
Uno degli elementi chiave della Riforma del Terzo Settore è la possibilità per tutti gli enti di esercitare anche attività commerciali, superando una tradizionale diffidenza normativa. Tuttavia, la distinzione tra attività commerciale e non commerciale rimane cruciale, soprattutto ai fini dell’IRES, come disciplinato dall’art. 79 del Codice.
Si distinguono due livelli di analisi: la natura commerciale delle singole attività, valutata secondo i criteri dell’art. 79, comma 2, e la natura commerciale dell’intero ente, stabilita dal comma 5. In particolare, sono considerate non commerciali le attività di interesse generale (art. 5), anche se rese in convenzione o accreditamento, purché gratuite o svolte dietro corrispettivi che non superano i costi effettivi. I ricavi non devono eccedere i costi di oltre il 6% per ciascun periodo d’imposta, e non per più di tre periodi consecutivi.
Sono altresì non commerciali attività di ricerca scientifica di interesse sociale, raccolte fondi occasionali, entrate da contributi pubblici o da quote associative. Alcune eccezioni sono previste per Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale, a condizione che le attività siano svolte senza fini concorrenziali e senza intermediari.
D’altra parte, diventano attività commerciali quelle svolte con margine economico, le prestazioni rese agli associati dietro corrispettivi specifici o le attività diverse (art. 6) se eccedono i limiti stabiliti.
Un ente assume la qualifica fiscale di ente commerciale quando, in un dato periodo d’imposta, i proventi da attività commerciali superano quelli da attività non commerciali. Le Imprese Sociali, per definizione, sono sempre considerate enti commerciali, indipendentemente dalla loro forma giuridica.
