Lavoro autonomo occasionale e Terzo Settore

Il 2021 ha visto come protagonista l’emanazione del decreto legge 146/2021, che ha introdotto delle novità sugli obblighi di comunicazione relativi alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale. Sinteticamente il 146/2021 pone in capo al committente l’obbligo di comunicare preventivamente l’avvio di queste prestazioni all’Ispettorato territoriale del lavoro. È giusto chiedersi come questi obblighi si applicano agli enti del Terzo Settore.

Ma partiamo dalle basi. Il lavoro autonomo occasionale si riferisce a prestazioni rese da lavoratori autonomi (che non necessariamente possiedono partita IVA), definiti dall’art. 2222 del Codice Civile come coloro che “si obbligano a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”.

Dal punto di vista fiscale, queste prestazioni rientrano tra i redditi diversi, ossia quei redditi che non appartengono ad altre categorie tipiche (impresa, fondiari, di capitale ecc.) e che si caratterizzano per la loro natura non abituale. Su questi redditi si applica una ritenuta d’acconto del 20%. Ad esempio, se la prestazione prevede un compenso lordo di 100 euro, il compenso netto sarà di 80 euro.

Perché una prestazione possa essere qualificata come lavoro autonomo occasionale, oltre alla mancanza di subordinazione e alla presenza di un rapporto sinallagmatico (prestazione a fronte di un corrispettivo), devono sussistere due ulteriori requisiti specifici:

  • Mancanza di continuità e abitualità: l’attività deve essere sporadica e non protratta nel tempo. Questa valutazione deve essere fatta caso per caso.
  • Mancanza di coordinamento: il prestatore non deve essere stabilmente inserito nell’organizzazione del committente. La prestazione può anche essere svolta presso la sede del committente, ma non deve implicare un’integrazione continuativa nel contesto organizzativo.

Se uno di questi requisiti viene meno, la prestazione non può più essere considerata occasionale. A seconda dei casi, potrà allora rientrare nella disciplina del lavoro subordinato (se presente il coordinamento) o del lavoro autonomo abituale con partita IVA.

Come già accennato, il decreto legge 146/2021 ha introdotto per i committenti un preciso obbligo di comunicazione preventiva all’Ispettorato territoriale del lavoro. Questo obbligo riguarda anche gli enti del Terzo Settore (ETS), ma in modo modulato in base alla natura delle attività da essi svolte.

In particolare:

  • ETS che svolgono esclusivamente attività non commerciali: questi enti, identificabili con il solo codice fiscale e non considerati “imprenditori”, non sono soggetti all’obbligo di comunicazione preventiva. Lo stesso vale per altri enti non profit privi di attività commerciale.
  • ETS che svolgono anche attività commerciali: in questi casi, l’obbligo di comunicazione sussiste solo per i lavoratori autonomi occasionali impiegati nelle attività imprenditoriali o commerciali. Ciò significa che un ETS può trovarsi nella situazione di dover effettuare la comunicazione per alcune prestazioni (quelle legate all’attività commerciale) ma non per altre (legate all’attività istituzionale).

La Comunicazione preventiva va inviata all’Ispettorato territoriale del lavoro, da effettuarsi prima dell’avvio della prestazione, tramite e-mail ordinaria (non PEC). In caso di errori o necessità sopravvenute la comunicazione può essere annullata o modificata, purché l’operazione avvenga prima dell’inizio effettivo della prestazione.

Si specifica in oltre che nessun limite al compenso è previsto per il lavoro autonomo occasionale. Tuttavia, al superamento dei 5.000 euro annui di reddito complessivo da prestazioni occasionali, scatta l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS.

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