
Il tema delle attività diverse degli enti del Terzo Settore è stato più volte oggetto di approfondimento. Il fine del presente articolo è quello di fornire una definizione sintetica dell’istituto e evidenziare i criteri attraverso cui verificare e contenere l’eventuale superamento dei limiti quantitativi previsti dalla normativa.
L’art. 6 del D.lgs. 117/2017 stabilisce che gli enti del Terzo Settore possono svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché tali attività:
siano previste nell’atto costitutivo o nello statuto;
risultino secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.
Come chiarito dalla Circolare n. 20 del 27 febbraio 2018, non è necessario indicare nello statuto l’elenco puntuale delle attività diverse che l’ente intende svolgere; è sufficiente che lo statuto preveda la facoltà di esercitarle.
La normativa richiede il rispetto di due limiti:
Limite qualitativo (strumentalità): Le attività diverse devono essere funzionali al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’ente, contribuendo al loro sostegno anche sotto il profilo economico.
Limite quantitativo (secondarietà): La secondarietà è definita dal D.M. 19 maggio 2021, n. 107, che individua due criteri alternativi:
i ricavi derivanti dalle attività diverse non devono superare il 30% delle entrate complessive dell’ente;
in alternativa, i ricavi derivanti dalle attività diverse non devono superare il 66% dei costi complessivi dell’ente.
Il limite del 30% è una novità introdotta dalla riforma; il limite del 66% richiama invece un criterio già presente nella disciplina previgente, in particolare nell’art. 10, comma 5, del D.lgs. 460/1997, relativo alle attività connesse degli enti non commerciali.
I due criteri sono opzionali: l’ente può scegliere quale applicare, purché rispetti almeno uno dei due. La normativa non vieta che in un esercizio si utilizzi un criterio e in quello successivo l’altro. Tuttavia permane l’obbligo in capo all’organo amministrativo di documentare il rispetto del limite prescelto nella relazione di missione, oppure mediante annotazione a calce del rendiconto per cassa o nella nota integrativa del bilancio.
Ai fini del calcolo, occorre considerare:
i ricavi delle attività diverse, intesi come entrate corrispettive derivanti dalla cessione o dallo scambio di beni e servizi;
tutte le altre entrate e costi dell’ente, quali quote associative, erogazioni liberali, contributi pubblici, costi effettivi e costi figurativi.
L’art. 3, comma 3, del D.M. 107/2021 individua gli elementi che possono essere computati tra i costi ai fini del calcolo della secondarietà. Oltre ai costi complessivi dell’ente, possono essere inclusi:
Costi figurativi del volontariato: Sono i costi “virtuali” attribuiti all’attività svolta dai volontari iscritti nel registro vidimato dell’ente, calcolati applicando alle ore di volontariato effettivamente prestate la retribuzione oraria lorda prevista dal contratto collettivo nazionale corrispondente alla mansione svolta.
ES: un volontario presta 50 ore annue di attività amministrativa; applicando una retribuzione oraria lorda di 15 euro, il costo figurativo del volontariato è pari a 750 euro.
Erogazioni gratuite di beni e servizi: Comprendono le donazioni gratuite di beni o servizi, che devono essere valorizzate al loro valore normale, ossia al prezzo mediamente praticato sul mercato per beni o servizi analoghi in condizioni di libera concorrenza.
ES: un’azienda fornisce gratuitamente un servizio di consulenza informatica che sul mercato ha un valore di 1.200 euro; tale importo rappresenta il valore dell’erogazione gratuita.
Differenza tra valore normale e costo effettivo di acquisto: È rappresentata dalla differenza tra il valore normale di mercato di beni o servizi utilizzati per lo svolgimento delle attività statutarie e il costo effettivamente sostenuto dall’ente per il loro acquisto, qualora ottenuti a condizioni agevolate.
ES: l’ente acquista materiale didattico del valore di mercato di 2.000 euro pagando solo 1.200 euro; la differenza di 800 euro costituisce un apporto valorizzabile.
