
La gratuità costituisce uno degli elementi caratterizzanti degli Enti del Terzo Settore. Con l’entrata in vigore del D.lgs. 117/2017, essa non rileva più soltanto sotto il profilo etico e sociale, ma assume una funzione giuridica, e soprattutto, economica e contabile, incidendo sulla qualificazione delle attività svolte e sulla natura dell’ente.
La giusta rilevazione e valorizzazione delle cessioni gratuite di beni e delle prestazioni di servizi rese agli ETS influisce direttamente sulla distinzione tra attività commerciali e non commerciali e, conseguentemente, sulla qualificazione dell’ente come commerciale o non commerciale. Il Codice del Terzo Settore attribuisce un ruolo centrale alla gratuità nell’ambito delle attività di interesse generale di cui all’art. 5. L’art. 79, comma 2, stabilisce che tali attività sono considerate non commerciali quando svolte a titolo gratuito oppure dietro corrispettivi che non superano i costi effettivi sostenuti dall’ente. La Relazione Illustrativa precisa che nei “costi effettivi” devono essere ricompresi sia i costi diretti sia quelli indiretti.
Sotto il profilo economico, è evidente che tra i fattori produttivi impiegati dagli ETS rientrano anche risorse che non generano uscite monetarie, come il lavoro dei volontari. Pur non essendo registrati come costi nel bilancio, tali apporti rappresentano un elemento essenziale per la realizzazione delle attività istituzionali e, in molti casi, ne costituiscono il presupposto operativo.
Gli schemi di bilancio approvati con il D.M. 5 marzo 2020 prevedono che i costi figurativi, tra cui quelli relativi al volontariato, siano indicati esclusivamente in calce al rendiconto gestionale, senza incidere sul risultato economico dell’esercizio. Tale impostazione, pur coerente con criteri prudenziali, rischia di non rappresentare pienamente il valore economico delle attività svolte, soprattutto negli enti in cui la gratuità costituisce un elemento strutturale del modello organizzativo.
La rilevanza della gratuità emerge anche nella disciplina delle attività diverse di cui all’art. 6 del Codice del Terzo Settore. Il D.M. 19 maggio 2021, n. 107 stabilisce che la verifica del carattere secondario e strumentale di tali attività deve essere effettuata considerando tutte le risorse impiegate, incluse quelle volontarie e gratuite. Ne deriva la necessità di quantificare e valorizzare tali risorse per effettuare correttamente i confronti richiesti dalla normativa. Il legislatore, tuttavia, fornisce indicazioni solo parziali sui criteri di valorizzazione delle risorse non monetarie, lasciando margini interpretativi che possono generare incertezze applicative. La gratuità assume un ruolo determinante anche nella qualificazione dell’ente. L’art. 79, comma 5, stabilisce che un ETS è considerato non commerciale quando le entrate di natura commerciale non risultano prevalenti rispetto a quelle non commerciali. Il successivo comma 5‑bis prevede che, ai fini di tale verifica, debba essere considerato anche il valore normale delle cessioni e delle prestazioni rese gratuitamente nell’ambito delle attività svolte con modalità non commerciale. Il concetto di valore normale, definito dall’art. 9 del TUIR, corrisponde al prezzo mediamente praticato sul mercato per beni o servizi analoghi in condizioni di libera concorrenza.
