
Abbiamo già chiarito più volte come l’assemblea costituisca il massimo organo decisionale delle associazioni del Terzo Settore e come le norme che ne regolano il funzionamento, in particolare quelle contenute nell’articolo 24 del Codice del Terzo Settore, rappresentino un presidio essenziale per assicurare i principi di democraticità e partecipazione effettiva alla vita associativa. È infatti in assemblea che si prendono le decisioni fondamentali per l’ente, come l’elezione degli organi sociali, l’approvazione del bilancio e le modifiche statutarie. Ed è sempre in questo contesto che si esercitano i diritti partecipativi degli associati, primo tra tutti il diritto di voto, su cui si concentra questa breve disamina.
Il diritto di voto spetta agli associati iscritti nel relativo libro da almeno tre mesi. Tale previsione, contenuta all’articolo 24, comma 1, del CTS, costituisce la regola generale ma non è inderogabile: lo statuto o l’atto costitutivo dell’ente possono prevedere tempistiche diverse, sia più restrittive sia meno vincolanti, purché tali scelte non vadano a compromettere in modo irragionevole la partecipazione democratica, che resta un principio irrinunciabile. In questo quadro di regole apparentemente chiare, si inserisce però un nodo interpretativo tutt’altro che secondario: quello del diritto di voto dei soci minorenni.
Su questo punto, infatti, si registra un’evidente frizione tra la normativa civilistica, la prassi amministrativa e gli orientamenti più recenti in dottrina. Storicamente, la capacità di agire (che si acquisisce con la maggiore età) ha comportato, anche in ambito associativo, l’esclusione dei minori dal diritto di voto. Tuttavia, l’impostazione del Codice del Terzo Settore, fondato sull’uguaglianza degli associati e sulla democraticità delle decisioni collettive, ha spinto in direzione opposta. Secondo un orientamento oggi dominante, sostenuto da varie circolari ministeriali e confermato da alcune pronunce giurisprudenziali, anche i soci minorenni dovrebbero poter esercitare il diritto di voto, per il tramite di chi ne ha la responsabilità genitoriale. Tale interpretazione, tuttavia, non trova ancora un’espressa codificazione normativa, e si scontra con la persistente incertezza derivante dal silenzio della legge sul punto. Allo stato attuale, la questione sembra rimessa alla volontà degli stessi associati e alla regolamentazione interna prevista dallo statuto in attesa di un intervento chiarificatore da parte dell’amministrazione competente.
Un altro profilo che merita attenzione è quello relativo alla posizione del socio moroso. Sebbene il CTS non preveda esplicitamente che il diritto di voto sia subordinato al regolare pagamento della quota associativa, nella prassi operativa degli enti questa condizione è ormai largamente accettata. Si tende, infatti, ad applicare per analogia i principi desunti dall’articolo 2344 del Codice Civile, secondo cui l’inadempimento degli obblighi economici da parte dell’associato comporta la sospensione o la perdita dei diritti sociali, incluso il voto. Ciò non toglie che l’ente, per garantire trasparenza e certezza, dovrebbe disciplinare puntualmente questo aspetto all’interno del proprio statuto, chiarendo in particolare il momento in cui si considera maturata la morosità e quali siano le conseguenze: dalla sospensione temporanea fino alla decadenza o all’esclusione. È importante evidenziare, inoltre, che (salvo diversa previsione statutaria) non è ammessa la possibilità di “regolarizzare” la posizione debitoria immediatamente prima o durante l’assemblea stessa, al fine di ottenere il ripristino del diritto di voto. Anche in questo caso, il ruolo dello statuto è decisivo nel definire con precisione le modalità di gestione del rapporto associativo e di salvaguardia dei principi di correttezza e trasparenza.
Avvicinandoci al dunque, il principio del voto singolo (un socio, un voto) rappresenta il fondamento della democrazia interna alle associazioni. Tuttavia, il CTS prevede una significativa eccezione a questa regola, volta a riconoscere il ruolo degli enti collettivi: se un associato è a sua volta un Ente del Terzo Settore, lo statuto può attribuirgli fino a cinque voti, proporzionalmente al numero dei suoi aderenti. Questo meccanismo consente di valorizzare forme di rappresentanza più articolate, in particolare all’interno delle reti associative, che possono disciplinare specificamente il diritto di voto anche in deroga al principio del voto capitario, purché nel rispetto dei valori di democraticità, parità di trattamento ed elettività delle cariche sociali.
Per garantire la massima partecipazione, anche in situazioni di oggettiva impossibilità a intervenire fisicamente, il legislatore ha previsto l’utilizzo della delega. Ogni associato può infatti farsi rappresentare da un altro associato, tramite delega scritta, anche apposta in calce all’avviso di convocazione. Tuttavia, la legge impone precisi limiti per evitare concentrazioni eccessive di rappresentanza: nelle associazioni con meno di cinquecento associati, ciascun socio può ricevere al massimo tre deleghe; nelle realtà più grandi, con almeno cinquecento iscritti, il numero massimo sale a cinque. Lo statuto, naturalmente, può stabilire limiti più restrittivi. È inoltre prevista una specifica incompatibilità che deriva dal diritto societario: non è possibile conferire delega ai membri degli organi amministrativi o di controllo dell’ente. Tale divieto mira a evitare sovrapposizioni tra chi gestisce l’ente e chi prende le decisioni collettive, preservando così l’equilibrio tra funzioni deliberative e gestionali.
Il quadro si completa con le più recenti aperture verso la partecipazione digitale. La Legge n. 104 del 2024 ha infatti rafforzato la possibilità per gli ETS di adottare strumenti tecnologici per la partecipazione e il voto a distanza. Salvo espresso divieto statutario, gli associati possono partecipare all’assemblea tramite mezzi di telecomunicazione, votare per via elettronica e, se previsto dallo statuto, anche per corrispondenza. Si tratta di soluzioni che offrono vantaggi evidenti, in termini di accessibilità e sostenibilità organizzativa, soprattutto per gli enti operanti su scala nazionale o con una base associativa distribuita sul territorio. Resta fermo, tuttavia, che tali strumenti devono essere utilizzati nel rispetto di alcuni requisiti fondamentali, tra cui la possibilità di identificare in modo certo il votante e l’osservanza dei principi di buona fede e parità di trattamento.
