
Contrariamente a quanto si possa pensare, gli Enti del Terzo Settore possono assumere lavoratori, come previsto dal Codice del Terzo Settore. Tuttavia, la normativa distingue chiaramente tra la figura del lavoratore e quella del volontario, la cui attività deve essere libera, gratuita e svolta in via prevalente all’interno dell’ente. Proprio per salvaguardare questa prevalenza, il CTS stabilisce una netta incompatibilità tra attività retribuita e volontariato svolti nello stesso ente. Come confermato dalla nota del Ministero del Lavoro del 27 febbraio 2020, chi è retribuito da un ETS (con contratto subordinato, autonomo o parasubordinato) non può svolgere contemporaneamente attività di volontariato presso lo stesso ente, indipendentemente dalla frequenza o dalla stabilità dell’impegno.
La disciplina applicabile ai lavoratori degli ETS varia in base alla natura giuridica dell’ente:
Le Organizzazioni di Volontariato, ad esempio, possono avvalersi di personale retribuito solo se strettamente necessario al funzionamento dell’ente o per attività che richiedano competenze specialistiche. In ogni caso, devono rispettare il principio della prevalenza del volontariato, che si traduce nel divieto di avere un numero di lavoratori superiore al 50% dei volontari attivi. Per esempio, se un’ODV conta 20 volontari, può assumere al massimo 10 lavoratori.
Nel computo dei “lavoratori” rientrano:
- i dipendenti (lavoratori subordinati);
- i collaboratori coordinati e continuativi (parasubordinati);
- in generale, tutti coloro per cui l’ente ha aperto una posizione previdenziale.
Sono invece esclusi dal conteggio i lavoratori occasionali, chi svolge attività una tantum, e i dipendenti formalmente legati ad altri enti ma distaccati presso l’ODV.
Anche per le APS vige l’obbligo della prevalenza del volontariato, ma con una maggiore flessibilità rispetto alle ODV. Le APS possono assumere lavoratori anche tra i propri associati, a condizione che ciò sia necessario per svolgere le attività di interesse generale e per raggiungere le finalità statutarie. Il numero dei lavoratori deve comunque rispettare uno dei seguenti limiti (in base al criterio più favorevole all’ente):
- non più del 50% del numero dei volontari attivi;
- oppure non più del 20% del numero degli associati.
Questo doppio parametro serve a mantenere l’equilibrio tra dimensione associativa e componente professionale, evitando un’eccessiva “professionalizzazione” dell’attività.
Infine è giusto riportare anche la normativa inerente alle imprese sociali, pur rientrando tra gli ETS, si caratterizzano per una struttura organizzativa più vicina a quella imprenditoriale. In questo caso, non vi è un limite numerico all’impiego di lavoratori, ma devono essere garantite forme di partecipazione attiva dei lavoratori e degli utenti. Gli statuti devono prevedere la possibilità che, superati certi limiti dimensionali (25 dipendenti, 2,2 milioni di attivo o 4,4 milioni di ricavi), almeno un rappresentante dei lavoratori e/o degli utenti entri nell’organo di amministrazione e di controllo.
Il volontariato è ammesso, ma può essere utilizzato solo in modo complementare e mai in sostituzione del personale professionale. Inoltre, nelle imprese sociali che operano per l’inserimento lavorativo, almeno il 30% dei lavoratori deve appartenere a categorie svantaggiate o disabili.
Avviandoci verso la conclusione è giusto citare anche L’articolo 8 del Codice del Terzo Settore inerente al principio dell’assenza di scopo di lucro. Gli ETS non possono distribuire utili o avanzi di gestione, ma sono tenuti a reinvestirli integralmente nelle attività statutarie. A ciò si affiancano importanti limiti in materia di compensi e retribuzioni.
In particolare, è vietato:
- corrispondere compensi eccessivi ad amministratori, sindaci o altri soggetti con cariche sociali, non proporzionati alle responsabilità o superiori a quelli previsti in enti analoghi;
- riconoscere ai lavoratori retribuzioni superiori del 40% rispetto a quanto stabilito dai contratti collettivi di riferimento (ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 81/2015), salvo comprovate esigenze legate a specifiche competenze.
In ogni ETS, inoltre, è stabilito un limite alla differenza retributiva interna: secondo quanto stabilito dall’articolo 16 la retribuzione più alta non può superare di oltre 8 volte quella più bassa. Tale rapporto può arrivare a 12:1 solo in presenza di esigenze documentate, legata all’acquisizione di professionalità particolari per lo svolgimento delle attività di interesse generale.
Il rispetto di questi parametri deve essere riportato nel bilancio sociale, oppure in assenza di quest’ultimo nella relazione di missione, per garantire trasparenza e coerenza con i principi non lucrativiche regolano il Terzo Settore.
