Articolo 11 del D.Lgs. 112/2017: l’obbligo di coinvolgimento e la necessità di una definizione effettiva

Il Decreto Legislativo numero 112/2017, che disciplina le imprese sociali, ha introdotto con l’Articolo 11 una normativa centrale che impone una profonda revisione dei meccanismi di governance interna. Tale articolo disciplina il coinvolgimento obbligatorio dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati alle attività dell’impresa sociale. Sebbene oggi si tenda a sottolineare la vocazione sociale di tutte le imprese, per l’impresa sociale questo aspetto si traduce in un vero e proprio obbligo giuridico.

Prima di addentrarsi nelle modalità attuative, è fondamentale domandarsi che cosa si debba intendere esattamente per “coinvolgimento”. Storicamente, la dottrina lavoristica ha dibattuto su questo punto, oscillando tra chi riteneva sufficiente una semplice informativa sulla gestione e chi invece sosteneva la necessità di arrivare a una sorta di cogestione. Questo dilemma si riproduce nell’interpretazione dell’Articolo 11: non basta una semplice informativa sul bilancio di esercizio, ma occorre capire se sia richiesta la condivisione di valutazioni che possano influenzare il risultato stesso.

L’Articolo 11 comma 2 fornisce la chiave di lettura, stabilendo che per coinvolgimento si intende un meccanismo di consultazione o di partecipazione. Attraverso questo meccanismo, i soggetti destinatari (lavoratori, utenti, etc.) devono essere messi nella condizione di esercitare un’influenza sulle decisioni dell’impresa sociale, Il legislatore mira, dunque, a una partecipazione effettiva e non semplicemente formale alla gestione. Per questo motivo, il coinvolgimento non può ridursi a una generica informativa una tantum sui fatti più rilevanti della gestione, come si intendeva fare in passato.

L’influenza deve essere circoscritta ad ambiti specifici, in particolare alle decisioni che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi. Si fa riferimento, ad esempio, alle modifiche di orario, ai processi produttivi o alle decisioni sulla vendita di beni e servizi.

Le adeguate forme di coinvolgimento devono essere previste nei regolamenti aziendali o negli statuti delle imprese sociali. Le modalità specifiche vengono individuate tenendo conto di diversi parametri, tra cui:

  • I contratti collettivi.
  • La natura dell’attività esercitata (ad esempio, il settore sanitario),.
  • Le categorie dei soggetti da coinvolgere.
  • Le dimensioni dell’impresa sociale.

È fondamentale che delle forme e modalità di coinvolgimento venga fatta menzione nel bilancio sociale. È chiaro che quanto maggiori sono le dimensioni dell’impresa, tanto più grande deve essere il coinvolgimento dei lavoratori.

Il coinvolgimento si articola in due forme principali, definite anche dalle direttive comunitarie:

  1. Consultazione: Consiste nell’apertura di un dialogo e di uno scambio di opinioni, finalizzati alla formulazione di un parere da parte dei lavoratori in merito a certe decisioni dell’impresa;
  2. Partecipazione: Riguarda il diritto di esercitare influenza mediante il diritto di eleggere o designare alcuni dei membri dell’organo di vigilanza o di amministrazione dell’ente, oppure il diritto di raccomandare la loro designazione o di opporvisi,.

Per le imprese sociali di maggiori dimensioni, il coinvolgimento trova il suo sbocco nella partecipazione diretta alla gestione. Gli statuti di tutte le imprese sociali devono disciplinare i casi e le modalità della partecipazione dei lavoratori e degli utenti all’assemblea degli associati o dei soci.

Inoltre, per le imprese sociali che superano due dei limiti indicati nell’articolo 2435-bis del codice civile (ridotti della metà), l’Articolo 11, comma 4, lettera b, impone l’obbligo di prevedere la nomina, da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti, di almeno un componente sia nell’organo di amministrazione che nell’organo di controllo. Anche quando il coinvolgimento si concretizza in un parere sotto il profilo formale, questo deve essere gestito in una logica di collaborazione: il parere è spesso obbligatorio ma non vincolato. Tuttavia, l’organo amministrativo ha l’onere di fornire adeguata motivazione per iscritto nel caso in cui decida di non aderire ai pareri formulati.

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