Contratti d’appalto e convenzioni con la Pubblica Amministrazione: differenze giuridiche, fiscali e operative

La differenza tra un contratto d’appalto e una convenzione con la Pubblica Amministrazione (P.A.) è sostanziale e incide in modo significativo sulla gestione contabile, fiscale e operativa di un ente. Il contratto d’appalto di servizi si fonda su un rapporto di scambio di tipo sinallagmatico, nel quale l’ente riceve un prezzo o un corrispettivo determinato a fronte di una prestazione. In questo caso, l’attività assume natura intrinsecamente commerciale, poiché l’ente opera secondo modalità tipiche dell’impresa. La convenzione, disciplinata dall’articolo 56 del Codice del Terzo Settore, è invece uno strumento riservato alle Organizzazioni di Volontariato e alle Associazioni di Promozione Sociale iscritte al RUNTS da almeno sei mesi e non prevede il pagamento di un prezzo, ma esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Il suo obiettivo non è la generazione di profitto, bensì il perseguimento di finalità di solidarietà in condizioni di efficienza.

Dal punto di vista fiscale, la distinzione è altrettanto rilevante. Nel caso della convenzione, i contributi ricevuti a titolo di rimborso spese per lo svolgimento di attività di interesse generale non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRES, a condizione che l’ente sia qualificato come ETS non commerciale. Quando i rimborsi coprono esclusivamente i costi effettivi, sia diretti sia indiretti, l’attività mantiene infatti la propria natura non commerciale. Al contrario, nel contratto d’appalto i proventi derivano da una prestazione di servizi resa a fronte di un prezzo e potrebbero costituire ricavi commerciali (bisognerà applicare il test della commercialità di cui l’art 79 comma 2 e 2-bis); tali ricavi incidono sulla qualificazione complessiva dell’ente, che assume la qualifica di ETS commerciale qualora le entrate di natura commerciale superino quelle non commerciali.

Anche sotto il profilo dell’IVA emergono differenze significative. Il contratto d’appalto configura un’operazione rilevante ai fini IVA, che richiede il possesso della Partita IVA e l’emissione di fattura elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione, applicando l’aliquota propria del servizio, come ad esempio il 22 per cento, oppure beneficiando di eventuali regimi di esenzione previsti dall’articolo 10 del DPR 633 del 1972. La convenzione, invece, se strutturata come puro rimborso spese nell’ambito di un rapporto non sinallagmatico, in particolare nei casi di coprogettazione ai sensi dell’articolo 55 del Codice del Terzo Settore, può determinare somme escluse dal campo di applicazione dell’IVA. In tali situazioni, l’ente può operare con il solo Codice Fiscale ed emettere una nota di debito o una ricevuta semplice; tuttavia, nella prassi, molte Pubbliche Amministrazioni richiedono comunque l’utilizzo del formato della fattura elettronica per esigenze gestionali, anche quando l’operazione è qualificata come “fuori campo IVA”.

Sul piano operativo, entrambe le forme di rapporto richiedono la tracciabilità dei flussi finanziari, che devono transitare attraverso conti correnti bancari o postali. Le modalità di rendicontazione, però, differiscono in modo sostanziale: nella convenzione la Pubblica Amministrazione procede alla liquidazione delle somme solo a fronte della presentazione della documentazione che attesti le spese effettivamente sostenute dall’ente, come fatture di acquisto, cedolini o scontrini, mentre nel contratto d’appalto il pagamento avviene sulla base della fattura emessa in relazione allo stato di avanzamento dei lavori o al servizio reso, indipendentemente dai costi interni sostenuti.

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