Una spiegazione semplificata sulla nuova Gestione delle Plusvalenze “Figurative” nel Passaggio Commerciale-Non Commerciale

Il Codice del Terzo Settore, con l’approvazione del recente decreto, ha introdotto un nuovo elemento fondamentale: l’articolo 79-bis, rubricato come “passaggio di beni strumentali dall’attività commerciale a quella non commerciale per effetto del mutamento della qualificazione fiscale dell’attività esercitata”. Questo articolo si concentra in particolare sulle cosiddette “plusvalenze figurative”, un concetto che, per chi non è un tecnico di professione, merita una chiara spiegazione.

In termini generali la Plusvalenza è quella differenza positiva (ciò significa che si crea un guadagno) tra il prezzo di vendita di un bene e il suo costo di acquisto o di produzione. Con un esempio la plusvalenza si verifica quando compro per esempio un macchinario a 10.000 euro e fra qualche anno decido di rivenderlo (anche se usurato) a 12.000 mila, in quanto è il suo valore attuale di mercato. Ecco quindi che la differenza tra il prezzo di vendita (12.000) e il costo di acquisto (10.000) si configura come un guadagno di 2.000 euro. In gergo fiscale, questo “guadagno” che si realizza quando vendi un bene a un prezzo superiore al suo costo (o al suo valore residuo nel bilancio, considerando l’usura, che si chiama “ammortamento”) si chiama “plusvalenza”, e solitamente queste sono tassabili.

Tuttavia per gli enti del terzo settore le plusvalenze acquistano una connotazione particolare, che cercherò di spiegarvi nel modo più chiaro possibile.  Come sappiamo gli enti del terzo settore a livello fiscale possono svolgere le loro attività (in particolar modo qui ci riferiamo alle attività di interesse generale) in due modalità differenti

  • Attività Commerciali: Queste attività sono svolte dietro corrispettivo e se i ricavi superano i costi di oltre il 6%, e non beneficiano di un regime fiscale agevolato.
  • Attività Non Commerciali: Queste attività sono svolte a titolo gratuito, o con un pareggio tra ricavi e costi, o con ricavi che superano i costi per un massimo del 6%. Se non si supera questa soglia, l’attività è considerata non commerciale e può rientrare in un regime di favore fiscale.

Con l’imminente piena applicazione del nuovo regime fiscale (prevista dal 2026), è emerso un problema significativo. Molte attività che fino ad oggi erano considerate commerciali, con l’entrata in vigore dell’articolo 79, potranno essere classificate come non commerciali, il che rappresenta un grande vantaggio in termini di tassazione, in quanto tali attività passano da un regime di piena tassazione a un regima fiscale agevolato. Il problema sorge però quando un bene, ad esempio un macchinario, passa dall’essere utilizzato per un’attività “commerciale” a una “non commerciale”. Ma perché questo costituisce un problema?

Quel bene originariamente che prima era in un regime commerciale, ora passa a un regime agevolato, e il fisco la ragiona cosi: quel bene era parte di un’attività che generava reddito imponibile e su cui avrei applicato le mie regole fiscali (tassando le plusvalenze in caso di vendita, ecc.). Se ora lo sposti in un’area esente da tasse senza riconoscere nulla, è come se tu stessi ‘portando fuori’ del valore dalla sfera tassabile senza pagarci le dovute imposte.

In parole ancora più semplici e figurative è come se il vostro ente nella sua veste commerciale avesse venduto il macchinario alla sua veste non commerciale al valore di mercato attuale, senza pagarci le imposte sulla vendita e sulla possibile plusvalenza e al contempo riducendo la base imponibile.  Dal punto di vista tributario, il fatto che il bene rimanga di proprietà dello stesso ETS ma cambi la sua destinazione fiscale (da tassabile a esente o agevolata) non dovrebbe annullare il potenziale imponibile che il bene aveva nella sua sfera commerciale. Invece ciò che accade è come se il valore del bene venisse “liberato” dalla tassazione ordinaria.

Il nuovo decreto risolve proprio questo problema introducendo l’Articolo 79-bis, Questo articolo è fondamentale perché permette agli ETS di evitare l’immediata tassazione di queste plusvalenze figurative. Funziona così:

Quando un bene passa dall’essere utilizzato per un’attività commerciale a una non commerciale (a causa del mutamento della qualificazione fiscale, come dice il decreto), l’ETS può scegliere di non far concorrere questa plusvalenza figurativa alla formazione del reddito imponibile. In altre parole, l’imposta su questo guadagno “figurativo” viene messa in stand-by, sospesa e differita. Tuttavia questa sospensione non è per sempre e non è incondizionata. Perché si possa applicare, il bene deve continuare a essere utilizzato dall’ente per svolgere la sua attività statutaria, cioè per i suoi scopi principali di utilità sociale, civici e solidaristici. Se il bene viene usato per scopi diversi, la plusvalenza non è più sospesa. Inoltre perché venga applicata L’ETS dovrà anche dichiarare questa scelta nella sua dichiarazione dei redditi.

Attenzione però la plusvalenza sospesa però non sparisce. Si “risveglia” e diventa tassabile al ricorrere di questi due casi specifici:

  • Caso 1: Il bene cambia destinazione d’uso questo significa che l’ETS decide di usare quel bene per finalità diverse da quelle statutarie non commerciali (ad esempio, lo affitta a una società commerciale esterna, o lo usa per scopi puramente commerciali senza scopo sociale).

In questo caso, la plusvalenza diventa tassabile e il calcolo che bisogna svolgere per capirne il valore si articola sulla differenza tra il “valore normale” del bene (cioè il suo valore di mercato in quel dato momento) e il “costo non ammortizzato” (ovvero il costo originale del bene, meno la “quota di ammortamento” (cioè la parte di costo che è stata già “consumata” e dedotta fiscalmente negli anni in cui era commerciale). In parole semplici, è il valore che il bene aveva a bilancio quando ha fatto il “salto” da commerciale a non commerciale.)

  • Caso 2: Se l’ETS vende il bene (a titolo oneroso) oppure riceve un risarcimento (ad esempio, dall’assicurazione) perché il bene è stato perso o danneggiato. In questo caso, la plusvalenza tassabile è la differenza tra il “corrispettivo” (il prezzo di vendita o l’indennizzo) che l’ETS riceve (al netto delle spese legate alla vendita/risarcimento) e il “costo non ammortizzato” del bene al momento del passaggio

Una volta che la plusvalenza diventa tassabile (cioè si realizza uno dei due casi sopra riportati), l’ETS ha due opzioni su come farla concorrere al reddito:

  1. Tassazione per intero: L’intera plusvalenza concorre a formare il reddito imponibile dell’ETS tutta nell’esercizio in cui si è realizzata.
  2. Tassazione a rate applicabile se il bene è stato posseduto per almeno 3 anni: Se l’ETS ha posseduto il bene per un periodo non inferiore a tre anni (dalla data di acquisizione, non dal passaggio a non commerciale), può scegliere di tassare la plusvalenza in quote costanti. Significa che l’importo totale della plusvalenza viene diviso e tassato un po’ alla volta nell’esercizio in cui si è realizzata e nei successivi, ma non oltre il quarto anno. Anche questa scelta va indicata nella dichiarazione dei redditi.

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