
La raccolta pubblica di fondi rappresenta da sempre una delle principali modalità attraverso cui gli enti del Terzo Settore reperiscono risorse per sostenere le proprie attività di interesse generale. Tuttavia, affinché tali iniziative possano beneficiare dell’importante regime di esclusione fiscale previsto dall’ordinamento, un requisito emerge come elemento cardine e imprescindibile: l’occasionalità.
La disciplina affonda le proprie radici nell’art. 143, comma 3, lettera a), del TUIR, introdotto dal D.Lgs. 460/1997. La norma stabilisce che non concorrono alla formazione del reddito degli enti non commerciali i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore o prestazione di servizi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Con l’art. 79, comma 4, il Codice del Terzo Settore ha sostanzialmente riprodotto questa impostazione, confermando che le raccolte fondi occasionali con cessione di beni di modico valore non costituiscono attività commerciale. Il legislatore ha così scelto, nel passaggio al nuovo quadro del Terzo Settore, di mantenere stabile e di consolidare un impianto ritenuto essenziale per l’autofinanziamento degli enti.
All’interno di questo sistema si collocano due requisiti fondamentali: l’occasionalità e il modico valore dei beni ceduti. Tra essi, è l’occasionalità a ricoprire il ruolo decisivo. Essa rappresenta la vera soglia concettuale che permette di distinguere una raccolta pubblica di fondi con la vendita o cessione di beni da un’attività commerciale imponibile.
Tuttavia, ad oggi, una definizione normativa puntuale di “occasionalità” non esiste: il decreto attuativo previsto dal TUIR non è mai stato emanato. La Circolare n. 124/E del 1998 fornisce comunque un primo orientamento, chiarendo che l’iniziativa non deve essere:
- né abituale,
- né periodica,
- né programmata in modo sistematico.
Ne deriva che l’occasionalità non si esaurisce nella mera limitazione numerica degli eventi, ma riguarda soprattutto il carattere straordinario e non ordinario dell’iniziativa all’interno della vita dell’ente. Un riferimento ulteriore, pur non vincolante, proviene dall’art. 25, comma 2, della L. 133/1999, che per ASD e proloco considera occasionali le manifestazioni “non superiori a due nell’anno”. La prassi applicativa tende ad estendere tale criterio anche agli enti non commerciali e agli ETS, quale limite prudenziale per prevenire contestazioni sulla natura dell’attività.
La dottrina insiste, però, su un punto di rilievo: l’occasionalità non coincide semplicemente con la bassa frequenza, ma implica un carattere eccezionale dell’evento. Una raccolta fondi è occasionale quando è svolta “in occasione di” ad esempio il Natale, una ricorrenza, una celebrazione particolare o una campagna di sensibilizzazione, e quindi si giustifica come evento straordinario nella programmazione dell’ente.
Accanto al requisito dell’occasionalità, la normativa richiede che i beni ceduti in occasione della raccolta fondi siano di modico valore. Anche se questo elemento non possiede la stessa centralità concettuale dell’occasionalità, svolge comunque un ruolo essenziale per distinguere l’evento da un’attività commerciale mascherata. La caratteristica del modico valore non è definita in modo puntuale da alcuna disposizione normativa: né il TUIR, né il D.Lgs. 460/1997, né il Codice del Terzo Settore fissano soglie economiche o parametri verificabili.
La valutazione è quindi affidata a criteri logico–interpretativi, primo tra tutti quello secondo cui il bene deve essere semplice, simbolico e privo di un rilevante contenuto economico. In pratica, il bene assume una funzione strettamente accessoria rispetto alla liberalità: non rappresenta un vero e proprio corrispettivo, ma un omaggio che incentiva la donazione senza snaturarne la natura. Rientrano pacificamente in tale categoria piccoli oggetti, piante, dolci, articoli artigianali o gadget di valore esiguo. Al contrario, non possono mai essere considerati “modici” beni dotati di un pregio economico significativo, come opere d’arte, gioielli, apparecchiature elettroniche o autoveicoli, anche se ricevuti gratuitamente dall’ente, poiché ciò che conta non è il costo sostenuto dall’organizzazione, ma il valore percepito dal pubblico.
Il criterio del modico valore va inteso sia in senso assoluto (il valore economico intrinseco del bene), sia in senso relativo, ossia rapportato al contesto dell’evento, alla dimensione dell’ente e al contributo richiesto. Un bene può essere semplice, ma perdere la natura di modico valore se collegato a una donazione di importo elevato che lo trasformi, di fatto, in un corrispettivo.
La funzione del requisito, dunque, è chiara: evitare che l’iniziativa assuma la struttura di una vendita o di uno scambio economicamente apprezzabile. Insieme al collegamento con celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, il modico valore contribuisce a rafforzare la qualificazione dell’evento come non commerciale; tuttavia è sempre l’occasionalità, per il legislatore, a rappresentare il presupposto decisivo per l’applicazione del regime fiscale agevolato.
Ebbene, una volta rispettati i due requisiti dell’occasionalità e del modico valore, la raccolta fondi, pur assumendo una forma corrispettiva, non concorre alla formazione del reddito dell’ente, né ai fini IRES né ai fini IRAP. L’operazione, inoltre, non è soggetta a IVA, non si applicano ulteriori tributi e l’unico adempimento richiesto all’ente consiste nella predisposizione del rendiconto delle raccolte pubbliche di fondi, documento previsto tanto dall’art. 143 del TUIR quanto dall’art. 79 del Codice del Terzo Settore.
