
Il rapporto tra IVA ed Enti del Terzo Settore è da sempre complesso e caratterizzato da un’evoluzione normativa costante. L’Imposta sul Valore Aggiunto appartiene alle imposte indirette, poiché colpisce manifestazioni indirette della capacità contributiva, come il consumo di beni e servizi o il trasferimento di ricchezza. Diversamente dal reddito, che misura in modo immediato la disponibilità economica di un soggetto, l’IVA intercetta indici meno diretti ma comunque significativi di capacità contributiva. Nel contesto del Terzo Settore, questo tributo ha assunto negli anni caratteristiche particolari, grazie a regimi agevolati profondamente modificati anche a seguito della procedura di infrazione n. 2008/2010 avviata dall’Unione Europea.
Per comprendere quando un ente è tenuto ad aprire la Partita IVA, è fondamentale analizzare la natura delle attività svolte. Le associazioni che non effettuano operazioni commerciali rilevanti ai fini IVA (e che quindi ricevono esclusivamente entrate istituzionali, ante riforma, o non commerciali, dopo la riforma) come quote associative, erogazioni liberali o contributi non corrispettivi, non sono obbligate a dotarsi di Partita IVA. In sostanza, un’associazione che riceve esclusivamente donazioni o quote associative non sta cedendo beni né prestando servizi a fronte di corrispettivi: è questo l’elemento che evita l’ingresso nel campo IVA. Per tali realtà, dunque, nulla cambia nell’attuale quadro normativo.
L’obbligo di aprire una Partita IVA sorge invece quando l’ente svolge attività considerate commerciali, quali la cessione di beni o la prestazione di servizi verso corrispettivi specifici, indipendentemente dal fatto che il destinatario sia un socio o un soggetto terzo. In queste situazioni, l’ente acquisisce la soggettività passiva IVA e deve adempiere agli obblighi conseguenti.
Nella fase transitoria attuale gli enti associativi continuano ad applicare il regime di esclusione (fuori campo IVA) previsto dall’articolo 4, comma 4, secondo periodo, del D.P.R. 633/1972. Le attività istituzionali verso soci rimangono quindi non commerciali ed escluse dall’imposta. Il cuore della riforma che entrerà in vigore riguarda invece il passaggio dall’esclusione all’esenzione. Storicamente, molte attività tipiche degli enti associativi (come la somministrazione di bevande ai soci presso la propria sede) erano escluse dall’IVA. La Commissione Europea, però, ha contestato questa impostazione, sostenendo che l’esclusione violava il principio di neutralità dell’imposta: se un’operazione è resa a fronte di un corrispettivo, deve essere considerata rilevante ai fini IVA, come previsto dagli articoli 2 e 9 della Direttiva 2006/112/CE.
Per allinearsi al diritto unionale, il legislatore è intervenuto con il D.L. 146/2021, modificando gli articoli 4 e 10 del Decreto IVA. Le attività associative non commerciali, se rese a fronte di corrispettivi specifici o contributi supplementari, entreranno quindi nel campo IVA e saranno ricondotte nel regime di esenzione. Per beneficiare di tale esenzione, le associazioni devono inoltre recepire negli statuti le clausole che garantiscono la democraticità del rapporto associativo e l’effettività della partecipazione, come richiesto dalla riforma del Terzo Settore.
L’esenzione comporta l’assenza di IVA sulle operazioni, ma determina comunque la rilevanza a fini IVA, con conseguenti obblighi di registrazione, rendicontazione e dichiarazione. Si tratta di un cambiamento significativo, soprattutto per gli enti che in precedenza non avevano alcun adempimento amministrativo legato all’imposta.
Per quanto riguarda i tempi applicativi, il nuovo impianto IVA – inizialmente previsto per il 2022 e già oggetto di molteplici rinvii – avrebbe dovuto entrare in vigore il 1° gennaio 2026. Le disposizioni fiscali del Titolo X del Codice del Terzo Settore si applicano infatti agli enti iscritti nel RUNTS a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Tuttavia, da tempo si discuteva la possibilità di una nuova proroga, e la conferma è arrivata di recente. Non si tratta, questa volta, di un semplice rinvio tecnico, ma di un differimento di lungo periodo che modifica sostanzialmente la tempistica originaria.
La scelta annunciata è quella di una proroga decennale, la quinta modifica al calendario previsto. Il nuovo regime IVA, che sarebbe dovuto entrare in vigore il 1° gennaio 2026, viene dunque rinviato al 1° gennaio 2036. Questo slittamento strutturale congela fino al 2036 il passaggio dal sistema di esclusione al regime di esenzione per un’ampia parte delle attività svolte dagli enti non profit. In sostanza, viene prorogata l’esclusione IVA per le operazioni istituzionali rese dagli enti associativi dietro pagamento di corrispettivi specifici o quote supplementari da parte di soci, associati e partecipanti.
Le ragioni di un rinvio così esteso sono principalmente due. Da un lato vi è l’obiettivo di tutelare gli enti di minori dimensioni, evitando un obbligo generalizzato di apertura della Partita IVA e la gestione dei connessi adempimenti, come registri IVA, liquidazioni periodiche e dichiarazioni annuali. Dall’altro, si intende offrire un quadro normativo più stabile, superando la logica delle proroghe annuali e fornendo agli enti un periodo adeguato per riorganizzare le proprie attività. Questo differimento, infatti, permette un ripensamento complessivo del trattamento IVA delle attività associative, in un’ottica di coerenza con il diritto unionale e di maggiore sostenibilità operativa per tutto il Terzo Settore.
