Attività infrassociative ed IVA negli enti del Terzo Settore dopo la proroga al 2036

Quando un ente del Terzo Settore svolge un’attività nei confronti dei propri soci chiedendo un corrispettivo specifico, quella prestazione è soggetta a IVA oppure no? È questa la domanda che, ancora oggi, genera incertezze e fraintendimenti, complici una normativa stratificata e un’evoluzione legislativa che ha subito numerosi rinvii. In particolare, nonostante la proroga dell’entrata in vigore della riforma IVA al 2036, continua a persistere una notevole confusione tra concetti quali “fuori campo IVA”, “esenzione IVA”, “attività verso terzi”, “attività verso soci” e, soprattutto, “attività infrassociative”.

Il tema dell’IVA applicata agli enti del Terzo Settore è stato infatti oggetto, negli ultimi anni, di una profonda trasformazione. Le disposizioni che avrebbero dovuto trovare applicazione già a partire dal 2020 sono state più volte rinviate fino all’attuale termine del 2036. Tuttavia, il rinvio temporale non ha eliminato la necessità di comprendere l’impianto della riforma, che ruota attorno alla qualificazione delle operazioni effettuate dagli enti associativi nei confronti dei propri soci quando tali operazioni sono rese a fronte di un corrispettivo specifico.

Storicamente, molte attività tipiche degli enti associativi (come, ad esempio, la somministrazione di alimenti e bevande ai soci presso la sede sociale o l’organizzazione di attività riservate agli associati) erano considerate escluse dal campo di applicazione dell’IVA. Questa impostazione si fondava sull’idea che il rapporto associativo escludesse, di per sé, la rilevanza fiscale delle prestazioni rese dall’ente ai propri membri. Tale ricostruzione è stata però messa in discussione dalla Commissione Europea, che ha contestato l’esclusione generalizzata di queste operazioni ritenendola contraria al principio di neutralità dell’imposta.

Secondo il diritto unionale, infatti, qualora un’operazione sia effettuata a fronte di un corrispettivo, essa deve essere considerata rilevante ai fini IVA, indipendentemente dalla qualifica del destinatario come socio o soggetto terzo. È da questa impostazione che prende origine la procedura di infrazione avviata nei confronti dell’Italia, la quale ha chiarito come le attività infrassociative a pagamento rispettino i presupposti previsti dalla Direttiva 2006/112/CE e non possano, pertanto, essere automaticamente escluse dal campo dell’imposta.

Dal punto di vista della normativa interna, il DPR 633 del 1972 stabilisce che l’IVA si applica in presenza del presupposto oggettivo, ossia quando l’operazione consiste in una cessione di beni o in una prestazione di servizi. Quando un ente del Terzo Settore fornisce un servizio al socio richiedendo un pagamento specifico, tale presupposto risulta pienamente integrato. Ne consegue che l’operazione rientra nel campo di applicazione dell’IVA, con la potenziale conseguenza dell’obbligo per l’ente di assumere la qualifica di soggetto passivo, aprire la partita IVA e adempiere agli obblighi formali previsti dalla disciplina dell’imposta.

È in questo passaggio che diventa essenziale distinguere tra operazioni fuori campo IVA e operazioni esenti IVA, distinzione spesso trascurata ma decisiva. Le operazioni fuori campo IVA sono quelle che non presentano i presupposti di applicazione dell’imposta, poiché non consistono né in cessioni di beni né in prestazioni di servizi. Esse sono, quindi, fiscalmente irrilevanti ai fini IVA e non comportano obblighi di fatturazione o certificazione. Le operazioni esenti IVA, al contrario, sono pienamente rilevanti sotto il profilo dei presupposti dell’imposta, ma il legislatore, per determinate attività, ha previsto un regime di esenzione che comporta l’applicazione di un’aliquota pari a zero. In tali casi l’operazione non genera imposta, ma resta soggetta a numerosi adempimenti formali tipici del sistema IVA.

La riforma IVA degli enti del Terzo Settore si colloca proprio in questo cambio di prospettiva. Le attività infrassociative rese a fronte di corrispettivi specifici, tradizionalmente considerate fuori campo IVA, vengono ricondotte nel campo di applicazione dell’imposta, pur beneficiando di un regime di esenzione. Questo passaggio non è frutto di una scelta discrezionale del legislatore nazionale, ma rappresenta l’adeguamento necessario ai principi del diritto unionale, secondo cui un’operazione che rispetta i presupposti IVA non può essere esclusa dall’imposta, ma solo eventualmente assoggettata a un regime agevolato.

Quindi, le attività associative non commerciali rese a fronte di corrispettivi specifici o contributi supplementari sono state quindi ricondotte nel regime delle operazioni esenti, a condizione che l’ente rispetti determinati requisiti statutari, finalizzati a garantire la democraticità del rapporto associativo e l’effettiva partecipazione dei soci, in coerenza con i principi della riforma del Terzo Settore.

La portata innovativa di queste modifiche è stata tuttavia attenuata dal rinvio della loro entrata in vigore al 2036. Fino a tale data resta, infatti, invariato il regime di esclusione IVA per alcune attività, come la somministrazione di alimenti e bevande effettuata a soci, associati e partecipanti da parte delle associazioni di promozione sociale presso le sedi istituzionali, purché tali attività siano svolte in modo complementare a quelle istituzionali. Di conseguenza, non scatta in via generalizzata l’obbligo di apertura della partita IVA e continuano a restare esonerati dagli adempimenti IVA gli enti che svolgono esclusivamente attività non commerciali o attività rientranti nei regimi di esclusione previsti dalla normativa vigente.

La riforma IVA degli enti del Terzo Settore rappresenta, dunque, una svolta di carattere epocale, seppur differita nel tempo. Comprendere fin d’ora la corretta qualificazione delle attività infrassociative e la distinzione tra fuori campo IVA ed esenzione IVA consente agli enti di operare con maggiore consapevolezza e di prepararsi a un cambiamento che, anche se rinviato, è destinato prima o poi a produrre effetti significativi.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Torna in alto