Comitati e Codice del Terzo Settore: finalmente un chiarimento sull’Articolo 22

Chi lavora o segue da vicino il mondo del Terzo Settore sa che, negli ultimi anni, l’applicazione del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) ha sollevato più di una domanda interpretativa. Una di queste, emersa con forza nel marzo 2025, riguardava un soggetto particolare, spesso trascurato ma molto diffuso nel nostro territorio: i comitati.

Proprio a marzo 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare n. 5, è intervenuto per chiarire una questione che rischiava di creare incertezze operative e giuridiche di rilievo. Il dubbio nasceva dal fatto che, all’interno del Codice, l’articolo 4 fornisce un elenco tassativo delle categorie di Enti del Terzo Settore che possono iscriversi al Registro Unico Nazionali: associazioni, fondazioni, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, imprese sociali, società di mutuo soccorso e reti associative. Eppure, in questo elenco, i comitati non vengono menzionati.

A prima vista potrebbe sembrare una dimenticanza, ma si tratta in realtà di una lacuna sistemica: i comitati, pur potendo perseguire scopi di interesse generale e operare con finalità solidaristiche, non rientravano formalmente tra le tipologie tipiche di ETS. Eppure, escluderli avrebbe significato creare una disparità di trattamento rispetto ad altri enti che, nella sostanza, perseguono le stesse finalità e adottano modalità operative analoghe.

A complicare il quadro interveniva l’articolo 22 del Codice, che disciplina la procedura per il riconoscimento della personalità giuridica degli enti del Terzo Settore. Tale articolo prevede che possano ottenerla gli enti costituiti in forma di associazione o fondazione, ma non chiariva se il meccanismo potesse applicarsi anche ai comitati. Un punto cruciale, considerando che la natura dei comitati è storicamente legata alla raccolta e alla gestione di fondi destinati a scopi specifici e, spesso, di carattere temporaneo.

Il Ministero, con la sua circolare, ha riconosciuto la necessità di evitare un cortocircuito normativo e ha adottato un’interpretazione inclusiva, coerente con i principi ispiratori della Legge 106/2016 e con i valori costituzionali di eguaglianza formale e libertà associativa. In sostanza, la circolare afferma che i comitati possono essere considerati Enti del Terzo Settore se rispettano i requisiti previsti dall’articolo 4 del Codice e, di conseguenza, possono ottenere la personalità giuridica tramite la procedura dell’articolo 22, ossia attraverso l’iscrizione nel RUNTS, al pari di associazioni e fondazioni.

È un chiarimento importante, che restituisce coerenza e continuità al sistema, evitando distinzioni puramente formali e riconoscendo la piena dignità giuridica di quei comitati che operano secondo le finalità del Terzo Settore. In altre parole, non ha senso escludere un comitato solo per ragioni strutturali, se nella sostanza svolge attività pienamente in linea con i principi di solidarietà, partecipazione e sussidiarietà che caratterizzano l’intero comparto.

L’applicazione dell’articolo 22 ai comitati comporta anche alcune conseguenze pratiche. La prima riguarda il patrimonio minimo richiesto per il riconoscimento della personalità giuridica, fissato dalla circolare in 30.000 euro, la stessa soglia prevista per le fondazioni. Una scelta coerente con la funzione dei comitati, che gestiscono fondi raccolti e devono garantire la solidità economica necessaria a tutelare i terzi e ad assicurare la corretta destinazione delle risorse.

La seconda conseguenza riguarda la devoluzione dei fondi. Quando lo scopo originario del comitato non è più raggiungibile, o rimangono somme residue non utilizzate, la circolare attribuisce all’Ufficio del RUNTS territorialmente competente il potere di decidere come destinare tali fondi, sostituendo l’autorità governativa prevista dal Codice Civile. L’obiettivo è assicurare che le risorse raccolte restino sempre impiegate per finalità coerenti con quelle del Terzo Settore, evitando sprechi o utilizzi distorti.

Con questo intervento, il Ministero ha quindi compiuto un passo significativo verso una maggiore chiarezza e inclusione normativa. La Circolare n. 5/2025 colma una lacuna che rischiava di penalizzare una parte importante del mondo civico e riconosce ai comitati (spesso nati spontaneamente per rispondere a bisogni concreti della collettività) una collocazione chiara e coerente all’interno del Codice del Terzo Settore.

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