
L’entrata in vigore della riforma fiscale del Terzo Settore il 1° gennaio 2026 introduce una distinzione netta tra il trattamento IVA delle prestazioni rese agli associati e quello applicabile alle prestazioni rivolte ai terzi. Mentre per i soci continua a valere una moratoria di lungo periodo, per i terzi si applicano da subito regole di armonizzazione che estendono agli Enti del Terzo Settore i benefici finora riservati alle ONLUS.
Il D.Lgs. 186/2025 ha infatti prorogato al 1° gennaio 2036 il passaggio dal regime di “esclusione” a quello di “esenzione” IVA per le prestazioni di interesse generale rese ai soci dietro corrispettivo. Diversamente, le prestazioni rivolte ai terzi restano pienamente nel campo di applicazione dell’imposta, e devono essere assoggettate a IVA secondo i presupposti ordinari previsti dal D.P.R. 633/1972.
La prima cosa da considerare è che con l’abrogazione della disciplina ONLUS, il legislatore ha riformulato l’articolo 10 del Decreto IVA, estendendo dal 2026 le principali esenzioni alla generalità degli ETS, con la sola esclusione delle imprese sociali costituite in forma societaria. Rientrano tra le operazioni esenti le cessioni gratuite di beni a favore di enti con finalità assistenziali, benefiche o di ricerca; le prestazioni di ricovero e cura, comprese la somministrazione di pasti ai degenti; le prestazioni educative e didattiche, dall’istruzione dell’infanzia alla formazione professionale; e le prestazioni socio‑sanitarie e assistenziali rivolte a categorie vulnerabili quali anziani, disabili e minori.
Una disciplina particolare riguarda il trasporto sanitario. L’articolo 10, prevede che le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli attrezzati siano esenti per tutti gli ETS, includendo espressamente anche le imprese sociali costituite in forma societaria. Si tratta di una deroga significativa, che riconosce la funzione pubblica e solidaristica di questo servizio.
Diverso è invece il trattamento delle imprese sociali societarie (S.r.l., S.p.A., cooperative). Per evitare asimmetrie con il settore cooperativo, tali enti non possono beneficiare delle esenzioni previste dall’articolo 10, salvo che per il trasporto sanitario. Per le prestazioni sanitarie, socio‑sanitarie, assistenziali ed educative rese a soggetti fragili, si applica l’aliquota IVA ridotta al 5%, prevista dalla Tabella A, parte II‑bis, n. 1.
Dal 2026, gli enti del Terzo Settore dovranno quindi mappare con precisione le proprie attività verso terzi (sia di interesse generale che diverse), distinguendo tra prestazioni istituzionali non rientranti nell’art. 10, e quindi, soggette a IVA ordinaria; prestazioni sanitarie, educative e assistenziali rese da ETS non societari, esenti ai sensi dell’art. 10.
