
Una volta accreditati, gli enti beneficiari del 5×1000 possono iniziare a ricevere le somme destinate dai contribuenti. La quota è riconosciuta in due modalità: direttamente, quando il contribuente firma l’apposita sezione della dichiarazione dei redditi e indica il codice fiscale dell’ente; oppure indirettamente, quando la firma è apposta ma il codice fiscale è assente, errato o riferito a un ente non accreditato. In questo caso, la somma viene redistribuita proporzionalmente tra gli enti della stessa categoria sulla base delle preferenze ricevute. Per motivi di efficienza, gli importi inferiori a 100 euro non vengono accreditati singolarmente ma redistribuiti tra gli enti della stessa categoria. Alcuni enti possono risultare accreditati in più categorie e ricevere contributi da ciascuna, ma in caso di esclusione da una categoria, perdono il diritto ai relativi fondi.
Anche i Comuni possono ricevere fondi del 5×1000 in base alle scelte dei contribuenti residenti che indicano questa finalità sociale. Il calcolo dell’importo spettante si basa sull’imposta netta dovuta da ciascun contribuente. Le preferenze espresse vengono elaborate dall’Agenzia delle Entrate, che trasmette i dati al Ministero dell’Economia. Quest’ultimo stabilisce le somme da erogare e, tramite i ministeri competenti (come il Ministero del Lavoro per gli enti del Terzo Settore o il Ministero della Salute per quelli sanitari), effettua il pagamento.
Ma quando viene effettivamente erogato il contributo? Le somme destinate a un ente sono contabilmente “impegnate” nell’anno successivo a quello della dichiarazione dei redditi. Ad esempio, se il contribuente compila la dichiarazione nel 2025 (su redditi 2024), il contributo sarà impegnato nel 2026. L’erogazione avviene entro il secondo esercizio finanziario successivo all’anno di impegno, cioè entro il 31 dicembre 2028. Tuttavia, se l’ente comunica correttamente il proprio IBAN fin da subito, il pagamento può avvenire anche in anticipo. La comunicazione dell’IBAN deve avvenire entro il 30 settembre dello stesso anno (es. 30 settembre 2028), altrimenti l’ente perde definitivamente il diritto al contributo per quell’anno.
Una volta ricevuti i fondi, l’ente deve redigere entro un anno un rendiconto dettagliato e una relazione illustrativa che descrivano in modo trasparente e documentato come sono stati utilizzati i contributi. Se l’importo ricevuto è pari o superiore a 20.000 euro, questi documenti devono essere trasmessi tramite la piattaforma ministeriale dedicata, pubblicati sul sito web dell’ente entro 30 giorni dalla scadenza e comunicati all’amministrazione erogatrice. In caso di inadempienza, è prevista una sanzione amministrativa pari al 25% dell’importo ricevuto. Per importi inferiori a 20.000 euro, la pubblicazione è facoltativa, ma resta obbligatoria la redazione e conservazione dei documenti per 10 anni.
Infine, il contributo può essere revocato e richiesto indietro in caso di utilizzo illecito, false dichiarazioni, perdita dei requisiti o mancata rendicontazione. In tali casi, l’ente deve restituire le somme, maggiorate di interessi e rivalutazione, entro 60 giorni dalla contestazione. In caso di inadempienza, si procede al recupero coattivo e, se necessario, alla segnalazione all’autorità giudiziaria.
In questi tre articoli abbiamo quindi visto come il 5×1000 rappresenti un’importante misura di sostegno che permette ai contribuenti di destinare una parte delle proprie imposte a favore di enti che operano in ambiti sociali, culturali, scientifici e sportivi. Abbiamo approfondito il processo di accreditamento, le modalità con cui i contribuenti esprimono le proprie preferenze e come queste vengano elaborate per la distribuzione dei contributi, concludendo con l’analisi delle tempistiche e le procedure di erogazione, insieme agli obblighi degli enti soggetti a questo beneficio.
