Le donazioni: cosa dice l’art 83 del CTS

Nel contesto giuridico e fiscale degli enti del Terzo Settore, l’articolo 83 del Codice del Terzo Settore rappresenta una norma di rilievo strategico. Essa introduce un regime di agevolazioni fiscali volto a incentivare le cosiddette erogazioni liberali, in denaro o in natura, effettuate da persone fisiche o giuridiche in favore degli enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Prima di analizzare la disciplina tributaria, tuttavia, è opportuno soffermarsi brevemente sulla cornice civilistica entro cui si collocano tali liberalità.

Nel diritto civile italiano, le donazioni sono qualificate come contratti (art. 769 c.c.), attraverso cui una parte, per spirito di liberalità, arricchisce un’altra disponendo a suo favore un diritto o assumendo un’obbligazione. Si conviene che due sono le caratteristiche fondamentali di questo istituto: la gratuità dell’atto, ovvero l’assenza di qualsiasi corrispettivo, e la bilateralità, dal momento che la donazione si perfeziona soltanto con l’accettazione del donatario. Trattandosi di un atto potenzialmente rilevante sul piano patrimoniale, la legge richiede in genere la forma dell’atto pubblico, con la presenza di un notaio. Tuttavia, per le donazioni di beni mobili o somme di modico valore, è sufficiente la semplice consegna materiale del bene.

Chiari gli aspetti civilistici delle donazioni, è importante considerare anche il nuovo sistema di incentivi fiscali previsto dall’art. 83. Questo sistema premiale varia a seconda che il donatore sia una persona fisica o una persona giuridica.

Per quanto riguarda le persone fisiche, sono previste due possibilità alternative di beneficio fiscale:

  • La prima opzione consiste in una detrazione dall’IRPEF pari al 30% dell’importo donato, che sale al 35% se la donazione è destinata a un’Organizzazione di Volontariato (ODV). In ogni caso, la detrazione è riconosciuta su un importo massimo di 30.000 euro all’anno.
  • La seconda opzione, alternativa alla detrazione, prevede una deduzione dal reddito complessivo del donatore, fino a un massimo del 10% del reddito complessivo dichiarato. Questa scelta può risultare più vantaggiosa per chi ha un reddito elevato, soggetto ad aliquote più alte.

Invece, per le persone giuridiche (come enti e società), il beneficio fiscale consiste in una deduzione dal reddito complessivo entro lo stesso limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. In entrambi i casi, se le donazioni effettuate superano i limiti previsti, le eccedenze non utilizzate possono essere riportate e dedotte nei quattro anni successivi.

Per accedere a questi benefici, il legislatore impone condizioni precise. Le erogazioni in denaro devono essere effettuate tramite strumenti di pagamento tracciabili (bonifico, carta, assegno bancario o postale). Inoltre, l’ETS beneficiario è tenuto ad utilizzare i beni o le somme ricevute esclusivamente per le finalità statutarie di interesse generale, ossia civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L’utilizzo per scopi diversi comporta la perdita del beneficio fiscale da parte del donante.

Infine, l’articolo 83, al comma 4, stabilisce il divieto di cumulo tra le agevolazioni previste dallo stesso articolo e quelle eventualmente previste da altre normative a fronte delle medesime erogazioni. Il contribuente, dunque, dovrà scegliere quale beneficio fiscale applicare, escludendo la possibilità di cumulo tra deduzione e detrazione o con altri regimi di favore. L’articolo 83 del CTS si configura così come una leva fiscale efficace per promuovere la partecipazione attiva della cittadinanza e del mondo imprenditoriale al sostegno delle attività di interesse generale promosse dal Terzo Settore.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Torna in alto