
Negli Enti del Terzo Settore, l’Assemblea non è soltanto un obbligo previsto dallo statuto: è uno snodo essenziale per garantire il funzionamento democratico dell’organizzazione. Attraverso di essa, gli associati esercitano i propri diritti, orientano le decisioni dell’ente e vigilano sul buon andamento della gestione.
Eppure, non sempre il suo ruolo è pienamente compreso, anche a causa della confusione che spesso si crea tra figure diverse come associati e tesserati. In questo articolo analizziamo con chiarezza cosa sia l’Assemblea, chi ne fa parte, quali sono le sue competenze e perché rappresenta uno degli strumenti fondamentali per garantire trasparenza, legalità e partecipazione reale nella vita dell’ente.
L’Assemblea è l’organo nel quale si esprime la volontà della base sociale ed è presente in quasi tutti gli Enti del Terzo Settore, in particolare in quelli costituiti in forma giuridica di associazioni, siano esse riconosciute o non riconosciute. In queste realtà, l’Assemblea affianca l’organo amministrativo (ad esempio il Consiglio Direttivo), rappresentando il momento decisionale collettivo per eccellenza.
Nonostante sia tipica delle associazioni, anche alcune fondazioni del Terzo Settore possono prevedere, se lo statuto lo consente, un’assemblea o un organo simile di indirizzo. Questo è particolarmente vero per le fondazioni di partecipazione, che adottano modelli gestionali più aperti e partecipativi.
L’Assemblea è composta dagli associati: persone fisiche o enti che hanno fatto richiesta di adesione, sono stati ammessi secondo le regole statutarie e risultano iscritti nel libro degli associati (o degli aderenti). Tutti gli associati che risultano iscritti da almeno tre mesi hanno diritto di voto, salvo che lo statuto non preveda un termine più favorevole. Ogni associato ha un solo voto, secondo il principio del voto capitario, indipendentemente dal contributo economico o dal ruolo nell’organizzazione. Questa impostazione tutela la parità tra gli associati e impedisce che il potere decisionale si concentri nelle mani di pochi.
In merito a ciò è importante non confondere due figure che spesso convivono nello stesso ente, ma hanno diritti e funzioni diverse:
- L’associato è parte integrante dell’organizzazione. Ha presentato formale richiesta, è stato ammesso, risulta iscritto nel libro degli associati e ha diritto a:
- Votare in Assemblea;
- Partecipare alla vita dell’ente;
- Ricoprire cariche sociali;
- Esaminare i libri sociali.
- Il tesserato, invece, non è automaticamente un associato. È una figura tipica soprattutto nelle APS collegate a reti nazionali. Il tesserato può usufruire di servizi e partecipare ad attività, ma non ha diritto di voto né accesso agli organi di governance, a meno che non venga anche formalmente ammesso come associato.
Questa distinzione è fondamentale: in fase di Assemblea, solo gli associati hanno voce in capitolo. Scambiare tesserati per soci può portare a errori anche gravi nella gestione associativa.
Per quanto riguarda le competenze di quest’organo ne parla l’art. 25 del Codice del Terzo Settore, e ci dice che l’assemblea ha competenze inderogabili, che non possono essere trasferite ad altri organi. Tra queste:
- Nomina e revoca dei componenti degli organi sociali (ad esempio, consiglio direttivo e organo di controllo, se previsto);
- Nomina e revoca del revisore legale dei conti (quando obbligatorio o previsto dallo statuto);
- Approvazione del bilancio di esercizio, redatto annualmente;
- Deliberazioni sulla responsabilità degli amministratori e degli altri organi sociali;
- Modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto, efficaci solo dopo l’iscrizione nel RUNTS;
- Approvazione del regolamento assembleare, se previsto;
- Delibere su trasformazione, fusione, scissione o scioglimento dell’ente;
- Qualsiasi altra materia attribuita alla sua competenza da legge o statuto.
Inoltre, se un soggetto presenta domanda di ammissione come associato e questa viene respinta dall’organo amministrativo, può chiedere che a decidere sia l’Assemblea o un altro organo da essa eletto, a garanzia dell’imparzialità del procedimento.
Spesso i nostri clienti ci chiedono, ma l’assemblea deve essere convocata e se si da chi e quante volte? Per fare chiarezza, l’assemblea DEVE essere convocata, ogni qualvolta che ricorrono le necessità elencate dall’articolo 25 il compito della convocazione aspetta in particolar modo:
- agli amministratori, secondo le modalità previste dallo statuto;
- Oppure, su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati, a tutela della partecipazione attiva.
Tutte le decisioni dell’Assemblea devono essere trascritte nel libro delle adunanze e delle deliberazioni, uno dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa. La tenuta di questo registro è responsabilità dell’organo di amministrazione.
Una domanda utile da porsi è: la nostra Assemblea è realmente partecipata e trasparente, o è diventata solo un passaggio formale? Investire nella sua efficacia significa rafforzare la credibilità, la legittimazione ma soprattutto la coesione interna dell’organizzazione.

Vi ringrazio di queste note, perché le persone che aderiscono talvolta chiedono le regole di come funziona l’ associazione, con queste informazioni che Voi date sono
utilissime per i nuovi iscritti.