiedendo un trattamento fiscale distinto e più oneroso. Solo un intervento ufficiale potrà sciogliere definitivamente questo nodo interpretativo e dare certezza operativa agli enti del Terzo Settore.
