
Nel panorama in continua evoluzione degli Enti del Terzo Settore (ETS), uno degli adempimenti più delicati è rappresentato dalla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, introdotta dal D.Lgs. 231/2001. Tale normativa stabilisce che l’organizzazione può essere sanzionata in sede penale qualora un soggetto, facente parte della struttura, commetta un reato nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso. Questa situazione espone l’organizzazione a pesanti sanzioni amministrative, ma come si applica esattamente al mondo del non profit?
L’applicazione del D.Lgs. 231/2001 agli ETS Le disposizioni in esame si applicano agli enti forniti di personalità giuridica, così come alle società e alle associazioni anche prive di personalità giuridica. L’iniziale situazione di incertezza sull’applicazione di queste norme agli enti senza scopo di lucro è stata definitivamente fugata con l’introduzione del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017). Il CTS prevede espressamente che l’Organo di controllo dell’ente, se istituito, sia tenuto a vigilare sull’osservanza delle disposizioni contenute nel decreto 231. Ne consegue un chiaro obbligo di applicare la disciplina anche al Terzo Settore.
Obbligo o opportunità? Il Modello 231 Pur non essendovi un obbligo imposto in modo assoluto dal legislatore, l’adozione del cosiddetto “Modello 231” deve considerarsi uno strumento fondamentale per contenere il rischio di commissione di reati e per l’esonero da responsabilità. Gli ETS, infatti, svolgono sempre più spesso attività che, pur essendo strumentali, hanno carattere imprenditoriale o richiedono movimentazioni economico-finanziarie significative. Basti pensare ai frequenti rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione: tali attività sono perfettamente compatibili con le dinamiche che generano gli illeciti sanzionati dal decreto.
I reati “presupposto” più a rischio per il Terzo Settore La responsabilità dell’ente scatta solo se il reato commesso rientra tra i “reati presupposto” indicati dal legislatore. Considerando le attività tipiche degli ETS, le aree maggiormente esposte al rischio includono:
- Reati contro la Pubblica Amministrazione: come l’indebita percezione di finanziamenti e contributi, la truffa, la corruzione e l’illecita partecipazione a gare e bandi.
- Reati societari e tributari: tra cui la scorretta gestione economico-finanziaria, il falso in bilancio, l’utilizzo di fatture false e l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali.
- Altre aree critiche: violazioni sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008), reati ambientali e reati legati alla gestione del denaro contante.
Gli elementi chiave per la prevenzione (MOG) Al fine di prevenire le condotte illecite, l’ente deve strutturare un Modello di Organizzazione e Gestione (MOG). Le funzioni basilari di questo modello prevedono di:
- Identificare le aree e i processi più a rischio in cui potrebbero verificarsi i reati.
- Nominare un Organismo di Vigilanza (OdV), collegiale o monocratico, indipendente e con funzioni di controllo sul rispetto delle procedure introdotte.
- Divulgare un rigoroso codice etico e di comportamento.
- Definire modalità di segnalazione di comportamenti illeciti (whistleblowing) e tutelare i dipendenti che effettuano tali segnalazioni.
In sintesi, il Modello 231 non rappresenta una mera formalità burocratica, ma un insieme di procedure interne indispensabili per assicurare comportamenti corretti e trasparenti, tutelando sia i vertici che l’operato quotidiano di tutto l’ente. Assicurare un’adeguata formazione e comunicazione a tutto il personale è il primo, inderogabile passo per la sua effettiva attuazione.
