Donazioni in natura agli ETS: come funziona la detrazione e la deduzione e come si valorizzano i beni (Art. 83 CTS)

L’Articolo 83 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) è il riferimento centrale per le agevolazioni fiscali sulle erogazioni liberali, sia in denaro che in natura, destinate agli Enti del Terzo Settore. L’obiettivo del legislatore è chiaro: incentivare il sostegno alle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dagli enti, estendendo i benefici fiscali anche alle donazioni di beni. Proprio la valorizzazione corretta dei beni donati è l’aspetto più delicato, perché da essa dipende il calcolo della detrazione o deduzione spettante al donatore. A tal fine interviene il Decreto del Ministero del Lavoro del 28 novembre 2019, che definisce tipologie di beni e criteri di valorizzazione in attuazione dell’art. 83, comma 2.

A regime, i destinatari delle liberalità sono tutti gli ETS, comprese le cooperative sociali, mentre restano escluse le imprese sociali costituite in forma societaria (che sulle donazioni dispongono di una normativa contenuta nel 112). Per quanto riguarda le agevolazioni, il sistema opera su un doppio binario: il contribuente può optare per la detrazione IRPEF, riservata alle persone fisiche, pari al 30% dell’onere sostenuto (che sale al 35% se la donazione è destinata a una ODV), entro il limite di 30.000 euro annui; oppure può scegliere la deduzione dal reddito complessivo, accessibile a persone fisiche, enti e società, fino al 10% del reddito dichiarato. L’eventuale eccedenza non utilizzata può essere riportata nei quattro periodi d’imposta successivi. È importante ricordare che detrazione e deduzione non sono cumulabili sulla stessa erogazione.

La questione più complessa riguarda il valore da attribuire ai beni in natura. Come criterio generale si utilizza il valore normale, secondo l’art. 9 del TUIR, ossia il prezzo praticato per beni o servizi analoghi nel tempo e nel luogo considerati. Questo valore si determina attraverso listini, tariffe, mercuriali o altri elementi oggettivi. Tuttavia, per alcune categorie di beni il legislatore prevede criteri specifici. Nel caso dei beni strumentali, iscritti tra i cespiti del donatore, rileva il costo residuo non ammortizzato. Per i beni merce, invece, occorre prendere il valore più basso tra il valore normale e quello risultante applicando le regole sulle rimanenze (art. 92 TUIR).

Quando la natura del bene non consente di determinarne l’importo con i criteri standard, è obbligatoria una perizia giurata. La perizia deve essere recente, non precedente di oltre 90 giorni alla data del trasferimento, e rappresenta una garanzia aggiuntiva di correttezza e trasparenza nella determinazione del beneficio fiscale.

Affinché la liberalità in natura sia fiscalmente agevolabile, il legislatore richiede un insieme di adempimenti formali. La donazione deve risultare da un atto scritto; il donatore deve individuare con precisione i beni trasferiti e il loro valore; l’ente beneficiario deve dichiarare di destinare i beni ricevuti esclusivamente alle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal Codice del Terzo Settore. A tutto ciò si aggiunge la necessità, per l’impresa donatrice, di valutare gli impatti fiscali connessi alla fuoriuscita del bene dal ciclo produttivo: la cessione gratuita, soprattutto nel caso dei beni merce, può generare ricavi imponibili salvo specifiche esenzioni, come quelle previste dalla Legge 166/2016 (“legge antisprechi”).

Il sistema delineato dall’art. 83 offre quindi vantaggi fiscali significativi, ma richiede attenzione, consapevolezza e una corretta gestione sia civilistica che fiscale da parte del donatore e dell’ente ricevente.

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