Attività diverse e test di secondarietà: come l’Associazione Orizzonti ha protetto la propria qualifica di ETS

Collochiamoci idealmente nell’ufficio dell’Associazione Orizzonti, un ente del Terzo settore che da anni opera nel campo dell’assistenza alle persone con disabilità. È il momento della chiusura dell’esercizio, e il consiglio direttivo è riunito per esaminare i risultati dell’anno appena concluso. La sfida che l’organo amministrativo ha di fronte non si esaurisce, come pure sarebbe già impegnativo, nella corretta determinazione del risultato di gestione. Vi è una verifica ulteriore da compiere, meno intuitiva ma di non minore rilievo: accertare che le cosiddette attività diverse, quelle che non rientrano direttamente nella missione sociale ma concorrono a finanziarla, come la vendita di gadget o la gestione di un piccolo punto ristoro interno, siano rimaste secondarie e strumentali rispetto al nucleo dell’attività dell’ente. Si tratta di una questione che, dietro l’apparenza meramente tecnica, custodisce il senso stesso dell’appartenenza al Terzo settore.

Il riferimento normativo è l’articolo 6 del Codice del Terzo Settore, che consente agli ETS di esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, ma subordinandone l’ammissibilità a una condizione precisa: che esse siano secondarie e strumentali e non assumano carattere prevalente rispetto alle attività istituzionali. La disciplina, in altri termini, non preclude all’ente lo svolgimento di un’attività di natura commerciale a fini di autofinanziamento, ma esige che tale attività rimanga al servizio della missione, senza finire per surrogarla. La questione, allora, si pone in termini concreti: come stabilire, con ragionevole certezza, se tale limite sia stato rispettato? La risposta è offerta dal Decreto Ministeriale 107 del 2021, che ha avuto il merito di tradurre un principio di per sé astratto in due criteri di calcolo determinati e, aspetto di non secondaria importanza, alternativi tra loro. Esaminiamo dunque come l’Associazione Orizzonti abbia affrontato tale verifica, poiché la sua vicenda illustra efficacemente la logica sottesa alla norma.

Conviene partire dai dati. Nell’ultimo esercizio l’associazione ha conseguito entrate complessive pari a centomila euro. Di queste, sessantamila derivano dalle rette per i servizi sociali, riconducibili all’attività di interesse generale e dunque al nucleo della missione; i restanti quarantamila provengono dalla vendita di prodotti artigianali realizzati in un laboratorio aperto alla comunità, qualificabile come attività diversa. I costi complessivi sostenuti e regolarmente registrati in contabilità nel corso dell’esercizio ammontano a novantamila euro. Sono questi i dati di partenza sui quali l’organo amministrativo è chiamato a svolgere le proprie valutazioni.

Il primo criterio previsto dal decreto è quello di più immediata applicazione sul piano matematico. Esso dispone che i ricavi delle attività diverse non debbano eccedere il trenta per cento delle entrate complessive dell’ente. Il responsabile amministrativo di Orizzonti procede pertanto al calcolo: a fronte di centomila euro di entrate totali, i quarantamila euro generati dall’attività diversa corrispondono al quaranta per cento del totale. L’esito è sfavorevole. Applicando questo primo criterio, l’associazione si collocherebbe oltre il limite consentito, posto che il quaranta per cento eccede nettamente la soglia del trenta. Ove la verifica si arrestasse a questo punto, Orizzonti rischierebbe di vedere compromessa la propria qualifica di ente del Terzo settore. La disciplina, tuttavia, non si esaurisce in questa prima prova e mette a disposizione un percorso alternativo.

È qui che assume rilievo il secondo criterio, fondato sui costi, ed è in questo passaggio che la riforma rivela uno dei suoi profili più qualificanti. Tale criterio stabilisce che i ricavi delle attività diverse non superino il sessantasei per cento dei costi complessivi dell’ente. L’elemento di novità risiede nella circostanza che, tra questi costi, la norma consente di computare anche i cosiddetti costi figurativi e, segnatamente, il valore del lavoro prestato a titolo gratuito dai volontari. Si tratta di un aspetto che merita di essere colto nella sua portata, poiché riconosce e valorizza, anche sul piano economico, ciò che da sempre costituisce l’elemento caratterizzante degli enti del Terzo settore: la dedizione volontaria di tempo e di impegno da parte delle persone.

L’Associazione Orizzonti si avvale, infatti, di dieci volontari che nel corso dell’anno hanno prestato complessivamente mille ore di attività. Per attribuire un valore economico a tale apporto, il decreto prescrive di moltiplicare le ore prestate per la retribuzione oraria lorda prevista dai contratti collettivi nazionali di riferimento. Assumendo un parametro di quindici euro l’ora, le mille ore di volontariato esprimono un valore figurativo di quindicimila euro. A questo punto il computo si arricchisce: ai novantamila euro di costi effettivi e contabilizzati si aggiungono i quindicimila euro di costi figurativi riconducibili al volontariato, per una base complessiva di costi pari a centocinquemila euro.

Sulla scorta di questo dato, il test può essere riproposto. I quarantamila euro di ricavi delle attività diverse, rapportati ai centocinquemila euro di costi complessivi, rappresentano ora circa il trentotto per cento. E poiché tale percentuale si colloca largamente al di sotto della soglia del sessantasei per cento, l’esito è favorevole: l’Associazione Orizzonti ha rispettato il limite di secondarietà. È un risultato sul quale vale la pena soffermarsi, perché esprime un dato di sostanza. Grazie all’apporto gratuito dei propri volontari — quel contributo che nella contabilità tradizionale resta sovente privo di evidenza, l’ente ha potuto dimostrare in modo trasparente che la propria attività commerciale riveste effettivamente funzione di supporto alla missione, senza sostituirsi ad essa. Il volontariato, in definitiva, non rappresenta soltanto il motore solidale dell’ente, ma assurge a elemento che ne rafforza la stessa solidità giuridica.

Resta un ultimo passaggio che il consiglio direttivo di Orizzonti è consapevole di non poter trascurare, e che si rivela forse il più rilevante sotto il profilo della correttezza gestionale. Non è sufficiente, infatti, aver effettuato il calcolo e averlo conservato a uso meramente interno. La disciplina richiede che l’organo di amministrazione documenti espressamente tale verifica, indicando quale dei due criteri sia stato adottato e dando conto dell’impiego delle risorse volontarie che ne hanno concorso a determinare l’esito. Per gli enti di maggiori dimensioni tale documentazione trova collocazione nella relazione di missione; per quelli di dimensioni più contenute, che redigono il bilancio nella forma del rendiconto per cassa, la medesima informazione va riportata in calce al rendiconto. È un adempimento che potrebbe apparire una formalità, ma che in realtà costituisce la prova tangibile dell’effettivo svolgimento della verifica e della trasparenza e verificabilità delle scelte compiute dall’ente.

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