
Durante una recente conversazione con un cliente sul trattamento fiscale delle sponsorizzazioni, mi sono reso conto di quanto poco si parli, anche nella letteratura specializzata, delle sponsorizzazioni rivolte agli enti del Terzo Settore (ETS). Si tratta di una pratica molto diffusa nel mondo sportivo, ma ancora poco esplorata quando ad essere coinvolti sono gli enti non profit. Eppure il tema merita grande attenzione, perché comprendere come inquadrare civilisticamente e fiscalmente una sponsorizzazione nei confronti di un ETS è fondamentale per evitare errori, soprattutto sul piano fiscale.
La prima distinzione da chiarire è che la sponsorizzazione non è una donazione. Non rientra tra le liberalità né tra le raccolte fondi. A differenza della donazione, che nasce da un animus donandi, la sponsorizzazione presuppone sempre un corrispettivo: un vantaggio economico, pubblicitario o d’immagine per lo sponsor. Da un punto di vista civilistico, è quindi un contratto a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive. Lo sponsee offre visibilità e promozione, mentre lo sponsor fornisce beni o denaro in cambio. Si concretizza dunque una vera e propria permuta: in cambio di un’azione di visibilità, l’ente riceve un corrispettivo economico o materiale.
Nel contesto del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e del D.M. 107/2021, la sponsorizzazione rientra tra le cosiddette “attività diverse” di cui all’art. 6 CTS, ossia quelle attività che un ente può svolgere per sostenere le proprie finalità istituzionali, purché nel rispetto dei criteri di strumentalità e secondarietà. Non figura tra le attività di interesse generale dell’art. 5, perché non è assimilabile a nessuna delle 26 previste e, per sua natura, è di tipo commerciale (non serve quindi compiere test sulla prevalenza o rapportare costi e ricavi).
Per comprendere meglio, si può pensare all’associazione “La Margherita APS”, che organizza un laboratorio di pittura aperto alla cittadinanza. L’azienda “Penne e Matite Srl” decide di sponsorizzare l’evento fornendo materiale di cancelleria brandizzato. In cambio, l’associazione si impegna a promuovere il marchio dell’azienda durante l’iniziativa, esponendo il logo sui materiali informativi, citandola nei ringraziamenti e sui propri canali di comunicazione. In questo caso, l’associazione riceve beni non a titolo gratuito, ma come corrispettivo per un servizio pubblicitario, mentre l’azienda ottiene un vantaggio in termini di visibilità. Civilisticamente si configura una permuta tra un bene e un servizio pubblicitario e quindi fiscalmente entrambe le parti devono emettere fattura per il valore concordato, anche in assenza di passaggio di denaro, poiché le prestazioni si compensano.
Sul piano fiscale, le sponsorizzazioni rappresentano operazioni commerciali che confluiscono nel reddito d’impresa dell’ente del Terzo Settore. Tuttavia, l’art. 79 del Codice prevede una specifica eccezione: i proventi derivanti da tali attività, pur essendo commerciali, sono esclusi dal calcolo della prevalenza commerciale, a condizione che rispettino i criteri dell’art. 6 CTS e del D.M. 107/2021. Ciò significa che queste entrate, pur avendo natura onerosa, non fanno perdere all’ente la qualifica di ETS non commerciale, rappresentando uno strumento di autofinanziamento sostenibile e coerente con la missione sociale.
In sintesi, i proventi da sponsorizzazione concorrono alla formazione del reddito d’impresa, che sarà tassato ordinariamente (insieme agli altri redditi d’impresa generati dall’ente), ma non incidono sul calcolo della natura commerciale o non commerciale dell’organizzazione. Fino a dicembre 2025, per le associazioni di promozione sociale come nel nostro esempio, continua ad applicarsi il regime forfetario della Legge 398/1991, che prevede modalità agevolate di determinazione del reddito e dell’IVA. Ai fini IRES, il reddito imponibile derivante dalle sponsorizzazioni è determinato applicando un coefficiente di redditività del 3% sui proventi; ai fini IVA, la detrazione forfetaria è pari al 50% dell’imposta a debito. Così, ad esempio, un’associazione che emette una fattura di sponsorizzazione da 1.000 euro più IVA (22%) verserà allo Stato solo il 50% dell’IVA incassata, cioè 110 euro, pur non potendo detrarre l’IVA sugli acquisti, che rimane un costo effettivo.
Nel nostro caso, “Penne e Matite Srl” emetterà una fattura nei confronti dell’associazione per il valore commerciale della merce (1.000 euro + 22% IVA, per un totale di 1.220 euro), mentre “La Margherita APS” emetterà a sua volta una fattura di pari importo per la sponsorizzazione, anch’essa soggetta a IVA al 22%. L’associazione, operando in regime 398/91, non potrà detrarre l’IVA sugli acquisti e dovrà versare allo Stato il 50% dell’IVA incassata, quindi 110 euro.
Questo meccanismo della cosiddetta “doppia fattura” può sembrare complesso, ma risponde alla logica della permuta: un bene fornito in cambio di un servizio, con obbligo di documentazione contabile per entrambe le parti. Se gestita correttamente e nel rispetto delle norme, la sponsorizzazione si rivela uno strumento virtuoso, capace di unire collaborazione tra impresa e non profit, sostenibilità economica e valorizzazione sociale.
