Introduciamo il Tema dei Contributi Pubblici

Nel linguaggio comune, quando si parla di contributi ricevuti da Pubbliche Amministrazioni (scuole, ASL, Comuni, Regioni, ecc.), lo stesso termine viene spesso utilizzato per indicare sia somme erogate a titolo di liberalità sia somme erogate come corrispettivo. Questa assimilazione non è del tutto scorretta, ma può risultare fuorviante: infatti contributo liberale e contributo-corrispettivo hanno conseguenze fiscali diverse. A conferma di ciò, basti ricordare che gli schemi di bilancio previsti dal DM 3 maggio 2020 distinguono due voci autonome: i contributi da enti pubblici e le entrate derivanti da contratti con enti pubblici.

Per fare chiarezza, occorre distinguere le diverse tipologie di contributo che un ente non commerciale può ricevere. Vi sono innanzitutto i contributi a fondo perduto, cioè somme erogate dalla Pubblica Amministrazione quando ritiene meritevoli le finalità dell’ente. Si chiamano così perché sono privi di qualsiasi obbligo in capo al beneficiario: non c’è prestazione di servizi né cessione di beni, dunque manca il rapporto sinallagmatico. Proprio per questa ragione tali entrate, avendo natura liberale, restano escluse dal campo IVA per mancanza del presupposto oggettivo.

Di diversa natura sono invece i contributi corrispettivi, che ricorrono ogni volta che si parla di accreditamenti, convenzioni o contratti con la PA. Qui non vi è una liberalità, ma una vera e propria obbligazione: l’associazione si impegna a svolgere un servizio o a fornire un bene, e la somma ricevuta rappresenta il corrispettivo di quella prestazione. In questo caso non si parla più di proventi, bensì di ricavi, e ai fini IVA si realizza il presupposto oggettivo, poiché la somma deriva da una prestazione ricadente nel campo iva. È bene ricordare, tuttavia, che tali operazioni possono essere comunque esenti al ricorrere di specifiche condizioni come ad esempio quelle previste dall’art. 10 del DPR 633/1972, tema che merita un approfondimento specifico, perché nella pratica non è sempre semplice riconoscere la natura effettivamente corrispettiva del rapporto.

Accanto a queste due categorie principali esistono poi i contributi in conto esercizio, che si manifestano quando un ente pubblico delega a un soggetto privato alcune attività tipiche della propria funzione. Sono somme destinate a coprire i costi di gestione e, non configurandosi come corrispettivi, restano anch’esse escluse dall’ambito applicativo dell’IVA. Simile è il caso dei contributi in conto capitale, anch’essi erogati a fondo perduto, ma finalizzati all’acquisto di beni strumentali necessari allo svolgimento delle attività. Anche questi, non essendo collegati a prestazioni, non rientrano nel campo IVA e, ai fini delle imposte sui redditi, l’art. 88, comma 3, lettera b) del TUIR li esclude dalle sopravvenienze attive quando riguardano beni ammortizzabili.

In sintesi, per affrontare correttamente la questione fiscale dei contributi pubblici è necessario partire da due analisi preliminari: verificare innanzitutto il profilo soggettivo, ossia che l’erogante sia effettivamente un ente pubblico e il destinatario un ente non commerciale; e, soprattutto, valutare la natura sostanziale del rapporto, chiedendosi se la somma ricevuta sia una liberalità o rappresenti invece il corrispettivo di una prestazione. Questa distinzione è decisiva non solo per la corretta rappresentazione amministrativa, ma anche per l’inquadramento fiscale, in particolare ai fini IVA: le erogazioni qualificabili come contributi restano semplici movimentazioni finanziarie escluse dal tributo, mentre le somme che costituiscono corrispettivi per servizi o cessioni rilevanti ai fini IVA vi sono assoggettate, pur potendo beneficiare di eventuali esenzioni.

Nei prossimi approfondimenti ci si soffermerà in modo più dettagliato sul trattamento IVA e sulle implicazioni ai fini delle imposte dirette soprattutto per quanto concerne il rapporto TUIR e ART 79 del CTS, così da fornire un quadro completo e operativo della materia.

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