ONLUS al bivio: il countdown per la scelta definitiva entro il 31 marzo

Siamo giunti all’atto finale di un percorso iniziato quasi un decennio fa con la Riforma del Terzo Settore. Con l’ingresso nel mese di febbraio, le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) entrano nella fase più critica della loro storia: il 31 marzo 2026 rappresenta infatti il termine ultimo per presentare la domanda di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e garantire la sopravvivenza giuridica e patrimoniale dell’ente.

Dal 1° gennaio 2026, il regime fiscale delle ONLUS (D.Lgs. 460/1997) è stato ufficialmente abrogato. L’Anagrafe delle ONLUS ha cessato di esistere e il termine stesso non può più essere utilizzato nella denominazione sociale. Il legislatore ha tuttavia concesso una “finestra” tecnica di tre mesi per perfezionare il passaggio al RUNTS. A differenza di quanto avvenuto per ODV e APS, per le ONLUS non esiste alcuna trasmigrazione automatica: l’ente deve scegliere attivamente la propria “nuova veste”, optando tra le sezioni del Registro (Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale, Imprese Sociali o la categoria residuale “Altri ETS”). Questa scelta non è puramente formale, poiché determina il modello gestionale, i limiti al volontariato e l’accesso alle agevolazioni fiscali future.

Il rischio più grave legato al mancato rispetto della scadenza del 31 marzo è la devoluzione del patrimonio. L’ente che decide di restare “fuori” dal Terzo Settore, o che semplicemente manca il termine amministrativo, è obbligato per legge a devolvere l’incremento patrimoniale maturato durante gli anni di iscrizione all’Anagrafe ONLUS ad altri enti con finalità analoghe. In termini pratici, l’inerzia comporterebbe la perdita delle risorse accumulate in decenni di attività sociale a favore di terzi soggetti.

L’iscrizione al RUNTS non è però solo un onere di salvaguardia, ma la chiave d’accesso al nuovo sistema fiscale operativo dal 2026. Solo gli enti iscritti potranno beneficiare dei nuovi regimi forfetari IRES, mantenere l’accesso al 5 per mille e usufruire delle esenzioni IVA (ex Art. 10 DPR 633/72) per le prestazioni educative, sanitarie e socio-assistenziali, ora estese alla generalità degli ETS. Sotto il profilo operativo, la domanda richiede il deposito dell’atto costitutivo, dello statuto aggiornato alle norme inderogabili del Codice del Terzo Settore e degli ultimi due bilanci approvati.

In questo scenario, febbraio rappresenta l’ultimo spazio utile per la riflessione strategica e l’adeguamento statutario. Abbandonare ogni indugio è oggi un dovere fiduciario del direttivo verso l’ente stesso: decidere la sezione di destinazione e procedere con l’istanza telematica è l’unica via per non disperdere il valore sociale, economico e territoriale costruito con fatica nel tempo.

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