APS e attività di somministrazione verso soci: tra decommercializzazione e “regime forfettario”

La disciplina della somministrazione di alimenti e bevande nelle Associazioni di Promozione Sociale, alla data di marzo 2026, si inserisce nel quadro ormai pienamente operativo del Titolo X del D.Lgs. 117/2017. La riforma ha consolidato la distinzione tra attività di interesse generale decommercializzate e attività che, per modalità di svolgimento o destinatari, assumono natura commerciale. In questo scenario, la gestione di un bar associativo rimane una delle aree più delicate, poiché richiede una valutazione congiunta dei profili IRES e IVA.

Ai fini IRES, l’Art. 85 CTS stabilisce che la somministrazione effettuata presso la sede istituzionale non è considerata commerciale, anche se resa dietro corrispettivo specifico, quando l’APS possiede finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell’Interno o appartiene a una rete nazionale dotata dello stesso riconoscimento. Tale decommercializzazione opera solo se ricorrono simultaneamente tre condizioni:

  1. l’attività deve essere rivolta esclusivamente a soci, familiari conviventi o tesserati della rete;
  2. deve essere strettamente complementare alle attività istituzionali;
  3. e non deve essere oggetto di alcuna forma di pubblicità verso terzi.

La mancanza anche di uno solo di questi requisiti comporta l’automatica qualificazione dell’attività come commerciale, con conseguente imponibilità dei relativi proventi.

Sul versante IVA si registra un significativo disallineamento rispetto al regime IRES. Il D.Lgs. 186/2025 ha infatti prorogato fino al 1° gennaio 2036 l’esclusione IVA prevista dall’Art. 4, commi 4 e 6, del DPR 633/72 per le prestazioni di interesse generale rese agli associati dietro corrispettivo specifico. Ciò consente alle APS che rispettano i requisiti dell’Art. 85 di continuare a operare, per questa specifica attività, senza Partita IVA e con il semplice rilascio di ricevute. Quando invece la somministrazione non rientra nei limiti dell’Art. 85  (come nel caso di un bar aperto al pubblico) l’ente opera in regime di commercialità e deve aprire Partita IVA, tenere contabilità separata e, se non rientra in regimi agevolati, certificare i corrispettivi tramite fattura elettronica o scontrino telematico.

Per le APS che svolgono attività commerciali con ricavi inferiori a 85.000 euro annui, il D.Lgs. 186/2025 ha confermato la possibilità di optare per il regime forfettario agevolato dell’Art. 86 CTS. Questo regime consente un’imposizione IRES calcolata applicando un coefficiente di redditività del 3% sui ricavi e, dal 1° gennaio 2026, prevede l’esonero totale dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi e dalla trasmissione telematica dei dati. L’unico adempimento contabile richiesto consiste nella numerazione e conservazione delle fatture di acquisto.

Per riassumere, un bar istituzionale resta non commerciale ai fini IRES ed escluso da IVA fino al 2036, potendo operare con il solo Codice Fiscale. Un bar aperto al pubblico, invece, richiede Partita IVA e contabilità separata; se i ricavi non superano gli 85.000 euro, l’opzione per il regime forfettario dell’Art. 86 consente una gestione notevolmente semplificata e un carico fiscale ridotto.

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