ONLUS: Impresa sociale o ETS? Le valutazioni da fare in vista dell’iscrizione al RUNTS

La definitiva abrogazione del D.lgs. 460/1997 e la piena operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore sanciscono la fine della qualifica di ONLUS e impongono alle organizzazioni interessate una transizione profonda, non più procrastinabile. Non si tratta, infatti, di un semplice aggiornamento formale o dell’adeguamento dello statuto, ma di un vero e proprio riposizionamento identitario e operativo. Le ONLUS si trovano davanti alla necessità di ridefinire la propria struttura giuridica, le finalità istituzionali, gli strumenti di intervento e i meccanismi di governance alla luce delle nuove coordinate normative e fiscali date dal    Codice del Terzo Settore.

Il punto di partenza è chiaro: la qualifica di ONLUS, basata esclusivamente su un regime fiscale agevolato, non ha natura giuridica autonoma e non trova collocazione diretta all’interno del RUNTS. La sua eliminazione comporta l’obbligo, per tutte le organizzazioni che ancora la detengono, di operare una scelta consapevole e strategica rispetto all’inquadramento futuro, selezionando una delle sezioni del Registro in funzione della propria forma giuridica, del modello di attività, del grado di coinvolgimento dei volontari e della struttura economico-organizzativa.

L’iscrizione al RUNTS come ente del Terzo settore rappresenta un’opportunità di rilancio, ma anche una sfida complessa. Le variabili da considerare sono molteplici e interconnesse. Tra queste, assumono rilievo primario:

  • la forma giuridica dell’ente (fondazione, associazione riconosciuta o non riconosciuta, società);
  • il grado di strutturazione delle attività economiche;
  • il rapporto tra volontariato e lavoro retribuito;
  • il regime fiscale applicabile alle attività esercitate e all’ente nel suo complesso;
  • gli adempimenti in materia di trasparenza, in particolare il deposito del bilancio nel RUNTS e la   

Uno dei principali vantaggi dell’inquadramento come ETS è la possibilità di svolgere, accanto alle attività di interesse generale, anche attività diverse, secondo criteri più flessibili rispetto alle “attività connesse” previste per le ONLUS. Tuttavia, questa maggiore elasticità gestionale è bilanciata da un nuovo regime fiscale dinamico, definito dall’art. 79 del CTS, che impone una valutazione annuale della natura commerciale o non commerciale dell’ente. Tale valutazione si basa su due livelli di analisi: da un lato, la marginalità delle attività di interesse generale; dall’altro, il rapporto tra proventi non commerciali (es. donazioni, raccolte fondi, quote associative) e ricavi derivanti da attività commerciali. Il superamento di determinate soglie può far perdere all’ente, per l’anno successivo, la qualifica di ETS non commerciale, con rilevanti ricadute tributarie.

Un’ulteriore opzione, percorribile da quelle organizzazioni con una struttura economica più evoluta, un uso significativo di lavoro dipendente e un orientamento imprenditoriale, è la trasformazione in impresa sociale. Si tratta di un ente del Terzo settore con natura giuridica commerciale, soggetto all’obbligo di iscrizione al Registro delle imprese e al rispetto delle previsioni del D.lgs. 112/2017. Questa figura giuridica consente di realizzare utili, a condizione che siano reinvestiti nell’attività istituzionale, e beneficia di un regime fiscale favorevole simile a quello delle cooperative sociali, inclusa la detassazione degli utili. Tuttavia, non può accedere ad alcune agevolazioni IVA riservate agli ETS non commerciali (es. prestazioni sanitarie, assistenziali, educative), un elemento che può rappresentare un limite operativo importante per molte realtà.

La scelta di adottare il modello dell’impresa sociale implica inoltre un cambiamento profondo sul piano organizzativo e culturale: è richiesta l’integrazione strutturale dei lavoratori e degli utenti nella governance, nonché un equilibrio tra volontariato e lavoro retribuito (i volontari non possono superare il 50% dei dipendenti). Tale modello può risultare poco compatibile con la governance tradizionale di molte ONLUS, soprattutto nel caso di fondazioni o enti con una vocazione filantropica più marcata. La transizione dal regime ONLUS all’iscrizione nel RUNTS rappresenta una tappa cruciale nella vita delle organizzazioni coinvolte. È un passaggio che non deve essere subìto, ma governato con consapevolezza, metodo e visione prospettica. Le ONLUS devono affrontare questo processo come un lavoro certosino, capace di cogliere non solo le nuove opportunità offerte dal Codice del Terzo Settore, ma anche di mitigare i rischi derivanti da scelte non allineate con la propria missione, struttura e sostenibilità economica.

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