
Con l’entrata a pieno regime delle nuove disposizioni fiscali del Codice del Terzo settore, uno degli adempimenti più delicati per gli enti iscritti al RUNTS è la determinazione della natura commerciale o meno delle attività svolte. Per le realtà di minori dimensioni, il legislatore e l’Amministrazione finanziaria hanno previsto alcune semplificazioni per agevolare il passaggio al nuovo sistema.
Ai fini delle semplificazioni nel test di commercialità, vengono considerati piccoli gli enti (anche dotati di personalità giuridica) che presentano ricavi, rendite, proventi o entrate complessive non superiori a 300.000 euro. Questa soglia coincide con quella che permette la tenuta della contabilità in forma semplificata mediante il rendiconto per cassa.
Mentre la regola generale richiederebbe di valutare la commercialità di ogni singola attività di interesse generale in modo separato (qualora disomogenee), i piccoli enti con entrate sotto i 300.000 euro possono considerare le diverse attività di interesse generale come un’unica attività ai fini del test.
Questa modalità permette alle piccole organizzazioni di:
- Evitare una netta e complessa distinzione contabile tra i vari settori di attività.
- Compensare eventuali avanzi di gestione di un’attività con i costi di un’altra.
- Ridurre sensibilmente l’incertezza negli adempimenti contabili e fiscali.
Perché l’attività di interesse generale sia considerata non commerciale, essa deve essere svolta:
- A titolo gratuito;
- Oppure dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi.
Nel calcolo dei “costi effettivi” l’ente deve computare non solo i costi diretti, ma anche tutti i costi indiretti, generali, finanziari e tributari imputabili all’attività. Non vanno invece computati i cosiddetti “costi figurativi”, come il valore del lavoro prestato dai volontari.
Il Codice garantisce un margine di flessibilità: l’attività resta non commerciale anche se i ricavi superano i costi, purché lo scostamento non ecceda il 6%. Tale sforamento è ammesso per un massimo di tre periodi d’imposta consecutivi. Se l’avanzo supera il 6%, o se si registra un avanzo (anche minimo) per il quarto anno consecutivo, l’attività diventa fiscalmente commerciale.
Spesso i piccoli enti utilizzano gli stessi locali o lo stesso personale per diverse finalità. In presenza di costi promiscui, la quota di spese da imputare a ciascuna attività (interesse generale, attività diverse o raccolta fondi) va determinata in base al rapporto tra i ricavi di quella specifica attività e i ricavi complessivi dell’ente. In alternativa, si possono utilizzare altri criteri proporzionali ragionevoli (es. basati sui costi diretti), purché documentati nella relazione di missione o in calce al rendiconto per cassa.
È importante ricordare che il test sulle attività è solo il primo passo. Un ente del Terzo settore assume complessivamente la qualifica fiscale di ente commerciale se, in un dato anno, i proventi delle attività commerciali (attività di interesse generale svolte “sopra costo” e attività diverse commerciali) superano le entrate derivanti da attività non commerciali (contributi, liberalità, quote associative, proventi da attività di interesse generale “sotto costo”).
