
Il Codice del Terzo Settore, in modo analogo a quanto previsto dal codice civile per le società, disciplina al comma 4 dell’articolo 24 le possibili modalità con cui l’associato può intervenire e votare in assemblea. La norma stabilisce che, salvo diversa e contraria disposizione dell’atto costitutivo o dello statuto, i soci possono partecipare all’assemblea anche tramite mezzi di telecomunicazione ed esprimere il proprio voto in via elettronica, purché sia sempre possibile verificare l’identità di chi partecipa e vota e nel pieno rispetto dei principi di buona fede e parità di trattamento. Nelle medesime condizioni, lo statuto può altresì prevedere che il voto sia espresso per corrispondenza.
Ci troviamo quindi di fronte a un comma che individua e legittima più modalità di voto, applicabili in assemblee telematiche, ma che allo stesso tempo riconosce allo statuto un ruolo determinante: sarà infatti quest’ultimo a decidere se ammetterle tutte, in parte, o anche escluderne alcune. L’unico vincolo inderogabile è che l’identità dell’associato votante sia sempre verificabile, condizione necessaria sia per il voto elettronico sia per quello per corrispondenza.
Un aspetto che merita di essere sottolineato riguarda il momento in cui il voto deve essere espresso. Anche se la tecnologia permette oggi modalità di partecipazione molto flessibili, il voto (sia elettronico sia per corrispondenza) deve comunque essere collegato a un’assemblea regolarmente convocata e deve essere formulato nel corso di essa o immediatamente al suo termine. Questa precisazione non è affatto marginale, perché richiama una differenza sostanziale tra il mondo associativo e quello societario. Nel contesto delle società di capitali, infatti, l’art. 2479 del codice civile consente che la volontà dei soci si formi anche attraverso semplice consultazione o parere scritto, senza alcuna necessità di riunione assembleare. Le associazioni, invece, sono chiamate a rispettare un livello più elevato di democraticità interna, e il momento assembleare rimane insostituibile: è lì che si realizza la partecipazione, la trasparenza, la possibilità di discutere e di confrontarsi prima della votazione.
Chiarito ciò, resta da comprendere cosa si intenda concretamente per voto per corrispondenza e voto elettronico e quale sia la differenza tra le due modalità. Il voto per corrispondenza presuppone, nella maggior parte dei casi, che il socio conosca anticipatamente le proposte di deliberazione su cui sarà chiamato a esprimersi. Proprio per questo motivo, tale modalità implica che non sia possibile votare su proposte diverse rispetto a quelle contenute nell’avviso di convocazione: trattandosi di un voto espresso prima dell’assemblea e non durante la discussione, l’associato non può tenere conto di eventuali emendamenti o modifiche sopraggiunte. In pratica, il voto per corrispondenza si concretizza in una scheda inviata tramite posta o altro mezzo equivalente che viene poi computata in assemblea.
Diverso è il caso del voto elettronico. Esso può essere esercitato in due forme, che conviene distinguere: la prima è quella del voto espresso in tempo reale durante l’assemblea mediante strumenti informatici, ad esempio attraverso un messaggio firmato digitalmente e inviato tramite PEC o tramite un sistema di votazione online collegato alla piattaforma assembleare. La seconda forma, invece, riguarda il voto trasmesso via posta elettronica nell’ambito di una partecipazione assembleare a distanza: l’associato assiste all’assemblea online, può seguire il dibattito ma non intervenire attivamente, e si limita a manifestare il proprio assenso o dissenso rispetto alle proposte poste in votazione. In entrambi i casi, però, il voto è contestuale allo svolgimento dell’assemblea, e questo è l’elemento essenziale che caratterizza la modalità elettronica rispetto al voto per corrispondenza.
Passando invece alle assemblee in presenza, il voto ha natura “capitaria”, ossia ogni socio esprime un solo voto indipendentemente da qualsiasi criterio proporzionale. Questo rappresenta un ulteriore tratto distintivo rispetto alle società, dove il voto è parametrato alla quota di partecipazione. La logica associativa, infatti, valorizza l’elemento personale più che quello patrimoniale. In coerenza con questo principio, non sono ammissibili categorie di soci con differenti diritti di voto (ad esempio soci onorari, benemeriti, sostenitori) se tali categorie attribuiscono poteri decisionali maggiori o minori rispetto ai soci ordinari. Ciò contrasterebbe con il principio di parità di diritti e doveri. Tuttavia, se le categorie sono previste dallo statuto, esse devono comunque garantire a tutti gli associati pari diritti e pari doveri, compreso il diritto di voto configurato dal comma 2 dell’articolo 24, che assegna a ciascun socio un voto.
Il principio di uniformità, peraltro, non è assoluto: lo stesso articolo 24 prevede alcune importanti deroghe. Il comma 1 stabilisce che il diritto di voto spetta ai soci iscritti da almeno tre mesi, salvo diversa previsione statutaria. Inoltre, agli enti del Terzo Settore che siano soci di un altro ETS lo statuto può attribuire un numero maggiore di voti, in misura proporzionale ai loro associati interni e comunque fino a un massimo di cinque. Infine, per le associazioni con un numero particolarmente elevato di associati (superiori a cinquecento) il comma 5 consente di articolare l’organizzazione in assemblee separate per materie specifiche o per ambiti territoriali, al fine di rendere più efficiente e governabile la partecipazione e la vita associativa.
