
Le Organizzazioni di Volontariato (ODV) rappresentano una delle componenti più autentiche e radicate del Terzo Settore, realtà nate dal desiderio di mettere il tempo e le competenze di ciascuno al servizio della collettività. Il Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017) le inquadra come Enti del Terzo Settore caratterizzati da una forte impronta solidaristica e dalla prevalenza dell’attività di volontariato, ponendo al centro i valori della gratuità e dell’assenza di fine di lucro.
Dal punto di vista civilistico, le ODV devono costituirsi in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, e possono essere fondate da almeno sette persone fisiche o, in alternativa, da tre altre organizzazioni di volontariato. Qualora il numero degli associati scenda al di sotto del minimo richiesto, esso deve essere reintegrato entro un anno, pena la cancellazione dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, salvo l’iscrizione in un’altra sezione. È ammesso che nell’associazione partecipino anche altri enti del Terzo Settore o enti senza scopo di lucro, ma il loro numero non può mai superare la metà dei soci complessivi. La denominazione sociale deve contenere la dicitura “organizzazione di volontariato” o l’acronimo “ODV”, a garanzia di trasparenza e riconoscibilità.
L’attività delle ODV si fonda sulla prevalenza del volontariato. Il volontario è colui che opera per libera scelta e in modo gratuito, ricevendo solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. È un principio fondamentale del Codice del Terzo Settore che la qualifica di volontario sia incompatibile con qualsiasi forma di lavoro retribuito all’interno dello stesso ente. Di conseguenza, chi percepisce un compenso non può essere considerato volontario per quella specifica organizzazione. Tuttavia, la normativa consente alle ODV di ricorrere a lavoratori retribuiti, subordinati o autonomi, soltanto nei limiti strettamente necessari al loro regolare funzionamento o per garantire specifiche competenze professionali. In ogni caso, il numero dei lavoratori non può superare la metà dei volontari, a tutela del carattere volontaristico e partecipativo che contraddistingue queste realtà. È inoltre obbligatorio tenere un registro dei volontari, nel quale vanno iscritti coloro che prestano la loro opera in modo non occasionale.
Gli organi di governo delle ODV riflettono il modello associativo basato sulla democraticità. L’assemblea dei soci è l’organo sovrano, mentre l’amministrazione è affidata a un consiglio o comitato, composto da persone fisiche associate o da soggetti indicati dagli enti aderenti. Le cariche sociali devono essere gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento delle funzioni. Le ODV di dimensioni più significative sono tenute a dotarsi di un organo di controllo e, nei casi più grandi, anche di un revisore legale, in base ai limiti patrimoniali, economici e occupazionali fissati dal Codice.
Sul piano fiscale, le ODV godono di un regime agevolato coerente con la loro natura non commerciale. L’articolo 84 del Codice del Terzo Settore specifica che non costituiscono attività commerciali, e quindi non sono tassate, la vendita di beni ricevuti gratuitamente da terzi a scopo di sovvenzione e la somministrazione occasionale di alimenti e bevande durante manifestazioni o eventi celebrativi. In entrambi i casi, l’attività deve essere svolta direttamente dall’organizzazione, senza intermediari e senza modalità professionali di tipo concorrenziale. Inoltre, i redditi derivanti da immobili posseduti e destinati esclusivamente all’attività non commerciale dell’ODV sono esenti da IRES, un’agevolazione importante per gli enti che utilizzano sedi e spazi propri a fini istituzionali.
Accanto a queste disposizioni, il Codice del Terzo Settore offre la possibilità di adottare diversi regimi fiscali semplificati. L’articolo 80 introduce un regime forfetario generale riservato agli enti non commerciali in senso ampio, che consente di determinare il reddito imponibile applicando un coefficiente di redditività ai ricavi delle attività commerciali svolte. Tale regime semplifica la gestione contabile, pur mantenendo gli obblighi IVA ordinari e quelli di registrazione.
L’articolo 86, invece, prevede un regime forfetario specifico dedicato esclusivamente alle ODV e alle associazioni di promozione sociale (APS). Si tratta di un modello ancor più semplificato, accessibile solo a quegli enti che non superano i 85.000 euro di ricavi annui derivanti da attività commerciali secondarie. In questo regime, l’imponibile è calcolato applicando un coefficiente di redditività molto basso (pari all’1% dei ricavi) e l’organizzazione è esentata dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili e di rivalsa IVA, pur dovendo conservare i documenti relativi alle operazioni effettuate. Si tratta, quindi, di un regime di grande utilità per le ODV di piccola dimensione che svolgono attività marginali a sostegno della loro missione.
La differenza sostanziale tra i due regimi è che il forfetario dell’articolo 80 si rivolge a tutti gli ETS non commerciali, offrendo un calcolo semplificato del reddito ma senza esoneri IVA, mentre il forfetario dell’articolo 86 è riservato esclusivamente a ODV e APS, prevede un coefficiente ridottissimo e una semplificazione contabile pressoché totale. Entrambi, comunque, mirano a favorire la sostenibilità economica delle attività di interesse generale e a promuovere una gestione chiara e trasparente anche per gli enti di dimensioni ridotte.
Si può notare che la disciplina civilistica e fiscale delle Organizzazioni di Volontariato è costruita per bilanciare due esigenze complementari: la tutela della missione solidaristica e la correttezza amministrativa.
