
Per molti anni, negli enti non profit, il bilancio è stato percepito come un documento di chiusura, un consuntivo da portare in assemblea, approvare e archiviare. Assolveva a una funzione essenzialmente informativa nei confronti della base sociale, dire ai soci come erano state impiegate le risorse e a lungo è bastato così. La Riforma ha avuto il merito di modificare quel ruolo in profondità, attribuendo al bilancio una centralità che non si esaurisce nella chiusura dell’esercizio, in quanto è dai suoi dati che prende avvio buona parte degli obblighi dell’esercizio successivo.
Dai dati di bilancio si desume se le attività di interesse generale siano svolte in via prevalente o esclusiva, che è la condizione stessa per essere e restare un ente del Terzo settore. Si verifica il superamento del test sulle attività diverse previsto dall’articolo 6, costruito su due criteri: i proventi da attività diverse non devono eccedere il 30% delle entrate complessive, e i ricavi da attività diverse non devono eccedere il 66% dei costi complessivi, dove tra i costi rientrano anche gli oneri figurativi, la valorizzazione dell’attività dei volontari abituali, le erogazioni gratuite di denaro e i beni e servizi ricevuti a titolo gratuito, nonché la differenza tra il valore normale di quanto l’ente acquista per l’attività statutaria e il costo effettivamente sostenuto. Sempre dal bilancio emerge se l’ente sia tenuto a redigere il bilancio sociale, obbligo che scatta oltre il milione di euro di entrate, e se debba pubblicare annualmente emolumenti, compensi e corrispettivi attribuiti ad amministratori, organi di controllo, dirigenti e associati, obbligo che scatta oltre i centomila.
Dal bilancio si ricava se l’ente debba dotarsi di un organo di controllo, secondo i tre parametri dell’articolo 30, e se debba affidare a un soggetto esterno la revisione legale, secondo quelli più elevati dell’articolo 31. Dal bilancio passa il test di non commercialità dell’articolo 79, che pone a confronto entrate e proventi delle attività commerciali con quelli di natura non commerciale e determina la qualificazione fiscale dell’ente. Dal bilancio dipende la possibilità, per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, di accedere ai regimi forfetari degli articoli 85 e 86, riservati a chi non superi 85.000 euro di entrate da attività commerciali. E dal bilancio, infine, si costruisce la base documentale che sorregge la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento, o la devoluzione del patrimonio marginale nell’ipotesi di uscita dal Registro con prosecuzione dell’attività.
Sono nove verifiche di natura eterogenea, civilistica, di governance, fiscale, che condividono tutte la medesima fonte. È questa la ragione per cui il bilancio va redatto con rigore, e non è una ragione di forma. Un ente può avere idee del tutto chiare sulla propria attività e sbagliare ugualmente, se quelle idee sono state tradotte in numeri con una classificazione approssimativa: nel momento in cui una voce viene collocata nella riga sbagliata, l’errore non resta confinato in quella riga, ma si propaga a valle su tutte le verifiche che da quel dato dipendono. Una quota associativa trattata come corrispettivo, un contributo pubblico non distinto da un ricavo commerciale, un’attività diversa non separata da quella istituzionale possono incidere simultaneamente sul test dell’articolo 6, su quello dell’articolo 79 e sull’accesso al regime forfetario: tre conseguenze molto concrete, originate da una sola disattenzione.
Questo intreccio, peraltro, è destinato a stringersi ulteriormente. Con l’entrata in vigore del nuovo regime fiscale degli enti del Terzo settore e la pubblicazione della Circolare 1/E del 2026, le risultanze contabili hanno perso la funzione meramente rappresentativa che le caratterizzava: costituiscono sempre più il punto di partenza per la qualificazione tributaria delle operazioni e per la verifica delle condizioni di accesso ai regimi di favore. Contabilità e fiscalità, che nel mondo non profit hanno convissuto a lungo su binari paralleli, sono ormai in dialogo costante.
Rimane poi tutto il resto, che non è poco. Il bilancio depositato al Registro unico è il modo in cui un ente si presenta all’amministrazione che valuta una convenzione, alla fondazione che istruisce la richiesta di un contributo, al donatore che intende verificare l’impiego delle risorse conferite. Ed è, al tempo stesso, uno strumento di governo interno, capace di orientare chi amministra verso scelte consapevoli. Ma sono funzioni che si aggiungono alla prima, non la sostituiscono: prima ancora di rappresentare l’ente verso l’esterno, il bilancio concorre a definire che cosa quell’ente sia, agli occhi della legge.
