Attività verso i soci e Partita IVA dopo la Riforma del Terzo Settore: cosa cambia davvero

Per molti anni il mondo dell’associazionismo ha operato in un contesto di relativa semplicità: le attività svolte nei confronti dei propri soci dietro pagamento di corrispettivi specifici, come un corso di musica o di attività artistiche, erano considerate “fuori campo IVA” e “decommercializzate” ai fini delle imposte sui redditi. Con l’entrata in vigore della Riforma del Terzo Settore, questo assetto è stato profondamente rivisto, generando non poca incertezza tra dirigenti e amministratori degli enti. Da qui una domanda ricorrente: oggi, per svolgere attività con i propri soci, è necessario aprire la Partita IVA?

Per rispondere correttamente occorre distinguere due piani che, a partire dal 1° gennaio 2026, seguono logiche differenti: quello delle imposte sui redditi (IRES) e quello dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA). Sul piano delle imposte dirette, in linea generale, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese ai soci a fronte di corrispettivi specifici sono considerate attività commerciali qualora generino un margine operativo, ossia quando i ricavi superano i costi. Tuttavia, per le Associazioni di Promozione Sociale il legislatore ha mantenuto una forma di “decommercializzazione”: se l’attività è svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali e nei confronti dei propri associati, essa non concorre alla formazione del reddito imponibile. Per gli altri Enti del Terzo Settore, invece, l’attività assume natura commerciale salvo il rispetto del cosiddetto “test dei costi”, secondo il quale i ricavi non devono eccedere i costi effettivamente sostenuti per la prestazione.

È sul versante dell’IVA che si è registrato il cambiamento più rilevante. L’Unione Europea ha infatti contestato all’Italia il regime di esclusione IVA applicato alle attività verso i soci, ritenendolo incompatibile con la normativa comunitaria. La riforma aveva quindi previsto il passaggio dal regime di esclusione, che non richiede l’apertura della Partita IVA, a quello di esenzione, che comporta invece l’obbligo di Partita IVA e di fatturazione, pur in assenza di imposta da versare. Tuttavia, un intervento normativo recente ha significativamente modificato il calendario di questa transizione. Con il D.Lgs. n. 186 del 4 dicembre 2025, il legislatore, prendendo atto delle difficoltà operative del comparto, ha disposto una proroga decennale: il passaggio al regime di esenzione IVA per le prestazioni rese a soci e tesserati è stato rinviato al 1° gennaio 2036.

In termini pratici, ciò significa che fino a tale data le associazioni, che si limitano a svolgere attività istituzionali nei confronti dei propri soci dietro corrispettivi specifici possono continuare a operare con il solo Codice Fiscale, rilasciando semplici ricevute non fiscali e senza l’obbligo di aprire una Partita IVA o di emettere fatture. La proroga, tuttavia, non elimina del tutto l’obbligo di Partita IVA, che resta necessario in una serie di casi ben definiti: quando l’ente svolge in modo abituale attività nei confronti di terzi non soci; quando realizza attività di sponsorizzazione o pubblicità, che sono sempre considerate commerciali; quando supera i limiti previsti per le “attività diverse” o banalmente le svolge, oppure quando svolge attività di somministrazione di alimenti e bevande al di fuori delle specifiche deroghe previste per le APS a carattere nazionale.

Se un’associazione percepisce esclusivamente quote associative e corrispettivi dai propri soci per lo svolgimento di attività istituzionali, può dunque tirare un sospiro di sollievo: l’apertura della Partita IVA non rappresenta, almeno per ora, un obbligo imminente…ma ne riparleremo nel 2026.

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