ONLUS… il 2026 è sempre più vicino: una sintesi su cosa succederà

Il mondo delle ONLUS si trova oggi di fronte a un passaggio epocale. A partire dal 1° gennaio 2026, la normativa che le ha finora regolate sarà definitivamente abrogata. Questa scadenza non è solo formale: segna la fine di un’epoca e impone una scelta concreta, da compiere entro il 31 marzo 2026, sul futuro assetto dell’ente. Le organizzazioni dovranno decidere se restare fuori dal nuovo impianto normativo del Terzo Settore oppure aderirvi, affrontando però un nuovo scenario fiscale e organizzativo.

Fino ad ora, il regime ONLUS ha offerto una cornice relativamente stabile, con vantaggi fiscali automatici e criteri chiari. Con l’attuazione completa del Codice del Terzo Settore, il quadro cambia radicalmente. Non solo perché mutano le regole, ma perché vengono introdotti nuovi strumenti e maggiori responsabilità nella gestione e nella qualificazione dell’attività.

La prima opzione è quella di non aderire al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Questa scelta è tecnicamente possibile, ma comporta un effetto rilevante: l’obbligo di devolvere il patrimonio incrementale, cioè la parte di patrimonio che si è formata grazie alle agevolazioni fiscali godute durante il periodo in cui l’ente era qualificato come ONLUS. La legge prevede infatti che, uscendo dal sistema, debba essere restituito alla collettività quanto ottenuto grazie a un trattamento di favore. Si tratta di una “donazione forzata” che può incidere in modo significativo sull’operatività dell’ente.

Non tutti gli enti, però, sono soggetti a questo obbligo. Alcune realtà sono escluse dal RUNTS per ragioni strutturali e, per esse, la legge ha previsto una tutela specifica. È il caso, ad esempio, dei trust ONLUS, che, non avendo personalità giuridica, non possono iscriversi al Registro ma possono comunque mantenere il patrimonio, senza obbligo di devoluzione, grazie a una previsione introdotta dalla Legge 104/2024. Lo stesso vale per le ONLUS controllate da soggetti pubblici o da realtà escluse dal Terzo Settore: anch’esse, purché rispettino alcune condizioni statutarie (assenza di scopo di lucro, attività d’interesse generale, destinazione vincolata dei beni), possono restare operative senza dover liquidare i propri beni.

Per tutte le altre ONLUS, invece, la scelta più naturale è quella di entrare nel RUNTS e assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore. Questa scelta apre nuove possibilità, ma richiede una profonda revisione della struttura e della gestione dell’ente.

Da un lato, il Codice del Terzo Settore amplia sensibilmente le attività ammesse. Rispetto agli 11 (poi diventati 12) ambiti previsti dalla normativa ONLUS, il CTS riconosce 26 ambiti di attività di interesse generale, permettendo così a molti enti di operare con maggiore libertà. Inoltre, viene eliminato il vincolo che limitava l’attività a favore di soggetti “svantaggiati”: le nuove regole consentono di agire anche in favore della collettività in senso ampio. Si superano anche i limiti alle cosiddette “attività connesse”: oggi gli ETS possono svolgere attività diverse, purché secondarie e strumentali, con limiti quantitativi molto più ampi (30% dei ricavi totali o 66% dei costi totali). Questo consente, ad esempio, di attivare progetti innovativi di fundraising, sponsorizzazioni o partnership con imprese.

Il vero nodo critico, tuttavia, è di natura fiscale. La disciplina ONLUS riconosceva la qualifica di ente non commerciale “per legge”. Invece, nel nuovo sistema, la natura fiscale dell’ETS non è più presunta, ma dipende ogni anno da come l’ente svolge le sue attività e dai risultati economici che produce. Il controllo è duplice: da un lato si verifica, per ciascuna attività di interesse generale, se i ricavi superano i costi (in tal caso l’attività è considerata commerciale); dall’altro si guarda all’ente nel suo complesso, pesando entrate istituzionali, liberalità, quote associative e proventi da attività non commerciali rispetto a quelli derivanti da attività con rilevanza economica. In base a questo bilancio, l’ente potrà essere qualificato come commerciale o non commerciale, con conseguenze fiscali notevoli.

Questo meccanismo introduce una variabilità annuale che può mettere in discussione la stabilità fiscale dell’ente. Il rischio più rilevante riguarda l’IVA. Le prestazioni socio-sanitarie e assistenziali godono infatti di esenzioni IVA solo se erogate da ETS di natura non commerciale. Qualora un ente fosse qualificato come commerciale anche solo per un anno, tali prestazioni diventerebbero soggette all’aliquota ordinaria (oggi al 22%), con un impatto diretto sulle convenzioni, sui rapporti con la Pubblica Amministrazione e sui costi per gli utenti finali.

Per questo motivo, alcune ONLUS che oggi operano con attività economicamente rilevanti stanno valutando alternative, come l’assunzione della qualifica di Impresa Sociale. Questa figura, anch’essa ETS, è per sua natura un ente commerciale, ma beneficia di un trattamento fiscale di favore sull’utile prodotto, che viene completamente detassato (articolo 18, D.Lgs. 112/2017). L’Impresa Sociale offre quindi maggiore stabilità sotto il profilo fiscale, a fronte di vincoli più stringenti su altri fronti, come il limite all’apporto del volontariato (non superiore al 50% dei lavoratori retribuiti) e l’assenza delle agevolazioni IVA per le attività sanitarie e assistenziali.

In ogni caso, la transizione al Codice del Terzo Settore non può essere affrontata come un semplice adempimento formale. È una scelta strategica, che richiede una valutazione approfondita di costi, benefici e rischi, tenendo conto della struttura dell’ente, delle sue finalità, delle attività svolte e dei partner pubblici o privati con cui interagisce.

Le ONLUS che attualmente godono di vantaggi fiscali stabili, di un’operatività non problematica e di una struttura snella, potrebbero trovare più conveniente mantenere la qualifica ONLUS fino alla sua scadenza naturale, proseguendo nel regime noto fino alla fine del 2025. Per tutte le altre, invece, entrare nel RUNTS può rappresentare un’opportunità per innovare, espandere le attività e strutturarsi in modo più flessibile, a condizione però di pianificare attentamente l’impatto fiscale e la propria posizione rispetto alla normativa.

In definitiva, la riforma non offre risposte semplici, ma chiede alle ONLUS di fare scelte consapevoli, coerenti con il proprio modello organizzativo e sostenibili sul piano economico e fiscale. Il 2026 non sarà solo un cambio di etichetta: sarà, per molte organizzazioni, l’inizio di una nuova fase di identità giuridica, gestionale e strategica.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Torna in alto