Articolo 86 del Codice del Terzo Settore: Il Nuovo Regime Forfettario per ODV e APS

Come più volte evidenziato, la Riforma del Terzo Settore ha introdotto un complesso impianto normativo finalizzato a riordinare e sistematizzare la disciplina degli enti non profit. In questo contesto, l’articolo 86 del Codice del Terzo Settore prevede un regime forfettario opzionale (e quindi non obbligatorio), specificamente pensato per le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale, caratterizzate da una veste fiscale “non commerciale”, pur svolgendo, in modo secondario e non prevalente, attività di tipo commerciale, e che quindi possono svolgere attività economiche di natura accessoria.

Il regime è definito “opzionale” perché l’articolo 86 non mira a sostituire l’altro regime forfettario previsto dall’articolo 80 (applicabile a tutti gli enti del Terzo Settore di natura non commerciale), bensì ad affiancarlo, creando una sorta di “corsia preferenziale” per le ODV e APS che rispettano determinati limiti.

Essendo quindi occasionale, l’ente dovrà scegliere di applicare il regime e determinerà la propria scelta esercitando l’opzione nella dichiarazione dei redditi o, in alternativa, nella dichiarazione di inizio attività ai fini IVA. Tale opzione produce effetti a partire dall’inizio del periodo d’imposta in cui viene esercitata e resta valida fino a eventuale revoca.

Va inoltre precisato che l’efficacia delle disposizioni fiscali contenute nel Codice del Terzo Settore, incluso l’articolo 86, è stata a lungo subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea, come previsto dalle norme transitorie del D.lgs. 117/2017. Tale autorizzazione è giunta con la “Comfort Letter” del 7 marzo 2025, nella quale la Commissione ha stabilito (in modo sintetico) che queste disposizioni saranno applicabili dal 1° gennaio 2026.

Come anticipato, vi sono tuttavia dei limiti e delle condizioni di accesso. In particolare, esistono:

  • un presupposto soggettivo, secondo cui il regime forfettario previsto dall’art. 86 è riservato esclusivamente a ODV e APS;
  • un presupposto quantitativo, che consente l’accesso solo se, nel periodo d’imposta precedente, tali enti hanno conseguito ricavi da attività commerciali non superiori a 130.000 euro.

A questo proposito, è opportuno sottolineare che la normativa ha subito una variazione: sebbene il Codice del Terzo Settore indichi la soglia di 130.000 euro, l’articolo 86 prevede una clausola di adeguamento alle soglie armonizzate a livello europeo. Infatti, a seguito della modifica della Direttiva IVA del 2020, la soglia di franchigia è stata uniformata a 85.000 euro. In assenza di deroghe specifiche concesse all’Italia (che non sono state previste), il limite applicabile per accedere al regime forfettario risulta già fissato a 85.000 euro a partire dalla sua prima applicazione.

Arrivando al punto centrale, il regime in questione prevede una tassazione forfettaria del reddito d’impresa, calcolata solo sui ricavi di natura commerciale. Il reddito d’impresa rappresenta quella “ricchezza” generata dalle attività commerciali esercitate, ovvero: (le attività diverse, le attività la cui natura è considerata commerciale, e quelle attività che, per tre anni consecutivi, non raggiungono un pareggio tra ricavi e costi, con i ricavi che superano i costi di oltre il 6%).

In pratica, solo una minima parte dei ricavi commerciali viene considerata imponibile, e su tale importo si applicano:

  • 1% per le ODV
  • 3% per le APS

Conseguentemente, sull’importo determinato applicando le percentuali si applicheranno l’IRES (24%) e, se dovuta, l’IRAP (ipoteticamente al 3,9%), che determineranno la somma da versare all’erario.

facciamo un esempio:

APSODV
Ricavi commerciali130.000 €130.000 €
Coefficiente di redditività3%1%
Imponibile fiscale (il 3% / 1% dei ricavi commerciali)3.900 €1.300 €
IRES (24%)936 €312 €
IRAP (3,9%)152 €50,70 €
Netto incassato128.912 €129.637,30 €
Versamento all’erario1088 €362.70 €

Oltre al vantaggio fiscale, l’adesione al regime di cui all’art. 86 comporta rilevanti semplificazioni:

  • Esonero dalla contabilità ordinaria: non è obbligatoria la registrazione né la tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di conservare i documenti emessi e ricevuti, (servirà comunque partita IVA per l’esercizio di attività commerciali).
  • Esonero dagli obblighi IVA: l’ente potrebbe essere non tenuto al versamento dell’IVA né alla presentazione della dichiarazione annuale o delle comunicazioni periodiche. Le fatture emesse non riportano IVA e non è possibile detrarre l’IVA sugli acquisti.
  • Obblighi IVA residui:
    • Numerazione e conservazione delle fatture e delle bollette doganali.
    • Certificazione dei corrispettivi.
    • Conservazione dei documenti.
    • Per le operazioni in reverse charge, l’ente deve integrare la fattura e versare l’imposta entro il 16 del mese successivo.
  • Esonero dalle ritenute alla fonte: le ODV e le APS che aderiscono a questo regime non devono operare ritenute alla fonte. Tuttavia, devono indicare nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale del percettore e l’ammontare dei compensi per i quali la ritenuta non è stata effettuata.

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