Controlli fiscali e terzo settore: uno sguardo all’articolo 94

Il sistema tributario italiano si fonda sul principio dell’autodeterminazione del tributo: i contribuenti calcolano, dichiarano e versano autonomamente le imposte dovute, mentre all’Amministrazione finanziaria è affidato il compito di vigilare sul corretto adempimento degli obblighi fiscali, anche attraverso controlli mirati.

Nel settore profit, tali controlli si articolano tradizionalmente in controlli automatizzati, che rilevano errori formali e aritmetici (art. 36-bis D.P.R. 600/1973), controlli formali/documentali (art. 36-ter), volti a verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato e la documentazione di supporto, e accertamenti sostanziali, condotti anche mediante accessi, ispezioni e verifiche in loco da parte dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza.

Una simile articolazione si ritrova anche nel Terzo Settore, ma in questo ambito i controlli assumono un profilo più ampio e approfondito, per espressa previsione normativa. L’art. 94 del Codice del Terzo Settore prevede infatti che l’Amministrazione finanziaria eserciti un’attività di controllo specifica, diretta a verificare non solo il corretto utilizzo delle agevolazioni fiscali, la giusta tenuta della contabilità e gli aspetti legati all’operatività (dai lavoratori alla norma delle attrezzatura)  ma anche il rispetto sostanziale dei requisiti che legittimano l’iscrizione dell’ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Gli accertamenti fiscali nel Terzo Settore, dunque, si estendono a una verifica di merito dell’identità e della struttura dell’ente, con particolare attenzione a:

  • la destinazione del patrimonio e l’assenza di scopo di lucro (art. 8 CTS),
  • le modalità di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento (art. 9),
  • la tenuta delle scritture contabili e la redazione del bilancio di esercizio (art. 13),
  • la presenza e regolarità dei libri sociali obbligatori (art. 15),
  • la procedura di ammissione dei soci e il carattere aperto della base associativa (art. 23),
  • l’effettivo esercizio del diritto di voto (art. 24).

Per svolgere tali controlli, l’Amministrazione può avvalersi dei poteri istruttori previsti per tutti i contribuenti (artt. 32-33 D.P.R. 600/1973 e artt. 51-52 D.P.R. 633/1972), inclusi accessi, ispezioni, questionari e indagini bancarie. Tuttavia, per gli ETS, tali poteri si affiancano all’obbligo di rispettare il contraddittorio preventivo, che impone di coinvolgere l’ente prima dell’adozione di qualunque atto impositivo. La violazione di tale obbligo comporta la nullità dell’atto.

L’art. 94 del Codice prevede espressamente che l’Amministrazione finanziaria verifichi anche il possesso e il mantenimento dei requisiti che legittimano l’accesso alle agevolazioni fiscali. In caso di esito negativo del controllo, è previsto il disconoscimento della spettanza del regime fiscale agevolato, con conseguente recupero delle imposte non versate e applicazione delle sanzioni. Il venir meno anche di uno solo dei presupposti normativi, ad esempio, l’assenza di scopo di lucro o l’irregolare tenuta delle scritture, può compromettere la qualifica fiscale dell’ente, con effetti sostanziali e permanenti.

Ulteriore elemento qualificante è la cooperazione istituzionale tra Amministrazione finanziaria e Uffici del RUNTS, fondata su uno scambio reciproco di informazioni. I controlli fiscali possono portare alla cancellazione dell’ente dal Registro, mentre le risultanze degli Uffici RUNTS possono determinare l’avvio di accertamenti tributari. Per le imprese sociali, l’inosservanza delle disposizioni può condurre anche alla gestione commissariale (art. 2545-sexiesdecies c.c.).

In linea con i favor fiscali, ricordiamo che con la piena attuazione del nuovo quadro fiscale ETS, confermata dalla Comfort Letter della Commissione UE (7 marzo 2025), il sistema delle ONLUS è stato abrogato. Gli enti che non si iscrivono al RUNTS entro i termini stabiliti perdono il diritto alle agevolazioni e sono soggetti alle regole ordinarie dell’art. 73 TUIR, con eventuale devoluzione del patrimonio incrementale.

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