Trattamento fiscale delle attività diverse

L’articolo 6 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) introduce, per gli enti del Terzo Settore (ETS), la possibilità di svolgere, accanto alle attività di interesse generale, anche le cosiddette “attività diverse”. Queste ultime rappresentano una categoria di attività che gli enti possono esercitare indipendentemente dalla loro natura (a differenza di quanto previsto dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR), purché in modo strumentale e secondario rispetto alla loro attività principale.

Ciò che caratterizza le attività diverse non è tanto il loro contenuto qualitativo, quanto un criterio quantitativo ben preciso, che consente di definirle come secondarie rispetto alle attività di interesse generale. In particolare, affinché le attività diverse siano considerate conformi alle finalità dell’ente, deve verificarsi almeno una delle seguenti condizioni in ciascun esercizio:

  • I ricavi derivanti da tali attività non devono superare il 30% delle entrate complessive dell’ente.

Esempio: se un ETS ha entrate totali pari a 100.000 euro, i ricavi delle attività diverse non possono superare 30.000 euro.

  • In alternativa, i ricavi delle attività diverse non devono superare il 66% dei costi complessivi sostenuti dall’ente.

Esempio: se l’ente sostiene costi complessivi per 100.000 euro, potrà ottenere ricavi dalle attività diverse fino a un massimo di 66.000 euro.

Dal punto di vista fiscale, le attività diverse sono sempre considerate commerciali, a prescindere dalla loro tipologia. Di conseguenza, i ricavi generati da tali attività concorrono alla formazione del reddito imponibile. Tuttavia, il trattamento fiscale varia in base alla natura fiscale dell’ente, distinguendo tra:

  • ETS non commerciali (in cui prevalgono le attività non commerciali)
  • ETS commerciali (in cui prevalgono le attività commerciali)

Gli ETS non commerciali possono accedere a un regime forfettario agevolato per la determinazione del reddito d’impresa derivante dalle attività commerciali, sia quelle di interesse generale svolte con modalità commerciali, sia quelle diverse.

L’articolo 80, comma 1, del Codice del Terzo Settore stabilisce che l’ammontare dei ricavi generati da queste attività possa essere assoggettato a un coefficiente di redditività ridotto, ovvero una percentuale applicata ai ricavi per determinare la quota imponibile di reddito d’impresa.

Per prestazioni di servizi:

  • Ricavi fino a 130.000 euro → coefficiente del 7%
  • Ricavi da 130.001 a 300.000 euro → coefficiente del 10%
  • Ricavi oltre 300.000 euro → coefficiente del 17%

Per altre attività:

  • Ricavi fino a 130.000 euro → coefficiente del 5%
  • Ricavi da 130.001 a 300.000 euro → coefficiente del 7%
  • Ricavi oltre 300.000 euro → coefficiente del 14%

È importante sottolineare che le soglie di ricavo cui si applicano i coefficienti di redditività si riferiscono esclusivamente ai ricavi di natura commerciale. Pertanto, non rientrano in questo calcolo: Contributi pubblici, Liberalità, Quote associative, Qualsiasi entrata non qualificabile come commerciale (incluse quelle che, per statuto, non superano il 6% delle entrate complessive).

Per gli ETS che si qualificano come fiscalmente commerciali, ovvero enti in cui prevale l’attività di natura commerciale (incluse le imprese sociali, le società di capitali con scopo commerciale, o gli enti che perdono la qualifica di “non commerciale”), si applica il principio di attrazione.

Tale principio comporta che tutti i proventi percepiti dall’ente, indipendentemente dalla loro provenienza o finalità, siano considerati reddito d’impresa.

Di conseguenza:

  • Le attività diverse, anche se formalmente secondarie e strumentali, non godono di un regime fiscale separato o agevolato.
  • I ricavi da tali attività confluiscono nel reddito complessivo d’impresa, e sono soggetti alla tassazione ordinaria secondo le disposizioni del Titolo II del TUIR.
  • Anche le entrate che in un ETS non commerciale sarebbero esenti (come le erogazioni liberali), diventano sopravvenienze attive imponibili.

In pratica, per un ETS commerciale non ha rilevanza distinguere tra attività diverse, di interesse generale o attività accessorie, poiché tutto rientra nella base imponibile del reddito d’impresa.

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